Testo definitivo dei Decreti
attuativi della L. 30/2003 (legge Biagi)
Il testo sotto riportato
contiene la comparazione tra il vecchio
e il nuovo.testo.
Schema di
decreto
legislativo da emanarsi ai sensi degli articoli da 1 a 5
della legge 714 febbraio
2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del
lavoro.23
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e
87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli
articoli da 1
a 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Vista la
preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
giugno 2003;
Sentite le
associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori
di lavoro;
Acquisito il
parere
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28
agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri
delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del
Senato della Repubblica;parere
Sentito il Ministro per le
pari opportunità;
Vista la
deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta
del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
i
Ministri per la funzione pubblica, dell’istruzione,
dell’università e della
ricerca, per gli affari regionali e dell’economia e delle finanze
Il
seguente decreto legislativo
Le disposizioni
di cui
al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai princìpi
e criteri
direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano
nell’ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e
di
apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle
disposizioni relative alla libertà e dignità del
lavoratore di cui alla legge
20 maggio 1970, n. 300, alla parità tra uomini e donne di cui
alla legge 9
dicembre 1977, n. 903 e alle pari opportunità tra i sessi di cui
alla legge 10
aprile 1991, n. 125, i
tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la
stabilità del lavoro, anche
attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario
modulato
compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei
lavoratori.
Il presente
decreto non
trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro
personale.
Sono fatte salve le
competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle
Province
Autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto e dalle relative norme di
attuazione,
anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte seconda,
della
Costituzione per le parti in cui sono previste forme di autonomie
più ampie
rispetto a quelle già attribuite.
Ai fini e agli
effetti
delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende
per:
«somministrazione
di
lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo
indeterminato o a
termine, ai sensi dell’articolo 20;
«intermediazione»:
l’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche
in relazione
all’inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori
svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei curricula
dei potenziali lavoratori; della preselezione e
costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione
dell’incontro
tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni
avvenute a
seguito della attività di intermediazione; dell’orientamento
professionale; della progettazione ed erogazione di
attività
formative finalizzate all’inserimento
lavorativo;all’adeguamento
delle competenze o delle capacità
dei lavoratori;
«ricerca
e selezione del
personale»: l’attività di consulenza di direzione
finalizzata alla risoluzione
di una specifica esigenza dell’organizzazione committente, attraverso
l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più
posizioni
lavorative in seno all’organizzazione medesima, su specifico incarico
della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell’organizzazione committente; individuazione e definizione delle
esigenze
della stessa; definizione del profilo di competenze e di
capacità della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di
ricerca
delle candidature attraverso una pluralità di canali di
reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati
strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento
lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei
candidati;
verifica e valutazione dell’inserimento e del potenziale dei candidati;all’adeguamento
delle competenze o delle capacità dei candidati alle esigenze
delle posizioni
organizzative oggetto della ricerca
«supporto
alla
ricollocazione professionale»: l’attività effettuata su
specifico ed esclusivo
incarico dell’organizzazione committente, anche in base ad accordi
sindacali,
finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di
lavoro,
singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la
preparazione, la
formazione finalizzata all’inserimento lavorativo,
l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa
nell’inserimento
nella nuova attività;
«autorizzazione»:
provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e
privati,
di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo
svolgimento delle attività
di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma;
«accreditamento»:
provvedimento mediante il quale le Regioni riconoscono a un operatore,
pubblico
o privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti
regionali di
riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche,
nonché la
partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro
con
particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
«borsa
continua del
lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro
finalizzato, in
coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza
e
trasparenza del mercato del lavoro, all’interno del quale cittadini,
lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti
autorizzati o
accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in
maniera
libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall’utente;
«enti
bilaterale»:
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei
datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali
sedi
privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la
promozione di una occupazione regolare e di qualità;
l’intermediazione
nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di
attività
formative e la determinazione di modalità di attuazione della
formazione
professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la
discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati; la gestione
mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazione del reddito;
la
certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o
congruità
contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza
sul
lavoro; ogni altra attività o funzione
assegnata loro
dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
«libretto
formativo del
cittadino»: libretto personale del lavoratore,
definito, ai sensi dell’accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000,
di concerto tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il istituitoMinistero dell’Istruzione, della
Università e della
Ricerca, previa intesa con la conferenza unificata
Stato-Regioni e
sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze
acquisite
durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di
inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua
svolta
durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti
accreditati
dalle Regioni, nonché le competenze
acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi
della
Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché
riconosciute e
certificate;MIUR
«lavoratore»:
qualsiasi
persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
«lavoratore
svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che
abbia
difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro
ai sensi
dell’articolo 2, lett. f), del Regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione
del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articolo 87 e 88
del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione.,
nonché ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre
1991, n. 381.
«divisioni operative»:
soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità
analitica, tali
dal consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici
in
relazione a ogni attività;
«associazioni di datori e
prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente
più rappresentative.
Le disposizioni
contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema
efficace
e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza
del
mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento
professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con
particolare
riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro.
Ferme restando le
competenze delle Regioni in materia di regolazione e organizzazione del
mercato
del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da
parte
delle Province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto
legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, per realizzare
l’obiettivo di cui al comma 1:Per
realizzare l’obiettivo
di cui al comma 1
viene
identificato un
unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono
attività di
somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del
personale,
supporto alla ricollocazione professionale;
vengono
stabiliti i
princìpi generali per la definizione dei regimi di
accreditamento regionali
degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro
nell’ambito
dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle
attività di cui
alla lettera a);
vengono
identificate le
forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o
privati, al
fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
vengono
stabiliti i
principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua
del
lavoro;
vengono
abrogate tutte
le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato
del lavoro
e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Presso il
Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali è istituito un apposito albo
delle agenzie per
il lavoro ai fini dello svolgimento delle attività di
somministrazione,
intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato in
cinque sezioni:
agenzie di
somministrazione di lavoro abilitate a svolgimento di tutte le
attività di cui
al successivo articolo 20;
agenzie di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere
esclusivamente una delle attività specifiche di cui all’articolo
20, comma 3,
lettere da a) a h);n
agenzie di
intermediazione;
agenzie di
ricerca e
selezione del personale;
agenzie di
supporto alla
ricollocazione professionale.
Il Ministero
del lavoro
e delle Politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla
richiesta e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e
finanziari di
cui al successivo articolo 5, l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio delle
attività per le quali viene fatta richiesta di autorizzazione,
provvedendo
contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due
anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i novanta
giorni successivi rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato
subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
attività svolta.sessanta
Nelle ipotesi
di cui al
comma che precede, decorsi
inutilmente decorsoi termini
previsti, la domanda di autorizzazione provvisoria o a
tempo
indeterminato si intende il termine dei sessanta giorni
accettata. respinta.
Le agenzie
autorizzate
comunicano alla autorità concedente, nonché
alle Regioni e
alle Province Autonome competenti, gli spostamenti di
sede,
l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione della
attività ed hanno
inoltre l’obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le
informazioni da
questa richieste.
Il Ministro del
lavoro e
delle Politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni
dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce le
modalità
della presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma
2, i criteri
per la verifica del corretto andamento della attività svolta cui
è subordinato
il rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le
modalità
di revoca della autorizzazione, nonché ogni altro profilo
relativo alla
organizzazione e alle modalità di funzionamento dell’albo delle
agenzie per il
lavoro.
L’iscrizione
alla
sezione dell’albo di cui alla lettera a), comma 1, comporta
automaticamente
l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere c),
d)
ed e) del predetto albo. L’iscrizione
alla sezione dell’albo di cui alla lettera c), comma 1, del presente
articolo
comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni di cui
alle
lettere d) ed e) del predetto albo.
L’autorizzazione
di cui
al presente articolo non può essere oggetto di transazione
commerciale.
I requisiti
richiesti
per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 sono:
la costituzione
della
agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio
di cooperative, italiana o di altro Stato membro della
Unione
europea. Per le agenzie di cui alle lettere d)
ed e) è ammessa anche la forma
della società di persone;
la sede legale
o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato o di altro Stato membro della
Unione
europea;
la
disponibilità di
uffici in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze
professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel
settore
delle risorse umane o nelle relazioni industriali, secondo quanto
precisato dal
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali con decreto da emanarsi,
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e sentite le associazioni dei
datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto
legislativo;
in capo agli
amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di
rappresentanza e
ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi
comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689,
per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o
contro
l’economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non
colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel
massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi
dirette
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti
da leggi
in materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì,
di
sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge
27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni;
nel caso di
soggetti
polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo,
presenza di
distinte divisioni operative, gestite con strumenti di
contabilità analitica,
tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali
specifici;
l’interconnessione
con
la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo
15,
attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali,
nonché l’invio alla
autorità concedente di ogni informazione strategica per un
efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
il rispetto
delle
disposizioni di cui all’articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore
alla
diffusione dei propri dati nell’ambito da essi stessi indicato.
Per l’esercizio
delle
attività di cui all’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, è
richiesta:
l’acquisizione
di un
capitale versato non inferiore a 600.000 Euro, ovvero la
disponibilità
di 600.000 Euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel
caso in
cui l’agenzia sia costituita in forma cooperativa;
la garanzia che
l’attività interessi un ambito distribuito sull’intero
territorio nazionale e
comunque non inferiore a quattro regioni;
a garanzia dei
crediti
dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi
degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito
cauzionale
di 350.000 Euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza
nel
territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a
decorrere
dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
nell'anno
precedente e comunque non inferiore a 350.000 Euro. Sono esonerate
dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le
società che abbiano
assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità
dalla legislazione
di altri Stato membro della Unione Europea.
la regolare
contribuzione ai fondi per
la formazione e l’integrazione del reddito di
cui
all’articolo al fondo12, il regolare
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto degli obblighi
previsti
dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro
applicabile;10;
nel caso di
cooperative
di produzione e lavoro, oltre ai
requisiti indicati al comma 1 e nel
presente comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e
tra di
essi, come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e
lo sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della
legge 31
gennaio 1992, n. 59;
e)l’indicazione della
somministrazione di lavoro di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a),
come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
Per l’esercizio
di una
delle attività specifiche di cui alle lettere da a)
ad h) dell’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1,a n
è
richiesta:
l’acquisizione
di un
capitale versato non inferiore a 350.000 Euro; ovvero
la disponibilità di 350.000 Euro tra capitale sociale versato e
riserve
indivisibili nel caso in cui l’agenzia sia costituita in forma
cooperativa;
a garanzia dei
crediti
dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi
degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito
cauzionale
di 200.000 Euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza
nel
territorio nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a
decorrere
dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una
fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
nell'anno
precedente e comunque non inferiore a 200.000 Euro. Sono esonerate
dalla
prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le
società che abbiano assolto
ad obblighi analoghi previsti per le stesse finalità dalla
legislazione di
altri Stato membro della Unione Europea.;
la regolare contribuzione
ai fondi per la formazione e l’integrazione del reddito di cui
all’articolo 12,
il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il
rispetto degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale
delle
imprese di somministrazione di lavoro applicabile;
c) nel caso di
cooperative
di produzione e lavoro, oltre ai
requisiti indicati al comma 1 e nel
presente comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra
di essi,
come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e
lo
sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge
31
gennaio 1992, n. 59.
Per l’esercizio
della
attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al comma
1, è richiesta:
l’acquisizione
di un
capitale versato non inferiore a 50.000 Euro;
la garanzia che
l’attività interessi un ambito distribuito sull’intero
territorio nazionale e
comunque non inferiore a quattro regioni.;
l’indicazione della
attività di intermediazione di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera c), come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.
Per l’esercizio
della
attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai
requisiti di cui al
comma 1, è richiesta:
l’acquisizione
di un
capitale versato non inferiore a 25.000 Euro;
l’indicazione
della
ricerca e selezione del personale come oggetto sociale
,
anche se non esclusivo;prevalente
Per
l’esercizio della attività
di supporto alla ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di
cui al
comma 1, è richiesta:
l’acquisizione
di un
capitale versato non inferiore a 25.000 Euro;
l’indicazione
della
attività di supporto alla ricollocazione professionale come
oggetto sociale ,
anche se non esclusivo;prevalente
Sono autorizzate
allo svolgimento della
attività di intermediazione altresì
autorizzatile
università
pubbliche e private, comprese le fondazioni universitariegli enti locali, che
hanno come oggetto l’alta formazione con specifico riferimento alle
problematiche
del mercato del lavoro, a condizione che ,
e gli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, pubblici e privati, per i quali non
trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5svolgano
la predetta attività senza finalità di lucro
e fermo restando
l’obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del
lavoro,
nonché l’invio di ogni informazione relativa al funzionamento
del mercato del
lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.operino
1.Sono altresì autorizzati
allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo le
procedure di cui
all’articolo 4 o di cui al comma 5 del presente articolo, i comuni, le
camere
di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado,
statali e
paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di
lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettera c), f) e
g) di cui
all’articolo 5, comma 1, nonché l’invio di ogni informazione
relativa al
funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo
articolo 17.
2.Sono
altresì autorizzate
allo svolgimento della attività di intermediazione le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente
più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi
nazionali di
lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di
rilevanza nazionale ea
favore dei propri associati,
nonché, previa convenzione con il servizio per l’impiego, allo
svolgimento di
tutti gli adempimenti e le certificazioni affidati ai competenti
servizi per
l'impiego, ivi compresa l’attestazione del ricevimento delle
comunicazioni
previste dall’articolo 9 bis del
decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aventi come oggetto
sociale la
tutela e l’assistenza delle attività imprenditorialid
, del
lavoro o delle disabilità, e
gli enti
bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle
lettere
c), d), e), f), g) di cui all’articolo 5, comma 1. o
3.L’ordine
nazionale dei
consulenti del lavoro può chiedere l’iscrizione all’albo di cui
all’articolo 4
di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di
personalità
giuridica costituito nell’ambito del Consiglio nazionale dei consulenti
del
lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di
intermediazione.
L’iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle
lettere c),
d), e), f), g) di cui all’articolo 5, comma 1.
4.E’ in ogni caso
fatto
divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in
altra forma
diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli
4 e 5,
anche attraverso ramificazioni a livello territoriale,
l’attività di
intermediazione.
L’autorizzazione allo
svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lett.
b), c), d),
può essere concessa dalle Regioni e dalle Province Autonome con
esclusivo
riferimento al proprio territorio e previo accertamento della
sussistenza dei
requisiti di cui agli articoli 4 e 5, fatta eccezione per il requisito
di cui
all’articolo 5, comma 4, lett. b);
La Regione rilascia entro
sessanta giorni dalla richiesta l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio
delle attività di cui al comma 5, provvedendo contestualmente la
comunicazione
al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali per l’iscrizione
delle
agenzie in una apposita sezione regionale nell’albo di cui all’articolo
4,
comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro
i
sessanta giorni successivi la Regione rilascia l’autorizzazione a tempo
indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento
della
attività svolta;
Il Ministro del lavoro e
delle Politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta giorni
dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, stabilisce
d’intesa con
la Conferenza Unificata le modalità di costituzione della
apposita sezione
regionale dell’albo di cui all’articolo 4, comma 1 e delle procedure ad
essa
connesse.
Le Regioni,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente
più rappresentative, istituiscono appositi elenchi
per
l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel
proprio
territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi
dell’articolo
3
del decreto legislativo 421
aprile 2000, n. 19 dicembre 2002181,
e dei seguenti principi e criteri:297
garanzia della
libera
scelta dei cittadini, nell’ambito di una rete di operatori qualificati,
adeguata per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal
territorio;
salvaguardia di
standard
omogenei a livello nazionale nell’affidamento di funzioni relative
all’accertamento
dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato
del
lavoro;
costituzione
negoziale
di reti di servizio ai fini dell’ottimizzazione delle risorse;
obbligo della
interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui
all’articolo
15, nonché l’invio alla autorità concedente di ogni
informazione strategica per
un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
raccordo con il
sistema
regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
I provvedimenti
regionali istitutivi dell’elenco di cui al comma 1 disciplinano
altresì:
le forme della
cooperazione tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai
sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi
del
presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda e offerta di
lavoro,
prevenzione della disoccupazione di lunga durata, promozione
dell’inserimento
lavorativo dei lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità
geografica del
lavoro;
i requisiti
minimi
richiesti per l’iscrizione nell’elenco regionale in termini di
capacità
gestionali e logistiche, competenze professionali, situazione
economica,
esperienze maturate nel contesto territoriale di riferimento;
le procedure
per
l’accreditamento;
le
modalità di
misurazione dell’efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
le
modalità di tenuta
dell’elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Ferme restando
le
disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, le agenzie per
il
lavoro e gli altri operatori pubblici e privati autorizzati o
accreditati
assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le
categorie di
soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e
garantiscono
l’ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori
stessi, anche
ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro di cui
all’articolo 4
della Costituzione.
Il Ministero
del lavoro
e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro sessanta giorni
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentite le
Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché, ai sensi
dell’articolo
31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Garante per la
protezione
dei dati personali, definisce le modalità di trattamento dei
dati personali di
cui al presente decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti
elementi:
le informazioni
che
possono essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono
nell’ambito
del sistema dell’incontro fra domanda e offerta di lavoro;
le
modalità attraverso
le quali deve essere data al lavoratore la possibilità di
esprimere le
preferenze relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di
cui al
comma 1;
le ulteriori
prescrizioni al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute
nell’articolo 10;
Per le
informazioni che
facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei servizi per
l’impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al
lavoratore di
particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti
nella
scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19
dicembre
2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Sono vietate
comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di
informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad
attività di ricerca e
selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione
o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici o
privati, non autorizzati o accreditati all’incontro tra domanda e
offerta di
lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito
riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegati
perché facenti
parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o
controllanti, in
quanto potenziali datori di lavoro.
In tutte le
comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti
qualsiasi
mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed
elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale,
le
agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati
o
accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di
autorizzazione o
di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne
abbia interesse,
la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
Se le comunicazioni di
cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su
quotidiani e
periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non recano un
facsimile di domanda comprensivo dell’informativa di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete
di
comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile è
conoscibile in modo
agevole.
E’ fatto
divieto alle
agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati
autorizzati o
accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento
di dati
ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in
base alle
convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale
o di
famiglia o di gravidanza, alla età, all’handicap, alla razza,
all’origine
etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo
linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali
controversie con i
precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di
caratteristiche che
incidono sulle modalità di svolgimento della attività
lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento
dell’attività lavorativa. E’ altresì fatto divieto di
trattare dati personali
dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro
attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
Le disposizioni
di cui
ai commi al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di
cui al
medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per
assistere le
categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
E’ fatto
divieto ai
soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di percepire,
direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
I contratti
collettivi
stipulati da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro
comparativamente più rappresentative a livello nazionale o
territoriale possono
stabilire che la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione
per
specifiche categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per
specifici
servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
I soggetti
autorizzati
alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui
al comma
4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai
lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l’esercizio di
attività di somministrazione. Le risorse sono destinate per
interventi a favore
dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in
particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione
anche
in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere
specifiche
misure di carattere previdenziale.
I soggetti
autorizzati
alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a versare ai
fondi di cui
al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono
destinate a: a) iniziative comuni finalizzate a garantire
l’integrazione del
reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in
caso di
fine lavori; b) iniziative comuni finalizzate a verificare l’utilizzo
della
somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di
promozione
della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti
illeciti;
c) iniziative per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del
lavoro di
lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le
Regioni; d)
per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione
professionale.
Gli interventi
e le
misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di politiche
stabilite nel
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di
lavoro
ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
delle
Politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel predetto ambito.
I contributi di
cui ai
commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente
costituito, anche
nell’ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro:
come soggetto
giuridico
di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
come soggetto
dotato di
personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice
civile con
procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del
Ministro del
lavoro e delle Politiche sociali ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
della legge
12 gennaio 1991, n. 13.
I fondi di cui
al comma
4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e
delle
Politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto
alle finalità
istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei criteri di gestione e delle
strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare
riferimento alla
sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero
del lavoro e
delle politiche sociali esercita la
vigilanza sulla gestione dei fondi.
All’eventuale
adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con
decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali previa verifica con
le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore
del
presente decreto.
6.I contributi versati ai
sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui
all'articolo
26 bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7.In caso di
omissione,
anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di
lavoro è
tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative
sanzioni,
una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a
quella del
contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono
versati ai
fondi di cui al comma 4.
Trascorsi dodici mesi
dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei
datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale
può ridurre i contributi di cui ai
commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le
finalità dei
relativi fondi.
Al fine di
garantire
l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare,
alle
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è
consentito:per
la realizzazione di
politiche attive e di workfare
operare in
deroga al
regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2
dell’articolo 23, ma solo in presenza di un piano individuale di
inserimento o
reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e
il
coinvolgimento di un tutore con adeguate competenze e
professionalità, e a
fronte della assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie
autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
determinare altresì,
per un periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di
durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del
lavoratore,
detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal
lavoratore
medesimo a titolo di indennità di mobilità,
indennità di disoccupazione ordinaria
o speciale, o altra indennità o sussidio percepito
dal lavoratore
stesso;
disporre
la
sospensione
del trattamento percepito dal lavoratore in caso di rifiuto reiterato a
svolgere una prestazione di lavoro congrua rispetto alle competenze e
alle
qualifiche del lavoratore stesso, in un ambito territoriale non
superiore a 50
Km dal luogo della sua residenza.
Fino
alla entrata in vigore
di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui
al comma
1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più
agenzie
autorizzate alla somministrazione del lavoro ed enti locali, centri per
l’impiego o le Regioni stesse.
3.cui corresponsione è
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, e
Le
Regioni, i centri per
l’impiego detraendo dai
contributi dovuti per l’attività
lavorativa l’ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti
di gli enti
locali possono costituire, anche mediante l’ausilio delle agenzie
tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e per le
finalitàmobilità
e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.cui
comma 1, appositi soggetti giuridici, denominati agenzie sociali per il
lavoro,
in convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro,
previo accreditamento da parte delle Regioni ai sensi dell’articolo 7.
Il lavoratore
destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai
trattamenti di
mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia
finalizzata
esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o
da altra
indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata
allo stato di
disoccupazione o in occupazione, quando rifiuti di essere avviato
a un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro
ovvero
rifiuti di essere avviato a un corso di formazione professionale
autorizzato
dalla Regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di
impossibilità derivante da forza maggiore;Nella
ipotesi di cui al
comma 3, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si
assumono gli
oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia
stessa.
Le Regioni, i centri per l’impiego e gli enti locali possono concorrere
alle
spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie
disponibilità
finanziarie.
Articolo
14
Coperative
sociali e inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati
non
accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di
provenienza;Al
fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
disabili,
i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68,
sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6
della legge 12
marzo 1999, n. 68, stipulano con le
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con
le cooperative
sociali di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991,
n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge,
convenzioni
quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte della
Commissione Provinciale del Lavoro
non abbia provveduto a
dare preventiva comunicazione alla competente sede INPS del lavoro
prestato ai
sensi dell’articolo 8, commi 4 e 5 del D.L. 21 marzo 1988, n. 86,
convertito
con modificazioni in legge 20 maggio 1988, n. 160.
Le disposizioni di cui al
comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di
formazione offerte al
lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del
lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80 minuti
con
mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui al
comma
2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
Nei casi di cui al comma
2 i responsabili della attività formativa ovvero le agenzie di
somministrazione
di lavoro comunicano direttamente all’INPS, e al servizio per l’impiego
territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste di
mobilità, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti
decaduti dai
trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione, l’INPS
sospende
cautelativamente l’erogazione del trattamento medesimo, dandone
comunicazione
agli interessati.
Avverso gli atti di cui
al comma 4 è ammesso ricorso entro 30 giorni alla direzioni
provinciali del
lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei
venti
giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione
del
ricorso è comunicata competente servizio per l’impiego ed
all’INPS.
Fino alla entrata in
vigore di norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni
di cui al
comma 1 si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o
più agenzie
autorizzate alla somministrazione del lavoro, anche attraverso le
associazioni
di rappresentanza e con l’ausilio delle agenzie tecniche strumentali
del
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, e i Comuni, le Province
o le
Regioni stesse.
Le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad appositi soggetti
giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in convenzione
con le
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo
accreditamento ai
sensi dell’articolo 7.
Nella ipotesi di cui al
comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro si
assumono gli
oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia
stessa.
Le Regioni, i centri per l’impiego e gli enti locali possono concorrere
alle
spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie
disponibilità
finanziarie.
Al fine di favorire
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori
disabili,
i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.
68,
sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6
della legge 12
marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori
di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
a livello
nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
delle
cooperative di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 8
novembre
1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa
legge,
convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da
parte
delle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il
conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da
parte
delle imprese associate o aderenti.
La convenzione
quadro
disciplina i seguenti aspetti:
le
modalità di adesione
da parte delle imprese interessate;
i criteri di
individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in
cooperativa. L'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di
cui all'articolo 6, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;dal
Comitato Tecnico
previsto d
le
modalità di
attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da
ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori
svantaggiati
inseriti al lavoro in cooperativa;
la
determinazione del
coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del
computo
di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del
lavoro derivati
dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative
sociali;
la promozione e
lo
sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
l'eventuale
costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
all'articolo che
precede, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a
supporto
delle attività previste dalla convenzione;
i limiti di
percentuali
massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo
strumento della
convenzione
Allorché
l'inserimento
lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei
precedenti commi,
riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari
caratteristiche e
difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi
di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si
considera utile
ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3
della
stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle
coperture
per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse
dalla stessa
conferite diviso per il coefficiente di cui al precedente comma 2,
lettera d) e
nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro
di cui al
comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle
imprese
che occupano da del
comitato
tecnico 15
a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei
lavoratori inseriti in
cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione
Provinciale del Lavoro o da una
società di certificazione da questa promossa o dalla stessa
struttura
tecnico-operativa, di cui al comma 2, lettera f).
3.L’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all’adempimento
degli obblighi di
assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della
restante quota
d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell’articolo 3 della
legge 12
marzo 1999, n. 68.
A garanzia
dell’effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all’articolo 4
della
Costituzione, e nel pieno rispetto dell’articolo 120 della Costituzione
stessa,
viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema
aperto e
trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato
su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da
tutte le
informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso
sia
dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia
direttamente
dai lavoratori e dalle imprese.imperniato
La borsa
continua
nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei
lavoratori e delle
imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I
lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove
candidature o richieste
di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da
qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati
da tutti
i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
Gli operatori
pubblici e
privati, accreditati o autorizzati, hanno l’obbligo di conferire alla
borsa
continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle
indicazioni rese
dai lavoratori ai sensi dell’articolo 8 e a quelle rese dalle imprese
riguardo
l’ambito temporale e territoriale prescelto.
Gli ambiti in
cui si
articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro sono:
un livello
nazionale
finalizzato: 1) alla definizione degli standard tecnici nazionali e dei
flussi
informativi di scambio; 2) alla
interoperabilità dei sistemi regionali; 3) alla
definizione
dell’insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;all’integrazione
un livello
regionale che ,
nel quadro delle competenze proprie delle Regioni di programmazione e
gestione
delle politiche regionali del lavoro: 1) concorrerealizza
l’integrazione dei sistemi pubblici e privati
presenti sul
territorio; 2) alla realizzazione
deldefinisce
e alla definizionenella
realizzazione del realizza il modello
di servizi al lavoro; 3) coopera
alla definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.alla cooperazione
Il
coordinamento tra il
livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso garantire,
nel
rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena
operatività della
borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e comunitario.
A tal
fine il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali rende disponibile l’offerta degli strumenti tecnici alle
Regioni e alle
Province autonome che ne facciano
richiesta
nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze.
Il Ministro del
lavoro e
delle politiche sociali, con
decreto da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della
innovazione
e della tecnologia, e d’intesa con le Regioni e le Province Autonome,
gli
standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi,
nonché le
sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il coordinamento
del
sistema a livello nazionale.
La definizione
degli
standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i sistemi
avviene nel
rispetto delle competenze definite nell’Accordo Stato-Regioni-Autonomie
Locali
dell’11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma
2, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Le basi
informative
costituite nell’ambito della borsa continua nazionale del lavoro,
nonché le
registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai
servizi
competenti e la registrazione delle attività poste in essere da
questi nei
confronti degli utenti per come riportate nella scheda
anagrafico-professionale
dei lavoratori costituiscono la
una base
statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei
servizi
svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere da
Ministero
del lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province per i
rispettivi
ambiti territoriali di riferimento. Le relative
indagini
statistiche sono effettuate in forma anonima.
A tal fine, la
definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in
questione,
nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema
di
contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto
delle
esigenze conoscitive generali, incluse di quelle
di
ordine statistico complessivo rappresentate nell’ambito del SISTAN e da
parte
dell’ISTAT, nonché di quesiti specifici di valutazione di
singole politiche ed
interventi formulati dal Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali, ai
sensi e con le modalità
dei commi
successivi di questo articolo. Regioni e le
Province, per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento.
I decreti
ministeriali
di cui agli articoli 1-bis e 4-bis
comma 7 del decreto legislativo n. 181 del 2000,
come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002,
così come la definizione di tutti i flussi informativi che
rientrano
nell’ambito della borsa continua nazionale del lavoro, ivi inclusi
quelli di
pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal Ministero del
lavoro e
delle Politiche sociali, tenuto conto delle esigenze definite nei commi
1 e 2,
previo parere dell’ISTAT e dell’ISFOL. Il Ministero del
Lavoro e
delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla
attuazione del
presente decreto, le necessarie direttive agli Enti previdenziali,
avvalendosi
a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di esperti in
politiche del
lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e valutazione delle
politiche
occupazionali, da costituire presso lo stesso Ministero ed in cui siano
presenti rappresentanti delle Regioni e delle Province, degli Enti
previdenziali, dell’ISTAT, dell’ISFOL e del Ministero dell’economia e
delle
finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La medesima Commissione
di cui al comma precedente, integrata con rappresentanti delle parti
sociali, è
inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla attuazione del
presente
decreto, una serie di indicatori di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale dei diversi interventi di cui alla presente legge. Detti
indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza Unificata,
costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e
valutazione
condotte dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, dalle
Regioni e dalle
Province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e in
particolare
per il contenuto del Rapporto Annuale di cui al successivo comma 6.
4.In attesa
dell’entrata a
regime della borsa continua nazionale del lavoro il Ministero del
lavoro e
delle politiche sociali predispone,
d’intesa
con la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28
agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da
somministrare alle
agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui
all’articolo 6. La
mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è
valutata ai fini
del ritiro dell’autorizzazione o accreditamento.
5.Sulla base di
tali
strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee
guida
definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della
formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole politiche
ed
interventi formulati annualmente dalla Conferenza Unificata o derivanti
dall’implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero
del
lavoro e delle politiche sociali,
avvalendosi di
proprie strutture tecniche e col supporto dell’ISFOL, predispone un
Rapporto
Annuale, al Parlamento e alla Conferenza Unificata, che presenti una
rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche esistenti, e
al loro
interno dell’evoluzione dei servizi di cui al presente decreto
legislativo,
sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e
internazionalmente
comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di supporto alla
valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le
Regioni, le
Province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno o
del
coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
6.Le
attività di
monitoraggio devono consentire di valutare l’efficacia delle politiche
attive
per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente
decreto, anche nella
prospettiva delle parità opportunità
e, in particolare,
della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
Con specifico riferimento
ai contratti di apprendistato, è istituita presso il Ministero
del lavoro e
delle politiche Sociali, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del
presente decreto, una Commissione di sorveglianza con compiti di
valutazione in
itinere della riforma. Detta Commissione è composta da
rappresentanti ed esperti
designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nel cui
ambito si individua il Presidente, dal Ministero della Pubblica
Istruzione,
dalle Regioni e Province autonome,
dalle parti sociali, dall’INPS e dall’ISFOL. La Commissione, che
si
riunisce almeno tre volte all’anno, definisce in via preventiva
indicatori di
risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione,
predisponendo
quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto Annuale di cui
al comma
6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni
puntuali su singoli
aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati
nonché delle
informazioni contenute nel Rapporto Annuale di cui al comma precedente,
la
Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In
ogni caso,
trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la
Commissione
predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli
studi e delle
evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi
esistenti,
evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in
oggetto. Le
risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del Ministero
del
lavoro e delle politiche Sociali - Ufficio centrale orientamento e
formazione
professionale dei lavoratori.
L’esercizio non
autorizzato delle attività di cui all’articolo 4,
comma 1, è in assenza
di apposita autorizzazione punito con
la sanzione dell’ammenda punitadi 5 euro per
ogni lavoratore occupato e da 500 a 2.500per
ogni giornata di con il sequestro
del mezzolavoro.
L’esercizio
abusivo della attività di intermediazione è punito con la
pena trasporto
eventualmente adoperato a questo fine. Se
vi è scopo di lucro, dell’arresto
fino a è sei
mesi e
l’ammendadodici da euro
1.500 a euro 7.500 euro. Se non vi è scopo di lucro la pena
è della ammenda da euro 500 a euro
2.500. Se vi è
sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto
mesi e
l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Nel caso di
condanna, è
disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto eventualmente
adoperato per l’esercizio delle attività di cui al presente
comma.è aumentata fino al triplo.
L’esercizio
della attività
di somministrazione di lavoro in assenza di apposita autorizzazione
è inoltre
punita con la sanzione dell’ammenda di 5 euro per ogni lavoratore
occupato e
per ogni giornata di occupazione.
3.Nei confronti
dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di
lavoro da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera a),
ovvero da
parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo che violi le disposizioni420,
commi
1, 3, comma 1
e 5, e 21, commi 1, 2 e 3, si
applica la pena
prevista al ,, lett. b), o
comunque al
di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell’ammenda di
euro 5 per
ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi
è
sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto
mesi e
l’ammenda è aumentata fino al sestuplo. Resta
ferma l’applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie
di cui
all’articolo 19, commi 3 e 4.
La violazione degli
obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4 e 5, e
21, commi
1, 2, nonché per il solo somministratore, la violazione del
disposto di cui al
comma 3 del medesimo articolo 21 è punita con la sanzione
amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
Fatte salve le
ipotesi
di cui all’articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque percepisca
compensi da
parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro oggetto di
somministrazione è punito con la pena alternativa dell’arresto
non superiore ad
un anno e dell’ammenda da 2.500 euro a 6.000 euro. In aggiunta alla
sanzione
penale è disposta la cancellazione dell’albo.
In caso di
violazione
dell’articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui
all’articolo 38
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più
gravi, l’autorità
competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui
all’articolo 4.
In ipotesi di recidiva viene revocata l’autorizzazione.
Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro del
lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri
interpretativi certi per la definizione delle varie forme di
contenzioso in
atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e
interposizione
nei rapporti di lavoro. Articolo
Gli editori, i
direttori
responsabili e i gestori di siti sui quali siano pubblicati annunci in
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
La violazione
dell’obbligo di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 21
aprile 2000, n. 181, così come modificato dall’articolo 6, comma
1 del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la
sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore
interessato.
La violazione
degli
obblighi di cui all’articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto
legislativo 21
aprile 2000, n. 181, così come modificato dall’articolo 6, comma
1, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, di cui all’articolo 9- bis, comma
2, del
decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito , con
modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, così come sostituito
dall’articolo 6, comma 2,
del citato decreto legislativo n. 297 del 2002, e di cui all’articolo
21,
comma 1, della legge 24 aprile 1949, n.
264, così come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n.
297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 500
euro per ogni lavoratore interessato.
La violazione
degli
obblighi di cui all’articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21
aprile
2000, n. 181, così come modificato dall’articolo 6, comma 1, del
decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione
amministrativa
pecuniaria 50 a 250 a
1500 euro
per ogni lavoratore interessato.
Nel caso di
omessa
comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa
comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le
pubbliche
amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta
della
metà qualora l’adempimento della comunicazione venga effettuato
spontaneamente
entro il termine di cinque
giorni decorrenti dalla data di inizio dell’omissione.dieci
Il contratto di
somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto,
di seguito
denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito
denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle
disposizioni di
cui agli articoli 4 e 5.
Per tutta la
durata
della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività
nell'interesse
nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Nell’ipotesi in cui
i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato essi
rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non
svolgono
la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una
giusta
causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
Il contratto di
somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a
tempo
indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
è ammessa :esclusivamente
a fronte delle seguenti ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo:
per
lavori di facchinaggio e
pulizia;
c)per
servizi di vigilanza e custodia;
per servizi di
consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la
progettazione e
manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi
informatici,
sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
per servizi di pulizia,
custodia, portineria;assistenza
per servizi, da
e cura
alla persona;
f)per
servizi di ristorazione e portineria;
per g)lo
stabilimento, di trasporto di personeservizi, e di
trasporto e movimentazione di macchinari, e
merci;
per la gestione
di
biblioteche, parchi, musei, archivi,
magazzini,
nonché servizi di economato;per attività di consulenza
direzionale, assistenza
alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo e
cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;h)
i)per
attività di
marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione
commerciale;
j)per la gestione
di
call-center;, nonché
per l’avvio di
nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al
regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante
disposizioni
generali sui Fondi strutturali;
per costruzioni
edilizie
all’interno degli stabilimenti;
per
installazioni o
smontaggio di impianti e macchinari;
per
tutte le attività
connesse alla fase di avvio di una nuova attività nelle aree
Obiettivo 1 di cui
al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
recante
disposizioni generali sui Fondi strutturali;
n) per
particolari attività produttive, con specifico riferimento
all’edilizia e alla
cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di
lavorazione,
l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella
normalmente
impiegata nell’impresa;
o)in tutti gli
altri casi
previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali
stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più
rappresentative.
La
somministrazione di
lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di
carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all’ordinaria
attività dell’utilizzatore. La individuazione, anche in misura
non uniforme, di
limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo
determinato
è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
da
sindacati comparativamente più rappresentativi in
conformità alla disciplina di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.i
Il contratto di
somministrazione di lavoro è vietato:
per la
sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
salva diversa
disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive
nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive
nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti
alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
da parte delle
imprese
che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell’articolo 4
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche.
Il contratto di
somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e
contiene i
seguenti elementi:
gli estremi
dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
il numero dei
lavoratori
da somministrare;
i casi e le
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo
di cui ai
commi 3 e 4 dell’articolo 20;
l’indicazione
della
presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del
lavoratore e delle
misure di prevenzione adottate;
la data di
inizio e la
durata prevista del contratto di somministrazione;
le mansioni
alle quali
saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
il luogo,
l’orario e il
trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
assunzione da
parte del
somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore
del
trattamento economico, nonché del versamento dei contributi
previdenziali;
assunzione
dell’obbligo
dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri
retributivi e
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei
prestatori di
lavoro;
assunzione
dell'obbligo
dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti
retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
assunzione da
parte
dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore,
dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento
economico
nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo
il diritto di
rivalsa verso il somministratore.
Nell’indicare
gli elementi
di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute
nei
contratti collettivi.
Le informazioni
di cui
al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile
dell’attività
lavorativa presso l’utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto
al
prestatore di lavoro da parte del somministratore all’atto della
stipulazione
del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso
l’utilizzatore.
In mancanza di
forma
scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed
e) del comma 1, il contratto di somministrazione è nullo e i
lavoratori sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
In caso di
somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra
somministratore
e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei
rapporti di
lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
In caso di
somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore
e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al
decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile., e in
ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 5,
commi 3 e 4.
Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni
caso essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi
e per la
durata prevista dal
contratto collettivo applicato dal somministratore.dai contratti collettivi applicati
Nelcaso in cui il prestatore di
lavoro sia
assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo
è stabilita
la misura della indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie,
corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali
il
lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale
indennità
è stabilita dal contratto collettivo applicabile al
somministratore e comunque
non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso
di assegnazione
ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore.
L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo
di ogni istituto di legge o
di contratto collettivo.le
ipotesi
di cui al comma 2 nel
Le disposizioni
di cui
all’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non trovano
applicazione anche nel
caso di fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato.
In questo caso trovano applicazione l’articolo 3 della legge 15 luglio
1966, n.
604 e le tutele del lavoratore di cui all’articolo 12.
In caso di
contratto di
somministrazione ,
il prestatore di lavoro non è computato nell’organico
dell’utilizzatore ai fini
della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo,
fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della
sicurezza sul
lavoro.a tempo determinato
La disciplina
in materia
di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4 bis, comma 3, del decreto legislativo n.
181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione
. a tempo
determinato
I lavoratori
dipendenti
dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e
normativo
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni caso
salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulate ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196
La disposizione
di cui
al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di
somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell’ambito
di
specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione
professionale
erogati, a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni,
Province
ed enti locali ai sensi e nei
limiti di cui all’articolo 13. centri per
l’impiego
L’utilizzatore
è
obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai
lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
I contratti
collettivi
applicati dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per
la
determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche correlate
ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le
parti o
collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori dipendenti
dal
somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i
servizi sociali e
assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla
stessa
unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia
condizionato alla
iscrizione ad associazioni o società cooperative o al
conseguimento di una
determinata anzianità di servizio.
Il
somministratore
informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi
alle
attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso
delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della
attività lavorativa
per la quale essi vengono assunti in conformità alle
disposizioni recate dal
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed
integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che
tale obbligo
sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione
nel
contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è
adibito il
prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o
comportino
rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente
a
quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive
modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì,
nei confronti
del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei
confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la
violazione degli
obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi
Nel caso in cui
adibisca
il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non
equivalenti a quelle
dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione
scritta
al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non
abbia
adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via
esclusiva
per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in
mansioni
superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla
assegnazione
a mansioni inferiori.
Ai fini
dell'esercizio
del potere disciplinare, che è riservato al somministratore,
l'utilizzatore
comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della
contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300.
In caso di
somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni
clausola diretta a
limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di
assumere il
lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
La disposizione
di cui
al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia
corrisposta
una adeguata indennità, secondo quando stabilito dal contratto
collettivo
applicabile al somministratore.
Fermo restando
le
disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, i lavoratori
delle
società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si
applicano i
diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive
modificazioni.
Il prestatore
di lavoro
ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata
della
somministrazione, i diritti di libertà e di attività
sindacale nonché a
partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese
utilizzatrici.
Ai prestatori
di lavoro
che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso
diversi
utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la
normativa
vigente e con le modalità specifiche determinate dalla
contrattazione
collettiva.
L'utilizzatore
comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle
rappresentanze
aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria
aderenti
alle confederazioni dei lavoratori L’utilizzatorecomparativamente
più rappresentative sul piano nazionale:maggiormente
il numero e i
motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula
del
contratto di somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di
urgenza e
necessità di stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le
predette
comunicazioni entro i cinque giorni successivi;ed
ogni dodici mesi, anche
per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale
aderisce o
conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di
somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli
stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Gli oneri
contributivi,
previdenziali, assicurativi ed
assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del
somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49
della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario.
Sulla indennità
di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi
sono versati per
il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in
materia
di minimale contributivo.
Il somministratore non è
tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978,
n. 845.
2.Gli obblighi
per
l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive
modificazioni, sono determinati
in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte.
I
premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o
medio
ponderato, stabilito per la a carico del somministratore.attività
svolta dall’impresa
utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai
lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio,
o medio
ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente
prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l’impresa utilizzatrice
la
stessa non sia già assicurata.posizione
assicurativa, già in atto presso
3.Nel settore
agricolo e
in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano
applicazione i
criteri erogativi, gli oneri previdenziali e
assistenziali
previsti dai relativi settori .e
comparti.
Nel caso di
somministrazione di lavoro l’utilizzatore risponde nei confronti dei
terzi dei
danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle sue
mansioni.
Quando la
somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle
condizioni di
cui agli articoli 20 e 21, lettere a), b), c), d) ed e), il lavoratore
può
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell’articolo 414 Codice
procedura civile,
notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la
prestazione, la
costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo,
con
effetto dall’inizio della somministrazione.Civile
Nelle ipotesi
di cui al
comma 1 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo
retributivo
o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne
ha
effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino
a
concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti
dal
somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il
periodo
durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come
compiuti
dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.
Ai fini della
valutazione delle ragioni di cui all’articolo 20, commi 3 e 4, che
consentono
la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato
esclusivamente, in
conformità ai
principi generali dell’ordinamento, all’accertamento della
esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere
esteso fino al
punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche,
organizzative o
produttive che spettano all’utilizzatore.
Ferme restando
le
sanzioni di cui all’articolo 18, quando la somministrazione di lavoro
è posta
in essere con la specifica finalità di eludere norme
inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e
utilizzatore
sono puniti con una ammenda di 20 Euro per ciascun lavoratore coinvolto
e
ciascun giorno di somministrazione.
Ai fini della
applicazione delle norme contenute nel presente Titolo, il contratto di
appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del
Codice
Civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la
organizzazione dei mezzi necessari
da parte dell’appaltatore, che può
anche risultare, in relazione alle
esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio
del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori
utilizzati
nell’appaltol’esercizio
pieno ,
nonché per la assunzione, da parte e il possessodel
medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.sua,
o di suo personale
utilizzato nell’appalto, della professionalità specifica
corrispondente alle
esigenze tecniche del servizio dedotto in contratto.
In caso di
appalto di
servizi il committente imprenditore o datore di
lavoro è
obbligato in solido con il l’appaltatore, entro il limite di un
anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai
lavoratori
i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
dovuti.
L’acquisizione del
personale già impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un
nuovo
appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di
lavoro, o
di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento
d’azienda o
di parte d’azienda.
L’ipotesi del
distacco
si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio
interesse,
pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di
altro soggetto per
l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
In caso
distacco il
datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e
normativo a
favore del lavoratore.
Il distacco che
comporti
un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore
interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità
produttiva sita a più
di 50 Km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco
può avvenire
soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o
sostitutive.
Resta ferma la
disciplina prevista dall’articolo 8, terzo comma, della legge 19 luglio
1993,
n. 236, di conversione del decreto
legge 20
maggio 1993, n. 148.
I gruppi di
impresa,
individuati ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile e del decreto
legislativo 2
aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti
di cui
all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società
capogruppo per
tutte le società controllate e collegate.
1.I consorzi, ivi compresi
quelli costituiti in forma di società cooperativa di cui
all’articolo 27 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577,
possono svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11
gennaio
1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne
l’esecuzione a una
società consorziata.
2.La disposizione
di cui
al comma 1 non rileva ai fini della individuazione del soggetto
titolare delle
obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole
società datrici di
lavoro.
Fermi
restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento
d’azienda
di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in
materia, il comma
quinto dell’articolo 2112 del Codice Civile è sostituito dal
seguente: “Ai fini
e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento
d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale
o
fusione, comporti il mutamento nella titolarità di
un’attività economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento
e che
conserva nel trasferimento la propria identitàIl
. a prescindere dalla
tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il
trasferimento è
attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda.
Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresì al
trasferimento di
parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma
di
un’attività economica organizzata, anche
se
priva di beni materiali, identificata
come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento”.
All’articolo
2112 del
Codice Civile è aggiunto in fine il seguente comma: “Nel caso in
cui
l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui
esecuzione
avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra
appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’articolo
1676”.
Il contratto di
lavoro
intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si
pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la
prestazione
lavorativa nei limiti di cui al successivo articolo 34.
Il contratto di
lavoro
intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.
1.Il contratto di
lavoro
intermittente può essere concluso per lo svolgimento di
prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate
dai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori
di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
o territoriale
o, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con apposito decreto da emanarsi trascorsi sei mesi
dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2.In via
sperimentale il
contratto di lavoro intermittente può essere altresì
concluso anche per
prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25
anni di
età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età
che siano stati espulsi dal
ciclo produttivo eo
siano
iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
3.E’ vietato il
ricorso al
lavoro intermittente:
per la
sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
salva diversa
disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive
nelle quali si
sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
ai sensi
degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro a chiamata ovvero presso unità produttive
nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con
diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto a chiamata;
da parte delle
imprese
che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell’articolo 4
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
Il contratto di
lavoro
intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova
dei seguenti
elementi:
indicazione
della durata
e delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34 che
consentono la stipulazione del contratto;
luogo e la
modalità
della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e
del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può
essere inferiore
a un giorno lavorativo;
il trattamento
economico
e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la
relativa
indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di
cui al successivo
articolo 36;
indicazione
delle forme
e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a
richiedere l’esecuzione
della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di
rilevazione della
prestazione;
i tempi e le
modalità di
pagamento della retribuzione e della indennità di
disponibilità;
le eventuali
misure di
sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività
dedotta in
contratto.
Nell’indicare
gli
elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni
contenute
nei contratti collettivi ove previste.
Fatte salve
previsioni
più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro
è altresì tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali,
ove
esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
Nel contratto
di lavoro
intermittente è stabilita la misura della indennità
mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei
quali
il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di
lavoro in attesa
di utilizzazione. La misura di detta indennità è
stabilita dai contratti
collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata
periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale.
Sulla
indennità di
disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il
loro effettivo
ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale
contributivo.
L’indennità
di
disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di
legge o di contratto
collettivo.
In caso di
malattia o di
altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla
chiamata, il
lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di
lavoro,
specificando la durata dell’impedimento. Nel periodo di temporanea
indisponibilità non matura il diritto alla indennità di
disponibilità.
Ove il
lavoratore non
provveda all’adempimento di cui al comma che precede, perde il diritto
alla
indennità di disponibilità per un periodo di quindici
giorni, salva diversa
previsione del contratto individuale.
Le disposizioni
di cui
ai commi da 1 a 5
si
applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga
contrattualmente a
rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto
ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la
risoluzione del
contratto, la restituzione della quota di indennità di
disponibilità riferita
al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un
congruo
risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o,
in
mancanza, dal contratto di lavoro.6
Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia
e finanze è stabilita la misura della retribuzione convenzionale
in riferimento
alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 33 possono
versare la
differenza contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una
retribuzione
inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero abbiano usufruito
della
indennità di disponibilità fino a concorrenza della
medesima misura.
Nel caso di
lavoro
intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana,
nonché nei periodi
delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali
l’indennità di
disponibilità di cui all’articolo 36 è corrisposta al
prestatore di lavoro solo
in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
Ulteriori
periodi
predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi
stipulati da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Fermi restando
i divieti
di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il
lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al
lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Il trattamento
economico , normativo
e
previdenziale del lavoratore intermittente è
riproporzionato, in
ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in
particolare
per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle
singole
componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per
malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità,
congedi
parentali.e
Per tutto il
periodo
durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere
alla
chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto
riconosciuto ai
lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e
normativo, salvo
l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 36.
Il prestatore
di lavoro
intermittente è computato
nell’organico
dell’impresa, ai fini della applicazione
di
normative e di leggenon
, in
proporzione all’orario di lavorocontratto
collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della
sicurezza sul .
effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Qualora, entro
cinque
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
non sia
intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37,
comma 2,
la determinazione da parte del
contratto collettivo nazionale dei casi di ricorso al
lavoro
intermittente, il Ministro del lavoro e delle politiche
socialidei contratti
collettivi nazionali, convoca
le organizzazioni sindacali su richiesta del interessate
dei datori di lavoro nazionali di
categoria
comparativamente più rappresentative o delle associazioni
nazionali di
categoriae dei lavoratori e le
assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di mancata
stipulazione
dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro del lavorofirmatarie
dei contratti collettivi nazionali di , e
delle politiche sociali individua in via provvisoria e con
proprio
decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute
nell’eventuale accordo interconfederale di cui all’articolo 86, comma
13, e
delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle due parti
interessate,
i casi in cui è ammissibile in ricorso al lavoro intermittente
ai sensi della
disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, e dell’articolo 37, comma
2,.
Il contratto di
lavoro
ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale
due lavoratori
assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione
lavorativa.o più
Fermo restando
il
vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una
diversa intesa tra
le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente
responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa nei
limiti
di cui al presente capo.
Fatte salve
diverse
intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi
collettivi,
i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e
in qualsiasi
momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare
consensualmente la
collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio
della
impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei
coobbligati o
posta in capo all’altro obbligato.
Eventuali
sostituzioni
da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i
lavoratori
coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso
del
datore di lavoro.
Salvo diversa
intesa tra
le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori
coobbligati
comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale
disposizione non
trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro
prestatore di
lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa,
integralmente
o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si
trasforma in
un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del
Codice
Civile.
Salvo diversa
intesa tra
le parti, l’impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati è
disciplinato ai
sensi dell’articolo 1256 del Codice Civile.
la misura
percentuale e
la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile
o
annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori
coobbligati,
secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la
possibilità per gli
stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi
momento, la
sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della
distribuzione dell’orario di lavoro;
il luogo di
lavoro,
nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun
lavoratore;
le eventuali
misure di
sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività
dedotta in
contratto.
Ai fini della
possibilità di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti
a informare
preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in
merito
all’orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
La
regolamentazione del
lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva nel
rispetto delle
previsioni contenute nel presente capo.
In assenza di
contratti collettivi,
e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo, trova applicazione,
nel caso
di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la normativa
generale del
lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del
rapporto
di lavoro ripartito.
Fermi restando
i divieti
di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il
lavoratore ripartito non deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al
lavoratore
di pari livello, a parità di mansioni svolte.
Il trattamento
economico
e normativo dei lavoratori coobbligati è riproporzionato, in
ragione della
prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per
quanto
riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di
essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro,
malattia professionale, congedi parentali.
Ciascuno dei
lavoratori
coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui
all’articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite
complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico
verrà ripartito
fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa
effettivamente
eseguita. I coobbligati hanno
altresì
il diritto di partecipare, con facoltà di esprimere un solo
voto, al referendum
di cui all’articolo 21, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Ai fini delle
prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la
invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni
altra
prestazione previdenziale, esclusa quella
degli assegni per il nucleo
familiare, e assistenziale e delle relative contribuzioni
connesse
alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della
prestazione
lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito
sono
assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Non è
dovuta la contribuzione
per l’assicurazione per la corresponsione degli assegni per il nucleo
familiare, i quali sono comunque erogati secondo i criteri previsti per
il
lavoratori a tempo parziale, con oneri a carico della gestione per gli
interventi assistenziale e di sostegno costituita presso l’Istituto
Nazionale
della Previdenza Sociale. Il calcolo delle prestazioni previdenziali
e dei contributi è effettuato
non preventivamente ma tuttavia su base mensile,
dividendo l’importo delle retribuzioni per meseil
numero dei lavoratori che risultano obbligati al momento di inizio
dell’evento,
salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento della
prestazione lavorativa.mese
Al decreto
legislativo
25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto
legislativo 26
febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
l’articolo 1,
comma 2,
lettera a) è sostituito dal seguente: «a) Per "tempo
pieno" l’orario
normale di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai
contratti
collettivi applicati»;
l’articolo 1,
comma 3, è
sostituito dal seguente: «3. I contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale e
i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali
aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali
unitarie
possono determinare condizioni e modalità della prestazione
lavorativa del
rapporto di lavoro di cui al comma 2.. I contratti collettivi nazionali
possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli
professionali
modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla
contrattazione
collettiva ai sensi del presente decreto»;
l’articolo 1,
comma 4, è
sostituito dal seguente: «Le assunzioni a
termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, 368, e
successive
modificazioni, di cui all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e di
cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 26 marzo 10 della legge 8icolo2001,
n. 2000151,
possono essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi
dei
commi 2 e 3»;53
l’articolo 3,
comma 1, è
sostituito dal seguente: «1. Nelle
ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre
2001,
368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento
di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3,
e
4 4»;6
l’articolo 3,
comma 2, è
sostituito dal seguente: «2. I contratti
collettivi stipulati dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3,
stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare
effettuabili e
le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere
ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare,
nonché le
conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare
consentite dai
contratti collettivi stessi»;
l’articolo 3,
comma 3, è
sostituito dal seguente: «3.
L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il
consenso del
lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto
collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare
in nessun caso
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento»;
“l’articolo 3, comma 4,
ultimo periodo è soppresso;
g)l’articolo 3,
comma 5, è
sostituito dal seguente: «5. Nel rapporto
di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo
determinato, è consentito lo svolgimento di
prestazioni lavorative
straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e
contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni
in materia
di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno»;
h)l’articolo 3,
comma 6, è
abrogato;
i)l’articolo 3,
comma 7, è
sostituito dal seguente: «7. Fermo
restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, le parti del
contratto di
lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal
presente
comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei
rapporti
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere
stabilite
anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della
durata della
prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti
indicati
nell’articolo 1, comma 3, stabiliscono:
condizioni e
modalità in relazione alle quali il datore di
lavoro può modificare la collocazione temporale della
prestazione lavorativa;
condizioni e
modalità in relazioni alle quali il datore di
lavoro può variare in aumento la durata della prestazione
lavorativa;
i limiti
massimi di variabilità in aumento della
durata della prestazione lavorativa»;
j)L’articolo 3,
comma 8, è
sostituito dal seguente: «8. L’esercizio
da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la
durata della
prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione
temporale della
stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte
salve le
intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il
diritto a
specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti
collettivi di cui all’articolo 1, comma 3»;
k)l’articolo 3,
comma 9, è
sostituito dal seguente: «9. La
disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo
parziale ai sensi
del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso
uno
specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro., reso,
su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della
rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo.
L’eventuale rifiuto del lavoratore
non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento»;dello stesso
l)l’articolo 3,
comma 10,
è sostituito dal seguente: «10.
L’inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole
flessibili o
elastiche ai sensi del comma 7 è possibile anche nelle ipotesi
di contratto di
lavoro a termine»;
m)i commi 11, 12,
13 e 15
dell’articolo 3 sono soppressi;
n)l’articolo 5
è
sostituito dal seguente: «1. Il rifiuto
di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo
pieno in
rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo
parziale in
rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di
licenziamento.
Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla
direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, è ammessa la
trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al
rapporto
di lavoro a tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica
la
disciplina di cui al presente decreto legislativo. 2. Il
contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di
personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei
lavoratori
assunti a tempo parziale in attività presso unità
produttive site nello stesso
ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti
rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista
l'assunzione. 3. In caso di assunzione di personale a
tempo
parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al
personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in
unità
produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante
comunicazione
scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a
prendere in
considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale
del
rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad individuare criteri
applicativi
con riguardo a tale disposizione. 4. Gli incentivi economici
all’utilizzo del
lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, saranno definiti,
compatibilmente con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di
Stato,
nell’ambito della riforma del sistema degli incentivi
all’occupazione»;
o)il comma 2
dell’articolo
6 è soppresso;
p)l’articolo 7
è soppresso;
q)l’articolo 8,
comma 2, è
sostituito dal seguente: «L’eventuale
mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di
cui
all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del contratto
di lavoro a
tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata della
prestazione
lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata la
sussistenza
fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla
data del
relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione riguardi
la sola
collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare
le
modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a
tempo parziale
con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui
all’articolo 3,
comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in
particolare delle responsabilità familiari del lavoratore
interessato, della
sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto
a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa,
nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto,
in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con
valutazione
equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è
fatta salva la
possibilità di concordare per iscritto clausola elastiche o
flessibili ai sensi
dell’articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all’autorità
giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere
risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato
previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1,
comma 3»;
r)all’articolo 8,
dopo il
comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all’articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 3,
commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In
assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro
possono concordare direttamente l’adozione di clausole elastiche o
flessibili
ai sensi delle disposizioni che precedonoicommi: « ».»;
Al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto
legislativo 26 febbraio
2001, n. 100, è aggiunto il seguente articolo 13: «I
lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una
ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie
salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso
l’azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla
trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale od
orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del
lavoratore.
Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il
prestatore di
lavoro»”.
Ferme restando
le
disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le
seguenti
tipologie:
contratto di
apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
contratto di
apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
contratto di
apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione.
Il numero complessivo di
apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto
di apprendistato
non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate
e qualificate
in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che
non
abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o
che
comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere
apprendisti in numero
non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese
artigiane
per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4
della
legge 8 agosto 1985, n. 443.
In attesa della
regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente
decreto
continua ad applicarsi la vigente normativa in materia.
Possono essere
assunti,
in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i
giovani e
gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
Il contratto di
apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e di
formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato
al conseguimento
di una qualifica professionale. La durata del contratto è
determinata in
considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei
crediti
professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle
competenze
realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati
accreditati., mediante
l’accertamento
dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
53.
Il
contratto di apprendistato La
regolamentazione delprofessionalizzante
è per l’espletamento
del diritto-dovere di istruzione
e formazionedisciplinato in
base ai
seguenti rimessa
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con
il
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero
dell’Istruzione,
della Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei
datori di lavoro
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano
nazionale, nel rispetto deicriteri e
principi: direttivi
forma scritta
del
contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto
del
contratto, del piano formativo individuale, nonché della
qualifica che potrà
essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli
esiti della
formazione aziendale ed extra-aziendale;
definizione
della qualifica
professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c)divieto di
stabilire il
compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
d)possibilità
per il
datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del
periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 Codice
Civile;
e)divieto per il
datore di
lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una
giusta
causa o di un giustificato motivo;.
La regolamentazione dei
profili formativi dell'apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di
istruzione e formazione è rimessa alle Regioni e alle Province
autonome di
Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle
Politiche
Sociali e del Ministero dell’Istruzione, della Università e
della Ricerca,
sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel
rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
definizione della
qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
f)previsione di
un monte
ore di formazione, esterna ed interna alla azienda,
congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di
quanto
stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai
sensi
della legge 28 marzo 2003, n. 53;all’
g)rinvio ai
contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più
rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti
bilaterali,
delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel
rispetto degli
standard generali fissati dalla Regioni competenti;
h)riconoscimento
sulla
base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione,
esterna e
interna alla impresa,
della qualifica professionale ai fini contrattuali;all’
i)registrazione
della
formazione effettuata nel libretto formativo;
j)presenza di un
tutore
aziendale con formazione e competenze adeguate.
Possono essere
assunti,
in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una
formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base,
trasversali e
tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto
anni e i
ventinove anni.
Per soggetti in
possesso
di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante
può essere
stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
I contratti
collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabilisco,
in ragione del
tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di
apprendistato
professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere
inferiore a due
anni e superiore a sei.
Il
contratto di apprendistato professionalizzante è La
regolamentazione dell’disciplinato
in base ai seguenti rimessa
alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con
le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più
rappresentative sul piano regionale, nel rispetto deicriteri e
principi: direttivi
forma scritta
del
contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del
contratto, del
piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica
che potrà essere
acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti
della
formazione aziendale ed extra-aziendale;
divieto di
stabilire il
compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
possibilità
per il
datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del
periodo di
apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 Codice
Civile;
possibilità di sommare i
periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di
istruzione e
formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante nel
rispetto del
limite massimo di durata di cui al comma 3.
d)divieto per il
datore di
lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una
giusta
causa o di un giustificato motivo;.
La regolamentazione dei
profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è
rimessa alle Regioni
e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le
associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
e)previsione di
un monte
ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di
almeno 120 ore per anno, per la
acquisizione di
competenze di base e tecnico-professionali;effettuabili anche
in azienda o con modalità di
formazione a distanza
f)rinvio ai
contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più
rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti
bilaterali,
delle modalità di erogazione e della articolazione della
formazione, esterna e
interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità
formativa
interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
g)riconoscimento
sulla
base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione,
esterna e
interna alla impresa,
della qualifica professionale ai fini contrattuali;all’
h)registrazione
della
formazione effettuata nel libretto formativo;
i)presenza di un
tutore
aziendale con formazione e competenze adeguate;
Salvo
diversa previsione dei
contratti collettivi, il numero di apprendisti che un datore di lavoro
può
assumere con contratto di apprendistato di qualificazione non
può superare il
100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso
il datore di lavoro stesso. Salvo diversa previsione dei contratti
collettivi, il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre,
può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le
quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della
legge 8
agosto 1985, n. 443.
Possono essere
assunti,
in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato
per il
conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il
conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione,
nonché
per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della
legge 17
maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e
i 29 anni.
Per soggetti in
possesso
di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo
2003,
n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma che precede
può essere
stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Ferme restando
le intese
vigenti, la regolamentazione
e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi
di alta è rimessa alle Regioni, per i soli
profili che
attengono alla formazione, in accordo con le
associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei
prestatori di
lavoro, le Università e le altre istituzioni
formative.disciplina
La qualifica
professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato
costituisce
credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di
istruzione e formazione professionale.
Entro dodici
mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle
Politiche
Sociali, di concerto con il Ministero dell’Istruzione, della
Università e della
Ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province Autonome definisce le modalità di
riconoscimento dei crediti
di cui al comma che precededi
Trento
e Bolzano .
Articolo
52
Accreditamento
, nel
rispetto delle Entro
tre mesi dalla entrata
in vigore del presente decreto legislativo il Ministero del lavoro e competenze delle
Regioni
e Politiche Sociali
definisce con decreto, emanato
d’intesa con le Province
Autonome e di quanto stabilito
nell’Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali del
18 febbraio
2000 e nel decreto legislativo n.174 del 2001.le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più
rappresentative sul piano nazionale, i criteri di accreditamento delle
imprese
formatrici.
I
criteri di cui al comma 1
devono essere riferiti, in particolare, ai risultati ottenuti nella
gestione
aziendale, alla propensione al miglioramento continuo e alla
valorizzazione
delle risorse umane, alla disponibilità di personale con
funzioni specifiche di
supporto all'apprendimento, alla dotazione di sistemi tecnologici e di
metodologie organizzative avanzate. Le imprese formative concorrono,
anche
sulla base delle intese con le istituzioni formative, alla formazione
degli
studenti, degli apprendisti, degli occupati e delle persone in cerca di
occupazione. Il ruolo formativo delle imprese si esplica nell'ambito di
percorsi di istruzione, di formazione professionale, anche integrati,
nella
transizione al lavoro e nell'esercizio dell'apprendistato.
Art. 52
Repertorio
delle professioni
Allo scopo di
armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito
presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il
repertorio delle
professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno
parte il
Ministero dell’istruzione, della università
e della ricerca, le associazioni dei
datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale,
e i rappresentanti della conferenza Stato-Regioni.
Art. 53
Incentivi
economici e normativi e disposizioni
previdenziali
Durante il
rapporto di
apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non
potrà essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni
o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
Fatte salve
specifiche
previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di
particolari
normative e istituti.
In attesa della
riforma del
sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali
sistemi di
incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia
soggetta alla
effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità
definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni. In caso di
inadempimento
nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente
responsabile il
datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalità di
cui agli articolo 48, comma 2, 49, comma 1 e 50, comma 1, il datore di
lavoro è
tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100
per
cento.
3.Resta ferma la disciplina
previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25, e
successive modificazioni e integrazioni.
Capo
II
Contratto
di inserimento
Art.54
Definizione
e campo di applicazione
Il contratto di
inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del
lavoratore a un
determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento
nel
mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
soggetti di
età compresa
tra i diciotto e i ventinove anni;
disoccupati di
lunga
durata da ventinove fino a
trentadue anni;
lavoratori con
più di cinquanta
di età che siano privi di un posto di lavoroquarantacinque ;o
in
procinto di perderlo;
lavoratori che
desiderino riprendere
una
attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due
anni;intraprendere o
donne di
qualsiasi età
residenti in una area geografia in cui il tasso di occupazione femminile,
determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze
entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il
tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
persone
riconosciute
affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico,
mentale
o psichico.
I contratti di
inserimento possono essere stipulati da:
enti pubblici
economici,
imprese e loro consorzi;
gruppi di
imprese;
associazioni
professionali, socio-culturali, sportive;
fondazioni;
enti di
ricerca,
pubblici e privati.;
organizzazioni e
associazioni di categoria.
Per poter
assumere
mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono
avere
mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il
cui
contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi
precedenti. A
tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli
licenziati
per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro,
abbiano
rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo
indeterminato, i
contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova,
nonché i
contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato
in misura
pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si
considerano mantenuti in servizio i soggetti
per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia
stato
trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.giovani
La disposizione
di cui
al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti
alla
assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di
inserimento.
Restano in ogni
caso
applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui
all’articolo 20 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento
dei
lavoratori disoccupati.
Art. 55
Progetto
individuale di inserimento
Condizione per
l’assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con
il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a
garantire
l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al
contesto
lavorativo.
I contratti
collettivi nazionali
o territoriali stipulati di lavoroda associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i
contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie determinano, anche
all’interno degli enti bilaterali, le modalità di definizione
dei piani
individuali di inserimento con particolare riferimento alla
realizzazione del
progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali per
la
formazione continua, in funzione dell’adeguamento delle capacità
professionali
del lavoratore, nonché le modalità di definizione e
sperimentazione di
orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti ad
agevolare il
conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1. a livello
nazionale,
territoriale o aziendale
Qualora, entro cinque
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
non sia
intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da parte del
contratto
collettivo nazionale di lavoro delle modalità di definizione dei
piani
individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
convoca le organizzazioni sindacali interessate dei datori di lavoro e
dei
lavoratori e le assiste al fine di promuovere l’accordo. In caso di
mancata
stipulazione dell’accordo entro i quattro mesi successivi, il Ministro
del
lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e con
proprio
decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell’eventuale
accordo
interconfederale di cui all’articolo 86, comma 13, e delle prevalenti
posizioni
espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di
definizione
dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2. In
difetto dei contratti
collettivi, decorsi cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto, le modalità di realizzazione delle attività di
cui al comma 2 sono
stabilite, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali, con apposito decreto da emanarsi d’intesa con la
conferenza
Stato-Regioni.
La formazione
eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro
dovrà
essere registrata nel libretto formativo;
Il caso di
gravi
inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di
inserimento il
datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati
maggiorati del 100 per cento.
Art. 56
Forma
Il contratto di
inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente
indicato il progetto individuale di inserimento di cui all’articolo 55.
56
In mancanza di
forma
scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto
a tempo
indeterminato
Art. 57
Durata
Il contratto di
inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può
essere superiore
ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui
all’articolo 54,
comma 1, lettera 55f),
la
durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.e
Nel computo del
limite
massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati
allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei
periodi di
astensione per maternità.
Il contratto di
inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali
proroghe del
contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al
comma 1.
Art. 58
Disciplina
del rapporto di lavoro
Salvo diversa
previsione
dei contratti collettivi nazionali o
territoriali stipulati da
associazioni dei datori e
di lavoro prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionaledei , e dei contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali
di cui
all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie, ai
contratti di
inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di
cui al
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.territoriale
o aziendale
I contratti
collettivi
di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei
lavoratori
assunti con contratto di inserimento.
Art. 59
Incentivi
economici e normativi
Durante il
rapporto di
inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non
può essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in
applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni
o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è preordinato il progetto di
inserimento lavoratori
oggetto del contratto.
Fatte salve
specifiche
previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto
di
inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da
leggi e
contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e
istituti.
In attesa della
riforma
del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici
previsti
dalla disciplina vigente in materia di
contratto
di formazione e lavoro di cui trovano
applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori predi cui
all’articolo 54,
comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).svantaggiati
assunti con
contratto di inserimento.
Art. 60
Tirocini
estivi di orientamento
Si definiscono tirocini
estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a
favore
di un adolescente o di un giovane, che
regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università e
un istituti
scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di
addestramento
pratico.
Il tirocinio estivo di
orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel
periodo
compreso tra la fine dell’anno accademico e scolastico e l’inizio di
quello
successivo. Tale durata è quella massima in caso di
pluralità di tirocini.
Eventuali borse lavoro
erogate a favore del tirocinante non possono superare l’importo massimo
mensile
di 600 euro.
Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi
per
l’impiego di adolescenti o giovani i tirocinio estivo di orientamento.
Salvo quanto previsto ai
commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 18 della legge 196 del 1997 e del DM n. 141 del 1998.
Titolo
VII
Tipologie
contrattuali
a
progetto e occasionali
Capo
I
Lavoro
a progetto e lavoro occasionale
Art. 61
Definizione
e campo di applicazione
Ferma restando
la
disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti
di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e
senza
vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del Codice di
Procedura Civile devono essere riconducibili a uno o più
progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e
gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del
coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente
dal
tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa.
Dalla
disposizione di
cui al comma 1
sono
escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di
durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare
con lo
stesso committente, salvo che il compenso 2complessivamente
percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila
Euro,
nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel
presente capo.complessivo per lo
svolgimento della prestazione
Sono escluse
dal campo
di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per
l’esercizio
delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi.
professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto
legislativo, nonché i rapporti e le attività di
collaborazione coordinata e
continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle
federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di
promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e
disciplinate
dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono
altresì esclusi dal
campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a
collegi e
commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di
vecchiaia.
Le disposizioni
contenute nel presente capo non pregiudicano l’applicazione di clausole
di
contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per
il
collaboratore a progetto.
Art. 62
Forma
Il contratto di
lavoro a
progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini
della prova, i
seguenti elementi:
indicazione
della
durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
indicazione del
progetto
o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto
caratterizzante, che viene dedotto in contratto;
il
corrispettivo e i
criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le
modalità di pagamento e
la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di
coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla
esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa,
che in
ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella
esecuzione
dell’obbligazione lavorativa;sull’esecuzione
le eventuali
misure per
la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo
restando
quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.
Art. 63
Corrispettivo
Il compenso
corrisposto
ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla
quantità e qualità
del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente
corrisposti
per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del
rapporto.
Art. 64
Obbligo
di riservatezza
Salvo diverso
accordo
tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua
attività a favore
di più committenti.
Il
collaboratore a
progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i
committenti né, in
ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e
alla
organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in
pregiudizio
della attività dei committenti medesimi.
Art. 65
Invenzioni
del collaboratore a progetto
Il lavoratore a
progetto
ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto.
I diritti e gli
obblighi
delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto
previsto
dall’articolo 12 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Art. 66
Altri
diritti del collaboratore a progetto
La gravidanza,
la
malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano
l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
erogazione
del corrispettivo.
Salva diversa
previsione
del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la
sospensione del
rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si
estingue
alla scadenza. Il committente
può comunque contratto si intenderecedere dal contratto se
la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della
durata
stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore
a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.risolto
In caso di
gravidanza,
la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180
giorni, salva
più favorevole disposizione del contratto individuale.
Oltre alle
disposizioni
di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro e di cui
all’articolo
64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai rapporti che
rientrano nel
campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla
sicurezza e
igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e
successive
modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga
nei luoghi
di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli
infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all’art. 51, comma
1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del decreto
del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale 12 gennaio 2001.
Art. 67
Estinzione
del contratto e preavviso
I contratti di
lavoro di
cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del
progetto o
del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
Le parti
possono
recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero
secondo le
diverse causali o
modalità,
incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto
di
lavoro individuale.e
Art. 68
Rinunzie
e transazioni
I diritti
derivanti
dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto
di
rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del
rapporto di
lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.,
anche in
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2113 Codice Civile.
Art. 69
Divieto
di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa atipici e conversione del contratto
I rapporti di
collaborazione
coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno
specifico
progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’articolo 61,
comma
1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto.
Qualora venga
accertato
dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 61
del presente decreto legislativo 14sia
venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato, esso si configuri o trasforma
in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente
alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.converte
Ai fini del giudizio di
cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato
esclusivamente, in
conformità ai principi generali dell’ordinamento,
all’accertamento della
esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di esso e non
può essere
esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche,
organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo
II
Prestazioni
occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti
Art. 70
Definizione
e campo di applicazione
Per prestazioni
di
lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
meramente
occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque
non
ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell’ambito:
dei piccoli
lavori
domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare
ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
dell’insegnamento
privato supplementare;
dei piccoli
lavori di
giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e
monumenti;
della
realizzazione di
manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
della
collaborazione con
enti
pubblici e associazioni di volontariato per lo
svolgimento di
lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi
naturali
improvvisi, o di solidarietà.
Le
attività lavorative
di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari,
configurano
rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per
tali le
attività che coinvolgono il lavoratore per una durata
complessiva non superiore
a trenta giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non
danno
complessivamente luogo a compensi superiori a 3
mila Euro sempre nel corso di un anno solare.5
Art. 71
Prestatori
di lavoro accessorio
Possono
svolgere
attività di lavoro accessorio:
disoccupati da
oltre un
anno;
casalinghe,
studenti e
pensionati;
disabili e
soggetti in
comunità di recupero;
lavoratori
extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi
successivi
alla perdita del lavoro.
I soggetti di
cui al
comma 1 interessati
a sono tenuti, svolgere prestazioni di
lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai servizi
per
l’impiegoiscriversi
in apposite liste tenute presso i centri, delle
Province, nell’ambito territoriale di
riferimento, o ai
soggetti accreditati di cui
all’articolo 7. A seguito della loro i soggetti
pubblici
autorizzati alla intermediazione e comunicazione
i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro
accessorio
ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti la
loro
condizione.iscrizione
Art. 72
Disciplina
del lavoro accessorio
Per ricorrere a
prestazioni di lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le
rivendite
autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro
accessorio del
valore nominale di 7,5 Euro. per ogni ora di
lavoro
Il prestatore
di
prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso
uno o
più enti o società concessionari di cui al comma 5
all’atto della restituzione
dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio, in
misura pari a 5,8 Euro per ogni buono
consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi
imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di
lavoro accessorio.ora di lavoro.
L’ente o
società
concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta
i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando
i dati anagrafici e il registrandone codice
fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei
contributi
per fini previdenziali all’INPS, alla gestione
separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in
misura di 1 Euro per ora di lavoro e per fini assicurativi contro gli
infortuni
all’INAIL, in misura di 0,5 Euro per ora di lavoro.nominativo
L’ente o
società
concessionaria trattiene l’importo di 0,2 Euro per ogni ora di lavoro,
a titolo
di rimborso spese.
Entro 60 giorni
dalla
entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto
legislativo
il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali individua gli enti e
le società concessionarie alla riscossione dei buoni,
nonché i soggetti
autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con apposito decreto,
i criteri
e modalità per il versamento
dei di costituzionecontributi
di cui al comma 3 e delle relative coperture assicurative
e
previdenzialifondi finalizzati alle. di cui al comma 4.
Art. 73
Coordinamento
informativo a fini previdenziali,
Al fine di
verificare,
mediante apposita banca dati informativa, l’andamento delle prestazioni
di
carattere previdenziale e delle relative entrate contributive,
conseguenti allo
sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla
presente legge,
anche al fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle
disposizioni di contenuto economico di cui all’articolo che precede,
l’INPS e
l’INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del lavoro e
delle politiche
sociali.
Decorsi 18 mesi
dalla
entrata in vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e
delle politiche
sociali predispone, d’intesa con INPS e INAIL, una relazione
sull’andamento del
lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Art. 74
Prestazioni
che esulano dal mercato del lavoro
Con specifico
riguardo
alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di
lavoro
autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino
al terzo
grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a
titolo di
aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di
compensi, salvo
le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo
VIII
Procedure
di certificazione
Capo
I
Certificazione
dei contratti di lavoro
Art. 75
Finalità
Al fine di
ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro
intermittente,
ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente decreto,
nonché dei
contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli
2549-2554 del
Codice Civile, le parti possono ottenere la certificazione del
contratto
secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.
Art. 76
Organi
di certificazione
Sono organi
abilitati
alla certificazione dei contratti di lavoro le Commissioni di
certificazione
istituite presso:
gli enti
bilaterali
costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello
nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita nell’ambito di
organismi
bilaterali a competenza nazionale;
le Direzioni
provinciali
del lavoro e le Province, secondo
quanto
stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
presente
ladecreto;legge
le
Università pubbliche
e private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell’albo
di cui al
comma 2, esclusivamente nell’ambito di rapporti di collaborazione e
consulenza
attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi
dell’articolo 66
del D.P.R. n. 382 del 1980.
Per essere
abilitate
alla certificazione ai sensi del comma 1, le Università sono
tenute a
registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del
lavoro e
delle politiche sociali con
apposito decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, della
Università e della
Ricerca. Per ottenere la registrazione le Università sono tenute
a inviare,
all’atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati
contenenti
indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di
lavoro
con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del lavoro
e delle
politiche
sociali.
Le commissione istituite
ai sensi Gli
enti bilaterali e le
Università abilitatedei commi che precedono
possono concludere convenzioni con del comma 2cui le quali prevedano la
costituzione di una commissione unitaria di certificazione.
Art. 77
Competenza
Nel caso in cui
le parti
intendano presentare l’istanza di avvio della procedura di
certificazione
presso le Commissioni
di cui all’articolo 76, comma 1, lett. b), le parti stesse
devono
rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda
o una
sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso
in cui le parti
intendano presentare l’istanza di avvio della procedura di
certificazione alle
commissioni istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono
rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive associazioni
dei datori
e dei prestatori di lavoro.Direzioni provinciali del lavoro
Art. 78
Procedimento
di certificazione e codici di buone pratiche
La procedura di
certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una
istanza scritta
comune delle parti del contratto di lavoro.
Le procedure di
certificazione sono determinate all’atto di costituzione delle
commissioni di
certificazione dalle Direzioni provinciali del lavoro,
dagli enti
bilaterali e dalle Università
e si svolgono
nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4,
nonché dei
seguenti principi:
l’inizio del
procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciali del
lavoro che
provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche
nei confronti
delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre
effetti. Le
autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle
commissioni di
certificazione;
il procedimento
di
certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della istanza;
l’atto di
certificazione
deve essere motivato e contenere il termine e l’autorità cui
è possibile
ricorrere;
l’atto di
certificazione
deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili,
amministrativi,
previdenziali o fiscali, in relazioni ai quali le parti richiedono la
certificazione.
I contratti di
lavoro
certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere
conservati
presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni
a far
data dalla loro scadenza. Copia della contratto certificato può
essere
richiesta dal servizio competente di cui all’articolo 4-bis, comma 5,
del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
oppure
dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto
di
certificazione è destinato a produrre effetti.
Entro sei mesi
dalla
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del
lavoro e
delle politiche sociali adotta con
proprio
decreto codici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole
indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con
specifico
riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali
codici
recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi
interconfederali
stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Con decreto del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali vengono
altresì
definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del
contratto o del
relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti
giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto
di
lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse
tipologie di lavoro.
Art. 79
Efficacia
giuridica della certificazione
Gli effetti
dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del
contratto di
lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia
stato
accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali
esperibili ai
sensi dell’articolo 80, fatti salvi i
provvedimenti cautelari
Art. 80
Rimedi
esperibili nei confronti della certificazione
Nei confronti
dell’atto
di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto
stesso è
destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso
l’autorità
giudiziaria di cui all’articolo 413 del Codice di Procedura Civile, per
erronea
qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma
negoziale
certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima
autorità
giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare
l’atto di
certificazione anche per vizi del consenso.
L’accertamento
giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione ha effetto
fin dal momento
della conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento
giurisdizionale
della difformità tra il programma negoziale e quello
effettivamente realizzato
ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha
avuto inizio
la difformità stessa.
Il
comportamento
complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto
di lavoro
e di definizione della controversia davanti alla Commissione di
certificazione
potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli
articoli 9, 92 e
96 del Codice di Procedura Civile.
Chiunque
presenti
ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei
precedenti commi
1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione
di
certificazione che ha adottato l’atto di certificazione per espletare
un
tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del Codice di
Procedura
Civile.
Dinnanzi al tribunale
amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede la commissione
che ha
certificato il contratto, può essere presentato ricorso contro
l’atto
certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di potere.
Art. 81
Attività
di consulenza e assistenza alle parti
Le sedi di
certificazione di cui all’articolo 75 svolgono anche funzioni di
consulenza e
assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione alla
stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale
sia in
relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in
sede di
attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei
contratti di lavoro.
Capo
II
Altre
ipotesi di certificazione
Art. 82
Rinunzie
e transazioni
Le sedi di
certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), del
presente
decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le
rinunzie e
transazioni di cui all’articolo 2113 del Codice Civile a conferma della
volontà
abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Art. 83
Deposito
del regolamento interno delle cooperative
La procedura di
certificazione di cui al capo I è estesa all’atto di deposito
del regolamento
interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di
lavoro
attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci
lavoratori, ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142,
e
successive modificazioni. La procedura di
certificazione attiene al
contenuto del regolamento depositato.
Nell’ipotesi di
cui al
comma 1, la procedura di certificazione deve essere espletata da
specifiche commissioni istituite nella sede di
certificazione di
cui all’articolo 76, comma 1, lettera b). Tali
commissioni sono
presiedute da un presidente indicato dalla Provincia e sono costituite,
in
maniera paritetica, da rappresentanti delle associazioni di
rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo e delle organizzazioni
sindacali
dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.
Articolo
84
Interposizione
illecita e appalto genuino
Le procedure di
certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in
sede di
stipulazione di del contratto appalto di somministrazione
lavoro
di cui
all’articolo 1655 del Codice
Civile
sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai
fini
della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai
sensi
delle disposizioni di cui al Titolo 20III
del presente decreto legislativo.IV
Entro sei mesi
dalla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici presuntivi
in
materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto
della
rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della
assunzione
effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell’appaltatore. Tali
codici
e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute
negli
accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei
datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano
nazionale.
Titolo
IX
Disposizioni
transitorie e finali
Art. 85
Abrogazioni
Dalla data di
entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
l’articolo 27
della
legge 23 ottobre 1949, n. 264;
l’articolo 2,
comma 2, e l’articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
la legge 23
ottobre
1960, n. 1369;
l’articolo 21,
comma 3
della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
gli articoli
9-bis,
comma 3 e 9-quarter, commi 4 e 18, quest’ultimo limitatamente alla
violazione
degli obblighi di comunicazione, del decreto legge 1° ottobre 1996,
n. 510,
convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
gli articoli
1-11 della
legge 24 giugno 1997, n. 196;
l’articolo 4,
comma 3,
del 25 febbraio 2000, n. 72;
l’articolo 3
del decreto
del Presidente della Repubblica n. 422 del 2000.;
tutte le disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.
All’articolo 2,
comma 1,
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da “Il
datore di
lavoro” fino a “dello stesso” sono soppresse.
All’articolo
116, comma 12,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole “nonché a violazioni di norme sul collocamento
di carattere
formale” sono soppresse.
Art.
86
Norme
transitorie e finali
Le
collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente,
che non
possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso,
mantengono
efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
dalla data
di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi,
anche
superiori all’anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e
continuative
stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti
nell’ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui
al
presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali
dei
sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano
nazionale.
Al fine di
evitare
fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto collettivo, in
caso di
rapporti di associazione in partecipazione resi senza una
effettiva partecipazione e adeguate
erogazioni a chi lavora, il lavoratore ha diritto ai trattamenti
contributivi,
economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi
per il
lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo
settore
di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una
corrispondente
posizione secondo il contratto di settore analogo, a meno che il datore
di
lavoro, o committente, o altrimenti utilizzatore non comprovi, con
idonee
attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientra in una delle
tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in un
contratto di
lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un
contratto
nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente
previsto
nell’ordinamento.
In relazione
agli
effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui agli
articoli da
1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti
collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera a)
della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del
presente
decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse intese, la loro
efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali
di
lavoro.
4. con
esclusivo riferimento alla determinazione per via contrattuale delle
esigenze
di carattere temporaneo che consentono la somministrazione di lavoro
a Per
le società di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della
disciplina
previgente, le disposizioni di cui all’articolo 4 trovano applicazione,termine. Le
clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell’articolo 1,
comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di
entrata in
vigore del presente decreto, mantengono la loro efficacia fino a
diversa
determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale.far
data dal 1° gennaio 2004.
Le
disposizioni di cui all’articolo 26 bis della legge 24 giugno 1997, n.
196 e di
cui al comma 5-ter dell’articolo 2751 del Codice Civile si intendono
riferiti
alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
Ferma
restando la disciplina di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 28
gennaio
1994, n. 84, come sostituito dall’articolo 3, legge 30 giugno 2000, n.
186, i
riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n.
196, si
intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al
presente
decreto.
Per le società di
somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della
normativa
previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita con
apposito
decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali entro trenta
giorni
dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della
disciplina transitoria
restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti alla data di
entrata
in vigore del presente decreto legislativo.
5.L’obbligo di
comunicazione di cui al comma 4 dell’articolo 4 bis del decreto
legislativo n. 181
del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di somministrazione,
sia a
tempo indeterminato che a tempo determinato.182
6.Il Ministro per
la
funzione pubblica convoca le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche per
esaminare i
profili di armonizzazione conseguenti alla entrata in vigore del
presente
decreto legislativo entro sei mesi anche ai fini della eventuale
predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
7.La previsione
della
trasformazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 27, comma 1,
non
trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni cui la
disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto
attiene
alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente
disciplina in
materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto
previsto
dall’articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei
confronti
della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui
all’articolo
19 si applicano anche nei confronti della pubblica amministrazione.
8.All’articolo 3,
comma 8,
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
la lettera b)
è
sostituita dalla seguente: «b) chiede
alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo,
distinto
per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti»;
dopo la lettera
b) è
aggiunta la seguente: «b) bis – chiede un
certificato di regolarità contributiva. Tale certificato
può essere rilasciato,
oltre che dall’INPS e dall’INAIL,
per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita
convenzione
con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di
regolarità contributiva».
dopo la lettera
b) è
aggiunta la seguente: «b) ter – trasmette
all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto
della
concessione edilizia o all’atto della presentazione della denuncia di
inizio
attività, il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori
unitamente alla
documentazione di cui alle precedenti lettere b) e b) bis.».
9.L’abrogazione
ad opera
dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 della
disciplina dei compiti della commissione regionale per l’impiego di cui
all’articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si intende
riferita alle
Regioni a Statuto speciale per le quali non sia effettivamente avvenuto
il
trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
10.Le disposizioni
di cui
agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui
al Titolo
III e
di cui al Titolo VII, Capo II Titolo
VIII hanno carattere
sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede, sulla base delle
informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 17, a una
verifica
con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale degli
effetti delle
disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento entro tre
mesi ai fini della valutazione della sua seiulteriore
vigenza.proroga
Entro i cinque giorni
successivi alla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro
convoca le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale al fine
di verificare
la possibilità di affidare a uno o più accordi
interconfederali la gestione
della messa a regime del presente decreto, anche con riferimento al
regime
transitorio e alla attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione
collettiva.
L’INPS provvede al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente decreto,
comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al
Ministero della Economia e delle Finanze, anche ai fini della adozione
dei
provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive
da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater della
medesima
legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla adozione
dei
predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa
rispetto
alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e
delle
Politiche sociali, di concerto con il Ministro della Economia e delle
Finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma
7, del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione,
dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.