:
Copia dell’archiviazione dell’opposizione
proposta da
Cascioli contro la sentenza emessa dal Giudice Mautone il giorno
10.2.2006 e
comunicata a Cascioli Luigi l’8.2.2006, nella quake il Giudice Mautone
respinge
la denuncia contro don Enrico Righi, accusato dei reati previsti dagli
artt. 661 e 494, nonostante che riconosca
che
costui ha rinnegato la figura storica di Cristo.
:
:
Il giudice per le Indagini Preliminari,
provvedendo sulla
opposizione alla richiesta di archiviazione del provvedimento n.
1249/04
R.G.N.R. a carico di Righi Enrico, avanzata da Cascioli Luigi; letti
gli atti
del procedimento e sentite le parti comparse in camera di consiglio;
:
(I° motivo di ricusazione) ritenuta,
preliminarmente, la
inammissibilità dell’opposizione proposta dal Righi (!?!). che, invero, con riferimento agli ipotizzati
reati di cui agli articoli. 494 e 661 c.p., deve riconoscersi come
l’interesse
tutelato da entrambe le norme vada individuato nell’interesse generale
dello
Stato alla tutela della fede pubblica, talché soggetto passivo
dei reati,
legittimato quale persona offesa alla proposizione dell’opposizione
alla
richiesta di archiviazione, è unicamente la P.A. (Parte
Accusata);
:
(2° motivo) che, d’altro canto,
l’opposizione proposta dal
Cascioli presenta un ulteriore profilo di inammissibilità
integrato dalla
totale carenza di specifiche indicazioni sull’oggetto delle indagini
suppletive
e sui relativi elementi di prova caratterizzati dai necessari requisiti
di
pertinenza e rilevanza;
:
(3° motivo) che, in proposito, giova
rilevare come appaia
sicuramente irrilevante a fini investigativi la dedotta richiesta di
espletamento di accertamento tecnico in ordine alla verità
storica
dell’esistenza di Gesù di Nazareth, posto che, a prescindere
dalle intrinseche
difficoltà di una tale indagine, risultati della stessa non
potrebbero portare
che ad affermazioni opinabili e controverse, non utili per la corretta
valutazione dei fatti in esame;
:
(4° motivo) considerato, comunque, nel
merito, che, nello
scritto contestato dal Cascioli /articolo “Il Figlio si Davide”
pubblicato nel
bollettino Parrocchiale –marzo aprile 2002, il Righi si è
limitato a sostenere
la umanità, cioè l’essenza dell’uomo Gesù, e non
già ad affermare l’esistenza storica,
come sostenuto dall’opponente;
:
(5° motivo) che, in tal senso, l’articolo
appare
l’estrinsecamento di un diritto costituzionalmente garantito alla
libera
manifestazione del pensiero, tanto più giustificato se si tiene
conto delle
funzioni svolte dal Righi quale appartenente ad un ordine
ecclesiastico, sul
contenuto del quale è possibile ammettere esclusivamente
critiche o giudizi
negativi, giammai censure o divieti basati su convincimenti del tutto
soggettivi, derivati da studi storici più o meno approfonditi
e/o fondati;
:
(6° motivo) che, così rettamente
inquadrati i termini
della questione, deve scludersi in senso strettamente giuridico che si
possono
individuare nello scritto a firma del Righi gli estremi dei reati
ipotizzati,
vero essendo che, al di là della palese mancanza in capo al
valore del dolo
generico richiesto dalla legge, nel reato di sostituzione di persona di
cui
all’art. 494 c.p. è richiesto il
fine
di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri
un danno, mentre
nel reato di abuso della credulità popolare è necessaria
la “impostura”, ovvero
la falsa rappresentazione del vero, elementi del tutto insussistenti
nel caso
in esame; che, per le superiori considerazioni, va disposta
l’archiviazione dell’intero
contesto per infondatezza della notizia di reato; che, in fine, stante
la
pervicacia della condotta processuale osservata dal Cascioli, il quale,
pur a
seguito dell’archiviazione di precedente identica denuncia contro
ignoti
(v.decr. 28/11/03, in atti), ha inteso riproporla nei diretti confronti
del
Righi, appare opportuno rimettere gli atti al P.M.
perché valuti l’eventuale sussistenza degli estremi del
reato di
calunnia astrattamente ravvisabile nei fatti;
:
:
Visti gli art. 409, 410 c.p.p., rigetta
l’opposizione e
dispone l’archiviazione del procedimento a carico di Righi Enrico,
ordinando la
restituzione degli atti al P.M. anche perché valuti la
sussistenza degli estremi
del reato di calunnia in danno del medesimo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
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Viterbo, 9.2.2006
Dep. 3-2-06
IL G.I.P.
Dott. Gaetano Mautone
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La numerazione dei paragrafi messa accanto ai
motivi
addotti per giustificare l’archiviazione è stata aggiunta per
facilitare la
comprensione del commento.
Poiché l’archiviazione è stata
scritta secondo quel
linguaggio giuridico che potrebbe risultare, almeno in parte, di
difficile
comprensione, io riporterò i passi in questione semplificandone
la forma via,
via che li sottoporrò al commento. Intanto faccio subito
rimarcare l’errore
riportato dopo il “(I° motivo di ricusazione) ritenuta,
preliminarmente, la
inammissibilità dell’opposizione proposta dal Righi (!?!).”dove
viene scritto
come oppositore il nome di Righi al posto di Cascioli, errore che, pur
essendo sufficiente
per far annullare l’ordinanza, preferisco ignorare rappresentando per
me,
qualora lo facessi, soltanto un ritardo allo svolgimento del mio
programma che
intendo portare a termine rivolgendomi il prima possibile al Tribunale
di
Strasburgo.
Fatta questa rimarca, passiamo al commento
dell’archiviazione:
:
:
«Il Giudice per le indagini Preliminari
(Dott. Gaetano
Mautone), letti gli atti e sentite le parti in camera di Consiglio
(riferimento
all’udienza che si è tenuta a porte chiuse il 27 genn. 2006
nella quale hanno
parlato l’avv. Fonzo per Luigi Cascioli
e l’Avv. Bruno per don Enrico Righi) ritenendo che il solo responsabile
dei
reati previsti dagli articoli 661 e 494 è da ritenersi lo Stato
come P.A.
(Parte Accusata) perché è ad esso che spetta la tutela
della fede e dell’ordine
pubblico, respinge l’opposizione di Cascioli e di conseguenza la sua
denuncia
contro don Enrico Righi». Spiegazione:
poiché gli artt. 661 e 494 si riferiscono a reati commessi
contro l’ordine e la
fede pubblica, e l’ordine e la fede pubblica sono affidati allo Stato,
qualora
questi articoli non venissero da qualcuno rispettati, colui che deve
essere
accusato per la loro trasgressione, non è chi li ha commessi, ma
lo Stato che
ne ha permesso la trasgressione. Praticamente
equivale a dire che la colpa derivante da una truffa non è da
attribuirsi a chi
la esegue ma ai carabinieri che non hanno impedito al truffatore di
realizzarla. Un’interpretazione della legge che porta a chiederci
perché si
stia processando Vanna Marchi invece dello Stato.
:
2° motivo: Mancanza di argomenti suppletivi
:
«L’opposizione proposta dal Cascioli
contro
l’archiviazione relativa alla sua seconda denuncia (riferimento a
quella
depositata il 20 maggio 2003) è totalmente mancante di argomenti
suppletivi a
quelli già esposti nella prima denuncia del 13 sett. 2002 che
avrebbero dovuto
esserci perché il tribunale la prendesse in considerazione per
sottoporla a
ulteriori indagini». A parte il
fatto
che la seconda denuncia del 20 maggio 2003 fu depositata da Cascioli
perché la
prima era stata talmente travisata da risultare irriconoscibile per le
gravi
manomissioni operate dal P.M. Petroselli e dal giudice Mautone, quali
quelle di
aver dichiarato “ignoto” il querelato, pur avendo fornito di lui il
nome, il
cognome, l’indirizzo e la professione, e di aver ignorato l’art. 494
che era
stato ben specificato nella sua violazione (vedi denuncia del 13 sett.
2002 e
relativa archiviazione del 27 marzo 2003), si vorrebbe sapere a quali
precedenti indagini si riferisce il Giudice Mautone se lui stesso
afferma di
non averle mai fatte allorché come motivazione per respingere la
denuncia
scrive: «Si archivia perché le indagini sono inammissibili
sia per la forma che
per l’oggetto dell’accertamento».
Se le indagini fossero state veramente eseguite,
non
sarebbe stata più che sufficiente per procedere all’accertamento
sulla
storicità di Cristo la prova, una fra le tante riportate nella
denuncia, che ci
viene dal passo di “Antichità Giudaiche” di Giuseppe Flavio (….)
dal quale
risulta che Simone Pietro e Giacomo non sono fratelli di Gesù,
come don Enrico
dichiara nel suo Bollettino Parrocchiale, ma bensì due figli di
Giuda il
Galileo condannati alla crocifissione dal procuratore Cuspio Fado sotto
l’accusa di rivoluzionari zeloti?
Scoprire poi, come conseguenza di queste
parentele, che
Gesù, alias Giovanni di Gamala, era anche lui figlio di Giuda il
Galileo, non
sarebbe stato troppo difficile se si fosse fatta veramente
quell’indagine che
Cascioli vanamente aveva richiesto attraverso l’incidente probatorio.
:
3° motivo: Affermazioni opinabili e
controverse
:
«È da considerarsi irrilevante, ai
fini di un’inchiesta,
un accertamento sulla esistenza storica di Cristo perché i
risultati potrebbero
portare ad affermazioni opinabili e controverse non utili alla corretta
valutazione
dei fatti in esame».
Opinabili se si trattasse di un processo
teologico
tendente a dimostrare un’esistenza trascendentale, ma poiché la
denuncia si
riferisce alla non esistenza di un uomo, quale certo un Gesù
detto il Cristo
anagraficamente dichiarato nato, vissuto e morto, gli argomenti che
verrebbero
trattati sarebbero si controversi, come d’altronde lo sono in tutte le
cause,
ma non ingiudicabili trattandosi di una controversia che non si basa su
astrattismi di carattere trascendentale ma su prove sostenute da una
documentazione tangibile, controllabile e quindi comprensibile, non
solo da un
giudice che professionalmente si presuppone formato per decidere sulla
realtà
dei fatti, ma da chiunque altro che, libero da ogni condizionamento o
pregiudizio
fideista, sia in possesso di un minimo d’intelligenza e di buon senso.
:
4° motivo: Essere o non essere?
Lezioni di teologia dal Tribunale di Viterbo
:
«Un altro motivo per il quale si rigetta
la denuncia di
Cascioli viene dal fatto che Enrico Righi NON HA AFFERMATO L’ESISTENZA
STORICA
DI GESU’ nel Bollettino Parrocchiale di marzo-aprile 2002, ma ha
soltanto
sostenuto la sua umanità, cioè l’essenza dell’uomo».
Si, avete letto bene! C’è scritto proprio
così: «Don
Enrico Righi ha sostenuto l’umanità di Gesù, cioè
la sua essenza di uomo, ma
non ne ha affermato l’esistenza storica».
Ma cosa significa, cosa vuol dire “ha sostenuto
l’umanità
ma non ha affermato l’esistenza storica?”. Mi si spieghi come sia
possibile
negare la storicità di qualcuno dopo averne confermato
l’esistenza umana
riportando di lui il luogo di nascita, la paternità, la
maternità, le
fratellanze e la professione, mi si faccia capire come si possa dire di
una
persona, della stessa persona, che è esistita e nello stesso
tempo dichiarare
che non è esistita.
Un assurdo che, respinto dalla ragione,
può essere stato
sostenuto da un giudice soltanto dietro un suggerimento della Chiesa
che,
maestra come è nell’alterazione delle verità, ha pensato
di salvarsi dalla
denuncia scindendo la figura di Cristo in due entità, quella
religiosa, alla
cui “essenza umana” è possibile di attraversare le pareti (Gv.
20,19) anche senza
bisogno di prove, e quella storica, alla cui natura non è
permesso di entrare e
uscire da una stanza neppure attraverso la porta o saltando una
finestra se non
si porta dietro una documentazione che lo conferma.
La prima, quella fideista a cui è permesso di camminare
sulle
acque e alla cui esistenza bisogna credere per imposizione dogmatica,
è stata riconosciuta
esistente, quella storica, che invece deve nuotare per tenersi a galla,
è stata
respinta per poter deviare quello che sarebbe dovuto essere un processo
laico
basato sulla ragione e il buon senso, in un processo religioso i cui
presupposti teologici avrebbero dato luogo, con i loro astrattismi e le
loro
stravaganze, a quelle “affermazioni opinabili e controverse” non
valutabili che
il giudice Mautone invoca al N° 3 come motivo per respingere la
denuncia.
L’applicazione di questo stratagemma di
trasformare un
processo laico in uno religioso, il ricorso al trucco di far risultare
teologico un dibattimento che doveva essere esclusivamente storico, era
stato
previsto essendo troppo facile comprendere che questa sarebbe stata la
sola
àncora di salvezza alla quale si sarebbero potuti aggrappare sia
i giudici che
la Chiesa; i primi per liberarsi, anche a costo di far cadere nel
ridicolo
tutta la giustizia italiana, da un’inchiesta che si sarebbe potuta
concludere
con una sentenza che li faceva tremare, la seconda per evitare la
propria fine. “Questo processo non si deve
fare”, ha
ordinato la “Corruttrice eterna”, e tutto è finito, come era
stato stabilito
che finisse, con una archiviazione le cui motivazioni, pretestuose e
arbitrarie, respinte dalla ragione e dal buon senso, non possono che
aver dato
alla Chiesa una vittoria apparente e illusoria, cioè una
vittoria di Pirro che
equivale ad una tremenda sconfitta.
Cosa si poteva sperare di più da un
tribunale italiano e
dalla stessa Chiesa dal momento che per respingere una denuncia
affermante la
non esistenza di Cristo, sono arrivati a far ammettere dallo stesso
imputato,
don Enrico, a lui stesso, la non esistenza storica di Cristo?
Se tutto ciò fosse accaduto in altri
tempi, altro che di un
reato di calunnia sarebbe stato accusato Cascioli! In un tribunale
della Santa Inquisizione
la parola “pervicacia” usata dal Giudice Mautone avrebbe acquisito il
significato di “relapso”, e l’eretico sarebbe stato tradotto al rogo in
barella
dopo avergli rotto le ossa per strappargli poi la lingua prima di dar
fuoco ad
una catasta di legna precedentemente bagnata perché la sua
agonia si
prolungasse nella maniera più atroce e clericale.
:
5° motivo: Il bollettino parrocchiale
è l’estrinsecazione
di un diritto
:
Questo 5° motivo non è che un
panegirico tendente a
esaltare e a confermare legalmente le funzioni sacerdotali.
:
6° motivo: Spiegazione dei reati ipotizzati
nella denuncia
:
Il commento su questi reati, già fatto e
riportato su
“Commento alla richiesta di archiviazione del 15 sett. 2004 (vedi
“Processo” su www.luigicascioli.it ),
sarà ripreso con rinnovata “pervicacia” nel ricorso che
verrà presentato al
Tribunale di Strasburgo.
:
:
Qualunque sia la decisione del Tribunale di
Strasburgo,
(conoscendo i tentacoli della “Grande Piovra” anche se tutto è
possibile, una
cosa è comunque certa: la Chiesa ne uscirà fuori a
brandelli e con le ossa
rotte… e questo già mi basta per poter dire: «Non vissi
invano!».
:
Luigi Cascioli