ARCHIVIAZIONE DEL GIUDICE MAUTONE

IN SEGUITO ALL’UDIENZA DEL 27 GENNAIO 2006

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Copia dell’archiviazione dell’opposizione proposta da Cascioli contro la sentenza emessa dal Giudice Mautone il giorno 10.2.2006 e comunicata a Cascioli Luigi l’8.2.2006, nella quake il Giudice Mautone respinge la denuncia contro don Enrico Righi, accusato dei reati previsti dagli artt.  661 e 494, nonostante che riconosca che costui ha rinnegato la figura storica di Cristo.

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TRIBUNALE DI VITERBO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

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Il giudice per le Indagini Preliminari, provvedendo sulla opposizione alla richiesta di archiviazione del provvedimento n. 1249/04 R.G.N.R. a carico di Righi Enrico, avanzata da Cascioli Luigi; letti gli atti del procedimento e sentite le parti comparse in camera di consiglio;

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(I° motivo di ricusazione) ritenuta, preliminarmente, la inammissibilità dell’opposizione proposta dal Righi (!?!).  che, invero, con riferimento agli ipotizzati reati di cui agli articoli. 494 e 661 c.p., deve riconoscersi come l’interesse tutelato da entrambe le norme vada individuato nell’interesse generale dello Stato alla tutela della fede pubblica, talché soggetto passivo dei reati, legittimato quale persona offesa alla proposizione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione, è unicamente la P.A. (Parte Accusata);

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(2° motivo) che, d’altro canto, l’opposizione proposta dal Cascioli presenta un ulteriore profilo di inammissibilità integrato dalla totale carenza di specifiche indicazioni sull’oggetto delle indagini suppletive e sui relativi elementi di prova caratterizzati dai necessari requisiti di pertinenza e rilevanza;

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(3° motivo) che, in proposito, giova rilevare come appaia sicuramente irrilevante a fini investigativi la dedotta richiesta di espletamento di accertamento tecnico in ordine alla verità storica dell’esistenza di Gesù di Nazareth, posto che, a prescindere dalle intrinseche difficoltà di una tale indagine, risultati della stessa non potrebbero portare che ad affermazioni opinabili e controverse, non utili per la corretta valutazione dei fatti in esame;

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(4° motivo) considerato, comunque, nel merito, che, nello scritto contestato dal Cascioli /articolo “Il Figlio si Davide” pubblicato nel bollettino Parrocchiale –marzo aprile 2002, il Righi si è limitato a sostenere la umanità, cioè l’essenza dell’uomo Gesù, e non già ad affermare l’esistenza storica, come sostenuto dall’opponente;

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(5° motivo) che, in tal senso, l’articolo appare l’estrinsecamento di un diritto costituzionalmente garantito alla libera manifestazione del pensiero, tanto più giustificato se si tiene conto delle funzioni svolte dal Righi quale appartenente ad un ordine ecclesiastico, sul contenuto del quale è possibile ammettere esclusivamente critiche o giudizi negativi, giammai censure o divieti basati su convincimenti del tutto soggettivi, derivati da studi storici più o meno approfonditi e/o fondati;

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(6° motivo) che, così rettamente inquadrati i termini della questione, deve scludersi in senso strettamente giuridico che si possono individuare nello scritto a firma del Righi gli estremi dei reati ipotizzati, vero essendo che, al di là della palese mancanza in capo al valore del dolo generico richiesto dalla legge, nel reato di sostituzione di persona di cui all’art.  494 c.p. è richiesto il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, mentre nel reato di abuso della credulità popolare è necessaria la “impostura”, ovvero la falsa rappresentazione del vero, elementi del tutto insussistenti nel caso in esame; che, per le superiori considerazioni, va disposta l’archiviazione dell’intero contesto per infondatezza della notizia di reato; che, in fine, stante la pervicacia della condotta processuale osservata dal Cascioli, il quale, pur a seguito dell’archiviazione di precedente identica denuncia contro ignoti (v.decr. 28/11/03, in atti), ha inteso riproporla nei diretti confronti del Righi, appare opportuno rimettere gli atti al P.M.  perché valuti l’eventuale sussistenza degli estremi del reato di calunnia astrattamente ravvisabile nei fatti;

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P.Q.M.

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Visti gli art. 409, 410 c.p.p., rigetta l’opposizione e dispone l’archiviazione del procedimento a carico di Righi Enrico, ordinando la restituzione degli atti al P.M. anche perché valuti la sussistenza degli estremi del reato di calunnia in danno del medesimo.  Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

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Viterbo, 9.2.2006

Dep. 3-2-06

IL G.I.P.

Dott. Gaetano Mautone

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Note e commenti di Luigi Cascioli

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La numerazione dei paragrafi messa accanto ai motivi addotti per giustificare l’archiviazione è stata aggiunta per facilitare la comprensione del commento.

Poiché l’archiviazione è stata scritta secondo quel linguaggio giuridico che potrebbe risultare, almeno in parte, di difficile comprensione, io riporterò i passi in questione semplificandone la forma via, via che li sottoporrò al commento. Intanto faccio subito rimarcare l’errore riportato dopo il “(I° motivo di ricusazione) ritenuta, preliminarmente, la inammissibilità dell’opposizione proposta dal Righi (!?!).”dove viene scritto come oppositore il nome di Righi al posto di Cascioli, errore che, pur essendo sufficiente per far annullare l’ordinanza, preferisco ignorare rappresentando per me, qualora lo facessi, soltanto un ritardo allo svolgimento del mio programma che intendo portare a termine rivolgendomi il prima possibile al Tribunale di Strasburgo.

Fatta questa rimarca, passiamo al commento dell’archiviazione:

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I° motivo: Responsabilità dello Stato

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«Il Giudice per le indagini Preliminari (Dott. Gaetano Mautone), letti gli atti e sentite le parti in camera di Consiglio (riferimento all’udienza che si è tenuta a porte chiuse il 27 genn. 2006 nella quale hanno parlato l’avv.  Fonzo per Luigi Cascioli e l’Avv. Bruno per don Enrico Righi) ritenendo che il solo responsabile dei reati previsti dagli articoli 661 e 494 è da ritenersi lo Stato come P.A. (Parte Accusata) perché è ad esso che spetta la tutela della fede e dell’ordine pubblico, respinge l’opposizione di Cascioli e di conseguenza la sua denuncia contro don Enrico Righi».  Spiegazione: poiché gli artt. 661 e 494 si riferiscono a reati commessi contro l’ordine e la fede pubblica, e l’ordine e la fede pubblica sono affidati allo Stato, qualora questi articoli non venissero da qualcuno rispettati, colui che deve essere accusato per la loro trasgressione, non è chi li ha commessi, ma lo Stato che ne ha permesso la trasgressione.  Praticamente equivale a dire che la colpa derivante da una truffa non è da attribuirsi a chi la esegue ma ai carabinieri che non hanno impedito al truffatore di realizzarla. Un’interpretazione della legge che porta a chiederci perché si stia processando Vanna Marchi invece dello Stato.

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2° motivo: Mancanza di argomenti suppletivi

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«L’opposizione proposta dal Cascioli contro l’archiviazione relativa alla sua seconda denuncia (riferimento a quella depositata il 20 maggio 2003) è totalmente mancante di argomenti suppletivi a quelli già esposti nella prima denuncia del 13 sett. 2002 che avrebbero dovuto esserci perché il tribunale la prendesse in considerazione per sottoporla a ulteriori indagini».  A parte il fatto che la seconda denuncia del 20 maggio 2003 fu depositata da Cascioli perché la prima era stata talmente travisata da risultare irriconoscibile per le gravi manomissioni operate dal P.M. Petroselli e dal giudice Mautone, quali quelle di aver dichiarato “ignoto” il querelato, pur avendo fornito di lui il nome, il cognome, l’indirizzo e la professione, e di aver ignorato l’art. 494 che era stato ben specificato nella sua violazione (vedi denuncia del 13 sett. 2002 e relativa archiviazione del 27 marzo 2003), si vorrebbe sapere a quali precedenti indagini si riferisce il Giudice Mautone se lui stesso afferma di non averle mai fatte allorché come motivazione per respingere la denuncia scrive: «Si archivia perché le indagini sono inammissibili sia per la forma che per l’oggetto dell’accertamento».

Se le indagini fossero state veramente eseguite, non sarebbe stata più che sufficiente per procedere all’accertamento sulla storicità di Cristo la prova, una fra le tante riportate nella denuncia, che ci viene dal passo di “Antichità Giudaiche” di Giuseppe Flavio (….) dal quale risulta che Simone Pietro e Giacomo non sono fratelli di Gesù, come don Enrico dichiara nel suo Bollettino Parrocchiale, ma bensì due figli di Giuda il Galileo condannati alla crocifissione dal procuratore Cuspio Fado sotto l’accusa di rivoluzionari zeloti?

Scoprire poi, come conseguenza di queste parentele, che Gesù, alias Giovanni di Gamala, era anche lui figlio di Giuda il Galileo, non sarebbe stato troppo difficile se si fosse fatta veramente quell’indagine che Cascioli vanamente aveva richiesto attraverso l’incidente probatorio.

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3° motivo: Affermazioni opinabili e controverse

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«È da considerarsi irrilevante, ai fini di un’inchiesta, un accertamento sulla esistenza storica di Cristo perché i risultati potrebbero portare ad affermazioni opinabili e controverse non utili alla corretta valutazione dei fatti in esame».

Opinabili se si trattasse di un processo teologico tendente a dimostrare un’esistenza trascendentale, ma poiché la denuncia si riferisce alla non esistenza di un uomo, quale certo un Gesù detto il Cristo anagraficamente dichiarato nato, vissuto e morto, gli argomenti che verrebbero trattati sarebbero si controversi, come d’altronde lo sono in tutte le cause, ma non ingiudicabili trattandosi di una controversia che non si basa su astrattismi di carattere trascendentale ma su prove sostenute da una documentazione tangibile, controllabile e quindi comprensibile, non solo da un giudice che professionalmente si presuppone formato per decidere sulla realtà dei fatti, ma da chiunque altro che, libero da ogni condizionamento o pregiudizio fideista, sia in possesso di un minimo d’intelligenza e di buon senso.

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4° motivo: Essere o non essere?

Lezioni di teologia dal Tribunale di Viterbo

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«Un altro motivo per il quale si rigetta la denuncia di Cascioli viene dal fatto che Enrico Righi NON HA AFFERMATO L’ESISTENZA STORICA DI GESU’ nel Bollettino Parrocchiale di marzo-aprile 2002, ma ha soltanto sostenuto la sua umanità, cioè l’essenza dell’uomo».

Si, avete letto bene! C’è scritto proprio così: «Don Enrico Righi ha sostenuto l’umanità di Gesù, cioè la sua essenza di uomo, ma non ne ha affermato l’esistenza storica».

Ma cosa significa, cosa vuol dire “ha sostenuto l’umanità ma non ha affermato l’esistenza storica?”. Mi si spieghi come sia possibile negare la storicità di qualcuno dopo averne confermato l’esistenza umana riportando di lui il luogo di nascita, la paternità, la maternità, le fratellanze e la professione, mi si faccia capire come si possa dire di una persona, della stessa persona, che è esistita e nello stesso tempo dichiarare che non è esistita.

Un assurdo che, respinto dalla ragione, può essere stato sostenuto da un giudice soltanto dietro un suggerimento della Chiesa che, maestra come è nell’alterazione delle verità, ha pensato di salvarsi dalla denuncia scindendo la figura di Cristo in due entità, quella religiosa, alla cui “essenza umana” è possibile di attraversare le pareti (Gv. 20,19) anche senza bisogno di prove, e quella storica, alla cui natura non è permesso di entrare e uscire da una stanza neppure attraverso la porta o saltando una finestra se non si porta dietro una documentazione che lo conferma.  La prima, quella fideista a cui è permesso di camminare sulle acque e alla cui esistenza bisogna credere per imposizione dogmatica, è stata riconosciuta esistente, quella storica, che invece deve nuotare per tenersi a galla, è stata respinta per poter deviare quello che sarebbe dovuto essere un processo laico basato sulla ragione e il buon senso, in un processo religioso i cui presupposti teologici avrebbero dato luogo, con i loro astrattismi e le loro stravaganze, a quelle “affermazioni opinabili e controverse” non valutabili che il giudice Mautone invoca al N° 3 come motivo per respingere la denuncia.

L’applicazione di questo stratagemma di trasformare un processo laico in uno religioso, il ricorso al trucco di far risultare teologico un dibattimento che doveva essere esclusivamente storico, era stato previsto essendo troppo facile comprendere che questa sarebbe stata la sola àncora di salvezza alla quale si sarebbero potuti aggrappare sia i giudici che la Chiesa; i primi per liberarsi, anche a costo di far cadere nel ridicolo tutta la giustizia italiana, da un’inchiesta che si sarebbe potuta concludere con una sentenza che li faceva tremare, la seconda per evitare la propria fine.  “Questo processo non si deve fare”, ha ordinato la “Corruttrice eterna”, e tutto è finito, come era stato stabilito che finisse, con una archiviazione le cui motivazioni, pretestuose e arbitrarie, respinte dalla ragione e dal buon senso, non possono che aver dato alla Chiesa una vittoria apparente e illusoria, cioè una vittoria di Pirro che equivale ad una tremenda sconfitta.

Cosa si poteva sperare di più da un tribunale italiano e dalla stessa Chiesa dal momento che per respingere una denuncia affermante la non esistenza di Cristo, sono arrivati a far ammettere dallo stesso imputato, don Enrico, a lui stesso, la non esistenza storica di Cristo?

Se tutto ciò fosse accaduto in altri tempi, altro che di un reato di calunnia sarebbe stato accusato Cascioli! In un tribunale della Santa Inquisizione la parola “pervicacia” usata dal Giudice Mautone avrebbe acquisito il significato di “relapso”, e l’eretico sarebbe stato tradotto al rogo in barella dopo avergli rotto le ossa per strappargli poi la lingua prima di dar fuoco ad una catasta di legna precedentemente bagnata perché la sua agonia si prolungasse nella maniera più atroce e clericale.

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5° motivo: Il bollettino parrocchiale è l’estrinsecazione di un diritto

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Questo 5° motivo non è che un panegirico tendente a esaltare e a confermare legalmente le funzioni sacerdotali.

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6° motivo: Spiegazione dei reati ipotizzati nella denuncia

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Il commento su questi reati, già fatto e riportato su “Commento alla richiesta di archiviazione del 15 sett. 2004 (vedi “Processo” su www.luigicascioli.it ), sarà ripreso con  rinnovata “pervicacia” nel ricorso che verrà presentato al Tribunale di Strasburgo.

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Conclusione

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Qualunque sia la decisione del Tribunale di Strasburgo, (conoscendo i tentacoli della “Grande Piovra” anche se tutto è possibile, una cosa è comunque certa: la Chiesa ne uscirà fuori a brandelli e con le ossa rotte… e questo già mi basta per poter dire: «Non vissi invano!».

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Luigi Cascioli