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A meno di imprevedibili colpi a sorpresa per
questa legislatura
non si parlerà più
di
un simile abominio. E’ un successo della
mobilitazione delle forze democratiche e delle organizzazioni
della
Resistenza, che
avevano levata alta la propria voce contro questo provvedimento.
Pubblichiamo
di
seguito
il documento unitario, approvato il 4 gennaio scorso
dalle
organizzazioni
della Resistenza
Il ddl 2244 per il riconoscimento della qualifica di militari
belligeranti a quanti prestarono servizio nell’esercito della Repubblica
sociale italiana è stato posto
all’o.d.g. dei lavori
del Senato.
I partigiani ed i deportati politici nei campi di sterminio nazisti sentono
questa decisione come una ingiuria alla Resistenza, alla deportazione politica,
alla Repubblica, alla Costituzione
E di una ingiuria si tratta!
E’ inaccettabile l’arroganza di una maggioranza parlamentare in scadenza che
tenta di utilizzare le ultime ore della legislatura non per risolvere problemi
urgenti e gravi della collettività, ma per rendere un cattivo servizio a tutti:
alla storia, al Paese, alla cultura, alla dignità stessa della funzione
parlamentare, mettendosi sotto i piedi qualsiasi ragionevolezza ed il rispetto
delle leggi che furono promulgate nel Paese
negli
anni
1944-1946.
Dimenticare persino il DLLg del 26 aprile 1945, n. 294 significa, da parte di
questa maggioranza priva di memoria, non solo negare la continuità dello Stato,
ma voler dar vita ad una legge viziata da una
anticostituzionalità insanabile,
perché propone, per cittadini che si trovano nelle medesime condizioni di fatto
e di diritto, un trattamento difforme, negando così l’eguaglianza di tutti i
cittadini davanti alla legge.
Il 26 aprile 1945,
con
DLLg n. 294 lo Stato italiano stabiliva che gli ufficiali
delle forze armate che abbiano cooperato o cooperino, dal 13 ottobre
1943, con le forze armate che combattono contro l’Italia, sono senz’altro
cancellati dai ruoli con perdita del grado, indipendentemente dall’azione
penale da esprimersi nei loro confronti in applicazione delle leggi penali
militari o di altre leggi speciali .
E’ di tutta evidenza che, in materia specifica, lo Stato italiano ha già
legiferato, stabilendo che non possono appartenere all’esercito italiano e non
possono essere considerati belligeranti ad esso parificati coloro che
combatterono cooperando con le forze armate impegnate contro l’Italia, tra le
quali non c’è dubbio che debbono essere annoverate le forze armate tedesche che
occuparono il nostro Paese, lo misero a ferro e fuoco e combatterono anche
contro il regolare esercito di liberazione
italiano.
Solo una volontà di mistificazione perversa può fingere di non accorgersi che
una legge di parificazione tra militanti nell’esercito della RSI e i
partigiani, militanti fedeli dello Stato, disonorerebbe l’Italia, degradandola
a unica nazione al mondo a considerare come degni di riconoscimento militare i
sostenitori e gli alleati di Hitler.
Il patto civile che unisce gli italiani in uno Stato libero e democratico è
stato suggellato dal sacrificio di morti, martirizzati, deportati e consacrato
nella Costituzione nata dalla Resistenza, che nessun revisionismo può
cancellare.
FONDAZIONE CORPO VOLONTARI DELLA LIBERTA’ – CVL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA –
ANPI
FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI PARTIGIANE –
FIAP
FEDERAZIONE ITALIANA VOLONTARI DELLA LIBERTA’ -
FIVL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX DEPORTATI POLITICI
NEI
CAMPI
NAZISTI – ANED
ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI - ANEI
Sul riconoscimento della qualifica di militari
belligeranti
a quanti prestarono servizio militare dal 1943 al 1945 nell’esercito della
Repubblica sociale italiana (RSI)
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori
COLLINO,
BEVILACQUA, BONATESTA,
BONGIORNO, BOBBIO Luigi, BUCCIERO, CONSOLO,
COZZOLINO,
DEMASI, FLORINO,
GRILLOTTI, GUBERT, MAGNALBÒ, MENARDI,
MUGNAI, MULAS, PACE,
PALOMBO, PEDRIZZI,
PELLICINI, PONTONE, SALERNO, SEMERARO,
TATÒ, TOFANI e
ULIVI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2003
Testo DDL 2244 Testo correlato 2244 Relazione 2244-A
DISEGNO DI LEGGE 2244
Art. 1.
1. I soldati, i sottufficiali e gli ufficiali che prestarono servizio
nella Repubblica sociale italiana (RSI) sono considerati a tutti gli effetti
militari belligeranti, equiparati a quanti prestarono servizio nei diversi
eserciti dei Paesi tra loro in conflitto durante la seconda guerra mondiale.
Art. 2.
1. I Distretti militari provvedono, ai sensi della presente legge, ad
annotare sui fogli matricolari dei soggetti di cui all’articolo 1 il relativo
servizio prestato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La presente
legge
non presenta oneri a carico della finanza pubblica.