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IL PROGETTO DI LEGGE PER L’ISTITUZIONE DELL’AUTHORITY SULL’IMPIEGO
PUBBLICO
Pubblichiamo qui di seguito il progetto di
legge-delega che è stato presentato ieri – 14 dicembre - al
Presidente del Consiglio, Romano Prodi, al Ministro per la Funzione
Pubblica, Luigi Nicolais e ai Segretari generali delle confederazioni
sinda-cali maggiori, in vista della stipulazione del pre-accordo sul
rinnovo dei contratti collettivi del settore pubblico, prevista per il
21 dicembre. Lo stesso progetto verrà presentato formalmente nei
giorni prossimi alla Camera dei Deputati, primo firmata-rio l’on.
Lanfranco Turci, e al Senato, primo firmatario il sen. Antonio Polito.
Il testo legislativo è opera di un gruppo di
amministrativisti, costituzionalisti, giuslavoristi e dirigenti
pubblici coordinato da Pietro Ichino e Bernardo Giorgio Mattarella.
Esso prevede, all’art. 1, l’istituzione dell’Autorità per la
valutazione delle strutture e del personale pubblico; negli altri tre
articoli contiene altrettante deleghe legislative al Governo,
rispettivamente: sulla valutazione del rendimento (art. 2), sulla
responsabilità dei dipendenti pubblici (art. 3), sulle
retribuzioni degli stessi (art. 4).
In sintesi, il progetto tende a riunire e
riqualificare il coordinamento dei nuclei di valutazione istituiti
dalla legge Bassanini del 1999, attualmente funzionante pres-so la
Presidenza del Consiglio, e la struttura di cui oggi si avvale l’Alto
Commissa-riato contro la corruzione (che viene contestualmente
soppresso) in una authority in-dipendente centrale, presieduta da una
commissione composta da tre personalità di grande competenza e
credibilità approvate da una maggioranza parlamentare di due
terzi, cui sarà affidato il compito di:
esigere la costituzione dei nuclei di valutazione dove ancora non
sono stati istituiti e sorvegliarne il funzionamento, garantendone
l’indipendenza effettiva dalla dirigenza del comparto e la
visibilità delle valutazioni: per ogni comparto e ogni centro di
servizi l’authority fungerà anche da garante di una public
re-view annuale, nella quale le rilevazioni di ciascun nucleo di
valutazione siano poste a confronto con quelle delle associazioni degli
utenti, dei ricercatori uni-versitari e altri osservatori qualificati,
dei giornalisti specializzati, dei sindaca-ti; la registrazione della
public review deve essere messa in rete;
garantire la piena disponibilità pubblica dei dati sui quali
si basano le valuta-zioni operate dall’authority stessa e dei singoli
nuclei;
promuovere la diffusione delle tecniche più efficaci e delle
esperienze mi-gliori che si offrono nel panorama internazionale, nel
campo della valutazione di efficienza e produttività delle
amministrazioni pubbliche, al fine di consenti-re che vengano, per un
verso, aumentati i trattamenti retributivi nelle strutture e per gli
individui più efficienti e produttivi, per altro verso
debitamente sanzio-nati i casi più gravi di inefficienza e
improduttività.
attivare motu proprio rilevazioni autonome dall’esterno in tutti i
casi in cui questo sia ritenuto possibile e opportuno;
costituire il punto di riferimento per la raccolta e l’elaborazione
di tutte le segnalazioni e informazioni provenienti dalla
società civile circa le patologie nel funzionamento delle
amministrazioni statali o funzionanti con finanzia-men-ti statali;
individuare i casi più gravi e immediatamente evidenti di
sovradimensiona-mento degli organici, o di inefficienza e/o
improduttività nelle amministrazioni sottoposte al suo
controllo: in questi casi deve avere effettiva applicazione l’articolo
21 del Testo Unico del 2001, che prevede il licenziamento del
diri-gente per responsabilità oggettiva; quanto ai dipendenti di
queste strutture, per essi dovrebbe stabilirsi la trasferibilità
d’ufficio entro limiti geografici e pro-fessionali ragionevoli e
l’inibizione degli aumenti retributivi fino al trasferi-mento;
segnalare ai dirigenti competenti i casi individuali evidenti di
totale ineffi-cienza e improduttività (o addirittura
produttività negativa) a carattere colposo o doloso
affinché in questi casi si proceda al licenziamento, a norma di
legge e di contratto; la segnalazione contestuale di questi casi alla
Corte dei Conti comporterà la responsabilità del
dirigente che – senza giustificazione – non provveda, per il danno
erariale che ne consegue.
NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE
DELL’EFFICIENZA E DEL RENDIMENTO
DELLE STRUTTURE E DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Art. 1
Istituzione dell’Autorità per la valutazione delle strutture e
del personale pubblico
1. È istituita l’Autorità per la valutazione del
personale e delle strutture pubbliche, di seguito “l’Autorità”.
L’Autorità è organismo indipendente che opera in piena
autonomia e con indi-pendenza di giudizio e di valutazione; è
dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio
bilancio. È organo collegiale costituito dal Presidente e da due
membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Le
designazioni effettuate dal Gover-no sono previamente sottoposte al
parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le
nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole
espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei
componenti. Il Presidente è scelto tra persone di notoria
indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande
responsabilità e rilievo. Gli altri due membri sono scelti tra
persone di notoria indi-pendenza da individuarsi tra magistrati del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione,
professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche e
personalità provenienti da settori economici o da associazioni
nazionali di consumatori do-tate di alta e riconosciuta
professionalità. Non possono essere nominate persone che
rivesta-no incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o
in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di
collaborazione o di consulenza con le predette organiz-zazioni,
né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o
avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla designazione.
2. Il Presidente e i membri dell’Autorità durano in carica
quattro anni e possono essere ricon-fermati una sola volta. Essi
rimangono comunque in carica fino all’entrata in carica dei
suc-cessori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, né possono essere
amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né
rico-prire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All’atto
dell’accettazione della nomina il presi-dente e i membri sono collocati
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in
attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono
collocati in aspetta-tiva senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-glio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in
aspetta-tiva non può essere sostituito.
3. Al presidente compete una indennità di funzione non
eccedente, nel massimo, la retribuzio-ne spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai membri compete un’indennità di
funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente.
4. l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica
amministrazione, istituito dall’articolo 1, legge n. 3 del 2003,
è soppresso. Il suo personale è trasferito
all’Autorità.
5. Il Comitato dei garanti, di cui all’art. 22, decreto legislativo n.
165 del 2001, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite
all’Autorità.
6. La banca dati di cui all’articolo 7, decreto legislativo n. 286 del
1999, è trasferita all’Autorità. Il Comitato tecnico
scientifico e l’Osservatorio di cui commi 2 e 3, dello stesso articolo,
sono soppressi. Le sue funzioni sono trasferite all’Autorità. La
soppressione produ-ce effetti al momento della prima nomina dei
componenti dell’Autorità. Fino a quel mo-mento, le funzioni
dell’Autorità sono svolte dal Comitato tecnico scientifico in
carica.
7. L’Autorità definisce con propri regolamenti le norme
concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione
finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia,
pro-porzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua,
con propria deliberazione, i con-tingenti di personale di cui
avvalersi, nel limite massimo di 100 unità. Alla copertura dei
re-lativi posti si può provvedere per trasferimento
interno all’amministrazione statale ovvero tramite concorsi pubblici.
Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l’Autorità
può avvalersi di ulteriori esperti.
8. L’Autorità svolge le funzioni di valutazione previste
dall’articolo 2 a favore delle ammini-strazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, decreto legislativo n. 165 del 2001. A norma dell’articolo 118
della Costituzione, l’Autorità svolge le sue funzioni di
indirizzo e supporto anche a favore degli enti territoriali. A norma
dell’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione,
gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della
presente legge e dei decreti legislativi emanati in forza di essa.
L’Autorità può altresì valuta-re il rendimento del
personale degli altri organismi di diritto pubblico, di cui
all’articolo 5, comma 26, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
9. L’Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle
tecniche più efficaci e delle espe-rienze migliori che si
offrono nel panorama internazionale, nel campo della valutazione di
efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche.
10. L’attività dell’Autorità si ispira alla massima
trasparenza. I risultati della sua attività sono pubblici.
L’Autorità pubblica i risultati della valutazione e assicura la
disponibilità per le as-sociazioni di consumatori o utenti, i
centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato di tutti i dati
sui quali essa si basa, affinché essi possano essere oggetto di
autonoma elabora-zione e valutazione. Il sito internet
dell’Autorità ospita commenti di associazioni di consu-matori o
utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e
sindacati sui ri-sultati della valutazione. Esso pubblica
altresì informazioni sulle segnalazioni e informazio-ni ricevute
dai cittadini.
Art. 2
Delega legislativa in materia di valutazione del rendimento del
personale degli uffici pubblici
1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per adeguare la disciplina dei controlli interni, di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1999 e per disciplinare il sistema di
valutazione del rendimento del personale delle pubbliche
amministrazioni, nonché le misure conseguenti alla valutazione
stessa.
2. Nell’emanazione dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il
Governo si atterrà ai se-guenti principi e criteri direttivi:
a) valutazione di tutto il personale pubblico con periodicità
definita in via generale, per catego-rie di personale;
b) definizione, da parte dell’Autorità, di requisiti per il
personale addetto al controllo di gestio-ne e alla valutazione dei
dirigenti;
c) definizione, da parte dell’Autorità, di indirizzi, requisiti
e criteri di indipendenza per l’attività di valutazione degli
uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con
mo-dalità che assicurino la pubblicità e la
partecipazione delle amministrazioni e degli interes-sati;
d) obbligo delle amministrazioni di adeguare le attività di
valutazione previste dalla legge ai suddetti indirizzi, requisiti e
criteri, evidenziandone il rispetto nel pubblicare i risultati
dell’attività;
e) pubblicità e trasparenza delle valutazioni operate da
ciascuna amministrazione; pubblicazio-ne sistematica e periodica
validazione, da parte dell’Autorità, dell’attività di
valutazione svolta dalle amministrazioni; disponibilità per le
associazioni di consumatori o utenti, i cen-tri di ricerca e ogni altro
osservatore qualificato di tutti i dati sui quali si basa la
valutazione stessa, affinché essi possano essere oggetto di
autonoma elaborazione e valutazione;
f) possibilità per l’Autorità di procedere direttamente
alla valutazione di determinati uffici o amministrazioni, anche sotto
il profilo della congruità delle strutture alle funzioni, o di
sin-goli dipendenti, anche a seguito della segnalazione di qualunque
soggetto pubblico o priva-to; possibilità per l’Autorità
di pronunciarsi, in occasione di detta valutazione, sul curricu-lum del
dirigente preposto alla struttura; comunicazione dei risultati della
valutazione, da parte dell’Autorità, ai dirigenti dei relativi
uffici o amministrazioni e agli uffici di controllo interno delle
amministrazioni;
g) possibilità per l’Autorità, nello svolgimento
dell’attività prevista dalla lettera f), di avvalersi degli
uffici di controllo interno delle pubbliche amministrazioni, di sentire
e rivolgere que-siti al personale in servizio e di procedere a
ispezioni; obbligo del personale in servizio di ri-spondere ai quesiti
e prestare collaborazione; possibilità dell’Autorità di
utilizzare ulteriori mezzi istruttori;
h) individuazione, da parte delle amministrazioni, anche sulla base
delle segnalazioni dell’Autorità a norma della lettera f, del
personale in esubero; responsabilità erariale dei di-rigenti
degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in
esubero;
i) individuazione nominativa, da parte dell’Autorità o delle
amministrazioni, delle unità di per-sonale le cui prestazioni
risultano di utilità minima o nulla per l’amministrazione, a
causa di grave e colpevole inefficienza o incompetenza professionale;
j) collocamento a disposizione delle unità di personale
individuate ai sensi delle lettere h) e i), con mantenimento della
componente fissa del trattamento economico ed esclusione degli aumenti
retributivi;
k) mobilità del personale collocato a disposizione, sua
riqualificazione e sua destinazione ad altra pubblica amministrazione,
entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della
qua-lificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di
rifiuto;
l) attribuzione agli uffici, nei quali risulti esservi personale in
esubero ai sensi della lettera h), di una quota del risparmio ottenuto,
da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il
funzionamento degli uffici stessi;
m) attribuzione delle indennità di risultato esclusivamente
sulla base della valutazione;
n) organizzazione di un confronto pubblico annuale sull’attività
di valutazione compiuta da ciascuna amministrazione, con la
partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi
qualificati e organi di informazione; disponibilità permanente
sul sito internet dell’Autorità della registrazione del
confronto pubblico;
o) previsione di modalità di partecipazione delle associazioni
di consumatori o utenti agli orga-ni di valutazione e alla loro
attività;
p) limitazione della responsabilità dei membri
dell’Autorità, per le decisioni in materia di va-lutazione, al
dolo o colpa grave;
q) coordinamento delle disposizioni in materia di valutazione del
rendimento del personale con quelle in materia di controllo di gestione
e di valutazione dei dirigenti.
Art. 3
Delega legislativa in materia di responsabilità dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni
1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per adeguare la disciplina legislativa della responsabilità
disci-plinare, erariale e dirigenziale dei dipendenti pubblici,
apportandovi le modifiche richieste dai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) limitazione della responsabilità civile dei dirigenti
amministrativi, per la decisione di avviare il procedimento
disciplinare dei dipendenti pubblici, all’ipotesi di dolo;
b) comunicazione delle decisioni, adottate a norma dell’articolo
2, comma 2, lettera i), alle competenti procure regionali della Corte
dei conti, ai fini della valutazione della responsabi-lità degli
interessati e dei dirigenti dei relativi uffici;
c) segnalazione alle amministrazioni, da parte dell’Autorità, di
fatti dai quali può sorgere re-sponsabilità disciplinare
dei dipendenti pubblici;
d) segnalazione alle procure regionali della Corte dei conti, da parte
dell’Autorità, di fatti dai quali può sorgere
responsabilità erariale dei dipendenti pubblici, anche sulla
base dell’esame delle relazioni delle sezioni di controllo della Corte
dei conti;
e) rilevanza dei risultati negativi della valutazione, condotta a norma
dell’articolo 2, ai fini della responsabilità dirigenziale, di
cui all’art. 21, decreto legislativo n. 165 del 2001;
f) rilevanza del comportamento dei dirigenti, che, a fronte di fatti
che appaiono rilevanti sul piano della responsabilità
disciplinare, facciano decorrere i termini per l’avvio del
procedi-mento disciplinare, ai fini della responsabilità
dirigenziale, di cui all’art. 21, decreto legisla-tivo n. 165 del 2001.
Art. 4
Retribuzioni dei dipendenti pubblici
1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo per adeguare la
disciplina legislativa delle retribuzioni dei di-pendenti pubblici,
apportandovi le modifiche richieste dai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) formulazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, di
indirizzi, a norma dell'articolo 41, comma 1, e dell'articolo 70, comma
4, decreto legislativo n. 165 del 2001, affinché la componente
della retribuzione legata al risultato, fissata in una misura
minima del cinquanta per cento della retribuzione complessiva, venga
attribuita sulla base dei risultati della valutazione corri-spondente
agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti
dall’Autorità;
b) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi,
requisiti e criteri di credibilità definiti
dall’Autorità, divieto per le pubbliche amministrazioni di
corrispondere ai propri dipendenti la componente della retribuzione
legata al risultato; responsabilità personale del dirigente, che
contravvenga al divieto con dolo o colpa grave, per il maggior onere
conse-guente;
c) divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico
accessorio nel caso in cui ri-sulti che egli non ha avviato il
procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti indi-viduati a
norma dell’articolo 2, comma 2, lettera i).
d) divieto di attribuzione di aumenti retributivi di qualsiasi genere
ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma
dell’art. 2, comma 2, lettera h, per grave ineffi-cienza,
improduttività, o sovradimensionamento dell’organico.