IL DIRITTO ALLO SCIOPERO è DIVENTATO UN DIRITTO "NEGATO"
IN SCIOPERO AD OLTRANZA. SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI DEL TRASPORTO
PUBBLICO FRANCESE E TEDESCO
I lavoratori del Trasporto Pubblico Francese e Tedesco sono in lotta ed
effettuano Scioperi ad oltranza in difesa dello Stato Sociale e delle
Pensioni, come fecero un mese fa i lavoratori della Metropolitana
Londinese contro il fallimento di 32 società addette alla
manutenzione del Metrò.
I LAVORATORI TEDESCI E FRANCESI, PUR PRATICANDO FORME DI LOTTA AD
OLTRANZA, RICEVONO LA SOLIDARIETA' DELLA MAGGIORANZA DELLA POPOLAZIONE.
IN ITALIA TUTTO QUESTO NON è POSSIBILE
La legge 146 introdotta nel 1990 pone vincoli talmente stretti che in
tutto il settore, specie in quello del servizio aereo, non è
più possibile scioperare.
Prima di dichiarare sciopero le organizzazioni sindacali devono:
a) Aprire lo stato di agitazione chiedendo un incontro (raffreddamento)
all'azienda (questioni locali) o alle associazioni datoriali (questioni
nazionali). L'incontro deve essere svolto entro il sesto giorno dalla
richiesta.
b) Se le parti datoriali si rifiutano di incontrare i rappresentanti
dei lavoratori o se l'incontro non sortisce risultati positivi, le
organizzazioni sindacali devono chiedere un incontro istituzionale
(tentativo di conciliazione) con il Prefetto (questioni locali) o con il
ministero dei trasporti (questioni nazionali). L'incontro deve
svolgersi entro 5 giorni dalla richiesta.
c) Se anche questo non viene concesso o non sortisce risultati positivi
per la vertenza si potrà proclamare lo sciopero.
d) Lo sciopero potrà avvenire dieci giorni dopo la
proclamazione, ma non potrà essere concomitante con un'altra
agitazione in atto nello stesso "bacino d'utenza"(*) anche
se proclamato da altre organizzazioni sindacali.
e) Per lo stesso bacino d'utenza, per la regola della "rarefazione
oggettiva", gli scioperi devono essere effettuati con una distanza di
10 giorni l'uno dall'altro anche se proclamati da organizzazioni e con
motivazione diverse.
f) Nella medesima vertenza il primo sciopero potrà avere una
durata non superiore alle 4 ore; il secondo 8 ore e solo il terzo
potrà riguardare l'intera giornata, ma con limitazioni:
a.. nel trasporto ferroviario, devono essere assicurati servizi
adeguati nelle fasce orarie di massima utenza dei pendolari (6-9,
18-21), secondo i volumi normalmente offerti
a tale settore di utenza. Devono essere garantiti i treni a lunga/media
percorrenza nella misura minima di tre coppie di treni al giorno sulle
principali direttrici Nord-Sud ed
Est-Ovest, una almeno delle quali della categoria Intercity o Eurostar.
Tali treni dovranno essere garantiti fino all'arrivo alla stazione di
destinazione.
b.. nel trasporto aereo dovranno essere garantiti i voli in partenza
nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, nonché, anche al di fuori delle
fasce orarie, un volo intercontinentale in
partenza per continente e i collegamenti con le isole
c.. nel trasporto locale (bus-metrò) esistono "fasce orarie di
garanzia" ( tre bore al mattino e tre ore la sera) in cui è
vietato scioperare, in genere corrispondenti alle
ore di maggior utilizzo del mezzo pubblico cittadino (esempio a Milano
lo sciopero di 24 ore ha le seguenti modalità - si potrà
scioperare dalle 8,45 alle 15,00 e
dalle 18,00 al termine del servizio).
d.. nelle attività di supporto al trasporto ferroviario e aereo
devono essere garantiti un numero minimo di lavoratori (deciso dalle
parti datoriali) che spesso supera il numero
stesso di lavoratori in normale servizio.
g) In ogni caso lo sciopero non potrà durare più di 24
ore e dovrà avere caratteristica continuativa (salvo le fasce di
garanzia), quindi, è vietato lo sciopero a "scacchiera".
(*) dato che il "bacino d'utenza" del trasporto ferroviario e il
trasporto aereo è l'itero Paese, treni e ferrovie non possono
scioperare contemporaneamente nel medesimo giorno
h) Esistono interi periodi di franchigia in cui è vietato
scioperare:
- dal 18 dicembre al 7 gennaio;
- dal 24 aprile al 2 maggio;
- dal 27 giugno al 4 luglio;
- dal 27 luglio al 5 settembre;
- dal 30 ottobre al 5 novembre;
- dal giovedì precedente al giovedì successivo alla
Pasqua;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno che segue
le consultazioni elettorali nazionali, europee e regionali,
le consultazioni referendarie nazionali;
- dal giorno precedente al giorno successivo alle
elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali ed
amministrative parziali per le sole aree interessate.
i) I Prefetti e il Ministero dei Trasporti potranno limitare ,
differire o revocare uno sciopero, anche se regolare, per i motivi
più disparati (spesso pretestuosi) che vanno
dall'ordine pubblico all'eccessiva concentrazione di scioperi.
j) La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, istituita dall'art. 12 della
Legge 12 giugno 1990 n. 146
(come modificata dalla legge n. 83/2000) è una Amministrazione
"indipendente" composta da nove membri designati dai Presidenti della
Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto
costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali e
nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Essa vigila sul
rispetto della normativa e dispone sanzioni economiche ai soggetti
sindacali e ai singoli lavoratori che la violano, ma in molti casi da
anche giudizi e arbitrarie interpretazioni di merito sulle vertenze,
sulla condotta delle OO.SS. durante le procedure di raffreddamento e
conciliazione. La commissione negli ultimi anni ha reinterpretato la
legge sullo sciopero in senso restrittivo, autonomamente e senza
passare dal Parlamento. Avverso le delibere della Commissione, che hanno
il fine di revo care gli scioperi, è possibile presentare
ricorso, ma solo dopo il ritiro dell'agitazione stessa.
k) Le sanzioni per le OO.SS. che violano le disposizioni di legge vanno
da 2500 a 25.000 ? ca. Per i lavoratori, invece, da un minimo di 250 ad
un massimo di 500
Euro ca. per ogni giorno di sciopero fuori dalle regole. In più,
i lavoratori, possono essere denunciati penalmente per "interruzione di
pubblico servizio", precettati e sanzionati amministrativamente da
Prefetti e Ministero, perseguiti e sanzionati disciplinarmente dalle
aziende.
Il risultato che per ogni settore è consentito scioperare quasi
una volta al mese, al massimo per una giornata e comunque, viste le
restrizioni, con effetti marginali.
Da tempo le associazioni datoriali, i sindacati confederali e i partiti
politici discutono su come vietare totalmente lo sciopero nei servizi
di pubblica utilità, puntando allo "sciopero virtuale".
Nell'inverno tra il 2003 e il 2004 i lavoratori del Trasporto Pubblico
Locale dell'ATM di Milano bloccarono spontaneamente il servizio per 5
giorni. Poi la protesta si allargò per tutta Italia.
Sulla testa dei circa 4000 Tranvieri Milanesi ancora oggi pendono: una
denuncia penale per interruzione di pubblico sevizio, una sanzione
amministrativa da parte del Prefetto,
3 procedimenti disciplinari da parte dell'azienda, alcune richieste di
risarcimento da parte di alcune associazioni di consumatori e di
singoli.
IN ITALIA, PER I LAVORATORI DEI TRASPORTI CON LA LEGGE 146 E CON
L'INTERPRETAZIONE CHE NE FA LA COMMISSIONE DI GARANZIA, IL DIRITTO ALLO
SCIOPERO è DIVENTATO UN DIRITTO "NEGATO".
Il diritto di sciopero è lo strumento democratico del lavoratore
per rivendicare qualsiasi altro diritto ed è assolutamente
necessario organizzare il fronte più ampio possibile per
riconquistarlo.