LA DEQUALIFICAZIONE PUO’ VERIFICARSI
ANCHE QUANDO LE NUOVE MANSIONI ASSEGNATE AL LAVORATORE SIANO PREVISTE
DAL CONTRATTO PER LA SUA QUALIFICA – Se pregiudicano il livello della
professionalità acquisita (Cassazione Sezione Lavoro n. 7351
dell’11 aprile 2005, Pres. Senese, Rel. Curcuruto).
Orlando T., dipendente della S.p.A. Poste italiane con la qualifica di
quadro di primo livello, nel periodo dal 1996 a 1999 è stato
preposto ad un’agenzia di coordinamento, con il compito di coordinare
l’attività di alcune agenzie di base. Nel 1999, in seguito a
modifiche organizzative, le agenzie di coordinamento siano state
eliminate e i loro compiti sono stati affidati alle filiali. Orlando T.
è stato preposto ad un’agenzia di base e gli è stata
attribuita un’indennità di funzione inferiore a quella percepita
in precedenza come responsabile di un’agenzia di coordinamento. Egli ha
chiesto al Tribunale di Torino di accertare il suo diritto alla
qualifica di dirigente per le mansioni svolte dal 1996 al 1999 e di
dichiarare comunque che egli aveva subito una dequalificazione ed
un’illegittima decurtazione dell’indennità di funzione quando
era stato preposto ad un’agenzia di base. L’azienda si è difesa
contestando la natura dirigenziale delle mansioni svolte dal lavoratore
come responsabile di un’agenzia di coordinamento e sostenendo che egli
non aveva subito un’illegittima dequalificazione con la destinazione a
un’agenzia di base, sia perché anche per il nuovo incarico era
prevista dal c.c.l. la qualifica di quadro di prima categoria, sia
perché, essendo state soppresse le agenzie di coordinamento, non
esisteva altra possibilità di impiegarlo con analoghe mansioni.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Torino hanno ritenuto
infondate entrambe le domande proposte da Orlando T., in quanto da un
lato hanno escluso che le mansioni di responsabile di agenzia di
coordinamento comportassero l’elevato grado di autonomia decisionale
proprio della qualifica dirigenziale e dall’altro hanno ritenuto
legittimo l’impiego del lavoratore, a far tempo dal 1999 come preposto
a un’agenzia di base, rilevando che anche per tale posizione la
disciplina collettiva prevede la qualifica di quadro di prima categoria
da lui posseduta. Orlando T. ha proposto ricorso per cassazione
censurando la decisione della Corte di Appello di Torino per difetto di
motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7351 dell’11 aprile 2005, Pres.
Senese, Rel. Curcuruto) ha accolto il ricorso limitatamente alla parte
concernente l’esclusione, da parte della Corte di Appello, della
configurabilità di una dequalificazione, nell’assegnazione al
lavoratore delle mansioni di preposto a un’agenzia di base. Deve
applicarsi in materia – ha affermato la Corte – il principio di diritto
per cui il divieto di variazioni in “peius” opera anche quando al
lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove
mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori,
sicché nell’indagine circa tale equivalenza non è
sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma
è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla
specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello
professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l’accrescimento
delle sue capacità professionali. A tal fine l’indagine del
giudice di merito deve essere volta a verificare i contenuti concreti
dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di
equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e
delle determinazioni aziendali. In particolare – ha precisato la Corte
– le nuove mansioni possono considerarsi equivalenti alle ultime
effettivamente svolte soltanto ove risulti tutelato il patrimonio
professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione
gli consenta di utilizzare, ed anzi di arricchire, il patrimonio
professionale acquisito con lo svolgimento della precedente
attività lavorativa, in una prospettiva dinamica di
valorizzazione della capacità di arricchimento del proprio
bagaglio di conoscenze ed esperienze. La Suprema Corte ha cassato la
decisione impugnata ed ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla
Corte di Appello di Genova, precisando che, nell’applicazione del
principio di diritto enunciato il giudice del rinvio dovrà
tenere conto anche della situazione determinata dalla soppressione
delle Agenzie di Coordinamento per i riflessi che questa è
idonea a creare sulle possibili utilizzazioni di Orlando T. in
relazione alla professionalità da questi raggiunta.