LEGGE 14 febbraio 2003, n.30 -
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Articolo 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi
pubblici e privati per
l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione
privata nella somministrazione di lavoro)
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti
intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a
migliorare le capacità di inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con
particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è
delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità
ed entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela
e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione
europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in
materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento
pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,
secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e sviluppo dell'attività lavorativa femminile e
giovanile, nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori
anziani;
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova
regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949,
n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o accreditamento per
gli operatori privati ai sensi di quanto disposto
dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un
nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative
per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e
plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive
di rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi
di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
all'autorizzazione per attività lavorative all'estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori
privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del
mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle
province;
g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge
31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e
ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico;
prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli
operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori
privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di
dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso,
in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al
sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonché ad
eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. È
altresi' fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere
informazioni sui
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo;
h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta
di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non
comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da prevenire
l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e
al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
al lavoro;
h) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le
imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di
cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio
di graduale adeguamento per le società già autorizzate;
i) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di
accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare
riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti
giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di
attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento
della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica
dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non
riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello nazionale o
territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio
1979, n. 12, nonché alle università e agli istituti di
scuola secondaria di secondo grado, prevedendo, altresi', che non vi
siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione
Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata
dall'Italia in data 1º febbraio 2000;
l) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione
con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte
dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a
tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico,
produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e
interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e
distacco, nonché di interposizione illecita laddove manchi una
ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa
verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto
collettivo applicato al prestatore di lavoro;
4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e
utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;
5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività
di somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto
per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei
rapporti di lavoro, prevedendo altresi' specifiche
sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione
privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel
caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai
fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto
genuino, sulla base di indici e codici di comportamento elaborati in
sede amministrativa che tengano conto della rigorosa verifica della
reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio
di impresa da parte dell'appaltatore;
m) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi
del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo
svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le
società controllate e collegate, ferma restando la
titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo
alle singole società datrici di lavoro;
o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non
espressamente indicate nelle lettere da a) a n), che sono direttamente
o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo;
p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha
modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento
d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella
presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa
comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge
1º marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di
azienda nel momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra
appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del
codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia
connesso ad una
cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di uno o più testi unici delle normative e
delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
Articolo 2.
(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto
formativo e di tirocinio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunità, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e con il Ministro per gli affari regionali, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e
sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,
e degli
obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in
materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei
rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti
di Stato alla occupazione;
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui
all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine
di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti
formativi, cosi' da valorizzare l'attività formativa svolta in
azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche
nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da
garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della
formazione, nonché il passaggio da un sistema all'altro e,
riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture
pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia,
specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di
realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in
azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e
di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di
impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti
rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro
con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo
modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra
uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti
disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche
della attività lavorativa e al territorio di appartenenza
nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla
natura della menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento
dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui
vengono inseriti, e prevedendo altresi' la eventuale corresponsione di
un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di
inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei
criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di
valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne,
particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per
l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine
di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di
attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto
formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e
prevedendo anche criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di
valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto
sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in
generale, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al
presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto
conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi,
in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di
comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attività
formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto
di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a
livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione,
anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di
attuazione dell'attività formativa in azienda.
Articolo 3.
(Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a
tempo parziale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunità, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi,
con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a
prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale
idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in
particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei
lavoratori con età superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro,
nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle
ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e
secondo le modalità previsti da contratti collettivi stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche
sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei
predetti contratti collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a
tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto
verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore
interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera a),
e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al
lavoratore;
c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a
tempo parziale a tempo determinato;
d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino
l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori
anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile
anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con
l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo
restando il rispetto dei principi e delle regole contenute nella
direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della computabilità pro rata temporis in
proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in
relazione all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole
contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa
come numero dei dipendenti occupati in ogni unità produttiva;
g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.
Articolo 4.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a
chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale,
accessorio e a prestazioni ripartite)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla
razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di una congrua indennità cosiddetta di
disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei
confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo
svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente,
cosi' come individuate dai contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via
provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la
possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale
anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con
meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45
anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in
funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o
di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere
alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a
percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una
retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa
estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia,
con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo
settore;
1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero
alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24
giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie di
assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
68, secondo il principio pro rata temporis;
2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo
tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri
contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un
atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile,
della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o
più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con
lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione,
nonché l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere
proporzionato alla qualità e quantità del lavoro;
2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della
prestazione sia superiore a 5.000 euro;
3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o
programmi di lavoro o fasi di esso;
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e
della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a
maternità, malattia e infortunio, nonché alla sicurezza
nei luoghi di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di
inosservanza delle disposizioni di legge;
6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di
certificazione della volontà delle parti contraenti;
d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e
accessorio, in generale e con particolare riferimento a
opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e
di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo
periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non
ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un
certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi
dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;
e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più
lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro,
per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.
f) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato
del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare
riguardo alle attività agricole.
Articolo 5.
(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato
ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto
stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale della procedura di
certificazione;
b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto
di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in
materia, o anche università;
c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di
certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi
della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della
possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea
qualificazione del programma negoziale da parte dell'organo preposto
alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale
effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi
all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare
l'erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il
programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione,
prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo
preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga
provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la
difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in
sede di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in
giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità
giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il
comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla
certificazione del contratto di lavoro;
g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non
solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale
concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni di cui
all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà
abdicativa o transattiva delle parti stesse;
h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito
del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati
da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001,
n. 142, e successive modificazioni;
i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi
dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Articolo 6.
(Esclusione)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al
personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente
richiamate.
Articolo 7.
(Disposizioni concernenti l'esercizio delle deleghe di cui agli
articoli da 1 a 5)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5,
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita
relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni sindacali comparativamente più
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
è prorogato di sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità
e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.
5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non
devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 8.
(Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in
materia di previdenza
sociale e di lavoro)
1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del
lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad
adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su
proposta del Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della
disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e
di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio
finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro
in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione
dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del
rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale,
anche valorizzando l'attività di
consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del
lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri
della direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e
possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di
lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede
pubblica;
f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di
lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di
direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai
fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo
altresi' conto della specifica funzione di polizia giudiziaria
dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di
vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con
attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle
direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive
adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
è prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali
disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità
di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri
direttivi indicati al comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Articolo 9
(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142)
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: "e distinto" sono
soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: "L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata
legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato
di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi
tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative";
c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono
corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato
all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti
dal regolamento interno previsto dall'articolo 6";
d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del
socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in
conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le
controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione
mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario";
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "Entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il 31 dicembre 2003";
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "del comma 1", sono
inserite le seguenti: "nonché all'articolo 3, comma 2-bis" e le
parole: "ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro
previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3" sono
sostituite dalle seguenti: "al solo trattamento economico minimo di cui
all'articolo 3, comma 1";
g) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi
territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del
contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento
all'attività svolta.
Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del
lavoro competente per territorio".
Articolo 10.
(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71)
1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito
dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del
turismo). - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo
rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti
collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi
è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti
citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 14 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli