CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DEL
PERSONALE
DEL COMPARTO
DELLE
REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER IL
QUADRIENNIO
NORMATIVO 2002-2005
E IL BIENNIO
ECONOMICO
2002-2003
In data 22
gennaio 2004,
presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
ARAN:
nella persona del Presidente
Avv. Guido Fantoni firmato
Organizzazioni
Sindacali |
Confederazioni Sindacali |
||
CGIL FP |
firmato |
CGIL |
firmato |
CISL FPS |
firmato |
CISL |
firmato |
UIL FPL |
firmato |
UIL |
firmato |
Coordinamento Sindacale |
firmato |
CISAL |
firmato |
DICCAP - DIPARTIMENTO
ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO - POLIZIA MUNICIPALE
("Snalcc-Fenal-Sulpm") |
firmato |
USAE |
firmato |
Al termine della
riunione le
parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto Regioni e Autonomie locali per il
quadriennio normativo 2002–2005 e biennio economico 2002-2003
CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI
LAVORO DEL PERSONALE
DEL COMPARTO
DELLE
REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI
PER QUADRIENNIO
NORMATIVO
2002 - 2005
E IL BIENNIO
ECONOMICO
2002 - 2003
INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1 Campo di
applicazione
Art. 2 Durata,
decorrenza,
tempi e procedure di applicazione del contratto
TITOLO II
RELAZIONI
SINDACALI E
PARTECIPAZIONE
CAPO I –
RELAZIONI
SINDACALI
Art. 3 Conferma
sistema
relazioni sindacali
Art. 4 Tempi e
procedure per
la stipulazione dei contratti decentrati integrativi
Art. 5
Contrattazione
collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
Art. 6
Concertazione
Art. 7 Relazioni
sindacali
delle Unioni di Comuni
CAPO II – FORME
DI
PARTECIPAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 8 Comitato
paritetico
sul fenomeno del mobbing
Art. 9
Interpretazione
autentica dei contratti collettivi
TITOLO III
DISCIPLINA DEL
RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO I –
SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE
Art. 10
Valorizzazione delle
alte professionalità
Art. 11 Posizioni
organizzative e tempo parziale
Art. 12
Commissione
paritetica per il sistema di classificazione
CAPO II –
DISPOSIZIONI
PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN
CONVENZIONE
Art. 13 Gestione delle
risorse umane
Art. 14 Personale
distaccato
a tempo parziale e servizi in convenzione
Art. 15 Posizioni
organizzative apicali
CAPO III –
DISPOSIZIONI
PER L'AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
Art. 16
Indennità del
personale dell'area di vigilanza
Art. 17
Prestazioni
assistenziali e previdenziali
Art. 18 Permessi
per
l'espletamento di funzioni di pubblico ministero
CAPO IV –
DISPOSIZIONI
SUL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 19
Partecipazione del
personale comandato e distaccato alle progressioni orizzontali e
verticali
Art. 20 Assenze
per
l'esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore
onorario
Art. 21 Cause di
cessazione
del rapporto di lavoro
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
DISCIPLINARI
Art. 22 Clausola
generale
Art. 23 Modifiche
all'art.
23 (Doveri del dipendente) del CCNL 6/7/1995
Art. 24 Modifiche
all'art.
24 (Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL del 6/7/1995
Art. 25 Codice
disciplinare
Art. 26 Rapporto
tra
procedimento disciplinare e procedimento penale
Art. 27
Sospensione
cautelare in caso di procedimento penale
Art. 28
Disposizioni
transitorie per i procedimenti disciplinari
TITOLO V
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I –
ISTITUTI DI
CARATTERE GENERALE
Art. 29 Stipendio
tabellare
Art. 30 Effetti
dei nuovi
stipendi
Art. 31 Disciplina
delle
risorse decentrate
Art. 32 Incrementi
delle
risorse decentrate
Art. 33
Istituzione e
disciplina della indennità di comparto
Art. 34
Finanziamento delle
progressioni economiche orizzontali
Art. 35
Integrazione delle
posizioni economiche orizzontali
CAPO II –
COMPENSI,
INDENNITA' ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Art. 36 Modifiche
all'art.
17 del CCNL dell'1/4/1999
Art. 37 Compensi
per
produttività
Art. 38 Personale
distaccato
alle associazioni degli enti
Art. 39 Dipendenti
in
distacco sindacale
Art. 40
Straordinario per
calamità naturali
Art. 41
Indennità di rischio
Art. 42 Benefici
economici
per gli invalidi per servizio
Art. 43
Tredicesima
mensilità
CAPO III –
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art. 44
Disposizioni per il
personale dell'Agenzia nazionale per la gestione dell'albo dei
segretari
comunali e provinciali
Art. 45 Conferma
di
discipline precedenti gestione dell'Albo dei Segretari comunali e
provinciali
Art. 46 Personale
addetto
alle case da gioco
Art. 47 Personale
dipendente
dal comune di Campione d'Italia
ALLEGATI:
Tabella A
Tabella B
Tabella C
Tabella D
NOTA A VERBALE
DELL'ARAN
Dichiarazione
congiunta n. 1
Dichiarazione
congiunta n. 2
Dichiarazione
congiunta n. 3
Dichiarazione
congiunta n. 4
Dichiarazione
congiunta n. 5
Dichiarazione
congiunta n. 6
Dichiarazione
congiunta n. 7
Dichiarazione
congiunta n. 8
Dichiarazione
congiunta n. 9
Dichiarazione
congiunta n.
10
Dichiarazione
congiunta n.
11
Dichiarazione
congiunta n.
12
Dichiarazione
congiunta n.
13
Dichiarazione
congiunta n.
14
Dichiarazione
congiunta n.
15
Dichiarazione
congiunta n.
16
Dichiarazione
congiunta n.
17
Dichiarazione
congiunta n.
18
Dichiarazione
congiunta n.
19
Dichiarazione
congiunta n.
20
Dichiarazione
congiunta n.
24
Dichiarazione
congiunta n.
25
ALLEGATO - Codice di
comportamento dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni
TITOLO I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Campo di
applicazione
1. Il presente
contratto
collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i
dirigenti -
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato,
dipendente
da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali
indicate
dall'art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di
contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati
"enti".
2. Al personale
delle IPAB,
ancorchè interessato da processi di riforma e trasformazione, si
applica il
CCNL del comparto regioni e autonomie locali sino alla individuazione o
definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali
firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina
contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
3. Al restante
personale del
comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di
provvedimenti di
soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi
compresi i
processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di appartenenza, si
applica il
contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle
autonomie
locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le
organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della
nuova e
specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
4. Il riferimento
al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni è
riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs.n.165 del 2001.
Art. 2
Durata,
decorrenza, tempi
e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente
contratto
concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte
normativa ed
è valido dall'1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la
parte economica.
2. Gli effetti del
presente
contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo
specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista
dal
contratto stesso.
3. Gli istituti a
contenuto
economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono
applicati
dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del
contratto
di cui al comma 2.
4. Il presente
contratto,
alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
sia data
disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima di
ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni
contrattuali
rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite
dal
successivo contratto collettivo.
5. Per evitare
periodi di
vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima
della
scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo
alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali
né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo
di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte
economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di
presentazione delle
piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà
corrisposta la
relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo
sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di
detta indennità,
l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1,
2, 3, 4
e 5 del D.Lgs.n.165/2001.
7. In sede di
rinnovo
biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del
negoziato
sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata
e quella
effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto
dal
citato Accordo del 23 luglio 1993.
TITOLO II
RELAZIONI
SINDACALI E
PARTECIPAZIONE
CAPO I
RELAZIONI
SINDACALI
Art. 3
Conferma
sistema
relazioni sindacali
1. Si conferma il
sistema
delle relazioni sindacali previsto dal CCNL dell'1.4.1999 con le
modifiche
riportate ai seguenti articoli.
2. Gli enti
assumono le
iniziative ricomprese nella disciplina dell'art. 1, comma 2 e 3, nel
rispetto
delle previsioni sulle relazioni sindacali del CCNL dell'1.4.1999.
Art. 4
Tempi e
procedure per la
stipulazione dei contratti decentrati integrativi
1. Il testo
dell'art. 5 del
CCNL dell'1.4.1999 è sostituito dal seguente:
"1. I contratti
collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e
si
riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello,
da
trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie
previste
dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di
negoziazione
diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi
contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto
della
disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione
decentrata
integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede
a
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative
di cui al
comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di
stipulazione del
presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'
art.10,
comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo
sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono
effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale
organo non
sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto
dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di
contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata
da apposita
relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte
dei
predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni.
Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente
autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione
definitiva del contratto.
4. I contratti
collettivi
decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi,
modalità
e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro
efficacia
fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti
collettivi decentrati integrativi.
5. Gli enti sono
tenuti a
trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione
definitiva, il
testo contrattuale con la specificazione delle modalità di
copertura dei
relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di
bilancio."
Art. 5
Contrattazione
collettiva
decentrata integrativa di livello territoriale
1. Il testo
dell'art. 6 del
CCNL dell'1.4.1999 è sostituito dal seguente:
1.
"Per gli enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti
in
servizio non superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva
decentrata
integrativa può svolgersi a livello territoriale sulla base di
protocolli di
intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali
territoriali
firmatarie del presente contratto; l'iniziativa può essere
assunta dalle
associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto o da
ciascuno
dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa.
2. I protocolli
devono
precisare:
a) la composizione
della delegazione trattante di parte
pubblica;
b) la composizione
della
delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti
delle
organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL,
nonché
forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
c) la procedura
per la
autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo
territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità
degli oneri con i
vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina
generale
stabilita dall'art. 5;
d) i necessari
adattamenti
per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione
delle tutele
e dei permessi.
3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) le modalità
di formulazione degli atti di indirizzo;
b) le materie, tra
quelle di
competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si
intendono
affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli
aspetti
di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;
c) le
modalità organizzative
necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato
dei
relativi adempimenti;
d) le
modalità di
finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
4. La disciplina del presente articolo può essere attivata dalle Camere di commercio contigue indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio."
Art. 6
Concertazione
1. Il testo
dell'art. 8 del
CCNL dell'1.4.1999 è sostituto dal seguente:
"1. Ciascuno dei
soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi
dell'art.7, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la
concertazione
mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è
fissato in cinque
giorni. Decorso il termine stabilito, l'ente si attiva autonomamente
nelle
materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle
materie ad
essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di
relazioni
sindacali.
2. La
concertazione si
effettua per le materie previste dall'art.16, comma 2, del CCNL del
31.3.1999 e
per le seguenti materie:
a) articolazione
dell'orario di servizio;
b) calendari delle
attività
delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il
passaggio
dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di
disposizioni
legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
d) andamento dei
processi
occupazionali;
e) criteri
generali per la
mobilità interna.
3. La
concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il
quarto
giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la
concertazione le
parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di
responsabilità,
correttezza e trasparenza.
4. La
concertazione si
conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa
richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale
dal quale risultino
le posizioni delle parti.
5. La parte
datoriale è
rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti,
espressamente designati dall'organo di governo degli enti, individuati
secondo
i rispettivi ordinamenti."
Art. 7
Relazioni
sindacali delle
unioni di comuni
1. Le relazioni
sindacali
delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo secondo del CCNL
dell'1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati
nell'art.
3, comma 2, dello stesso CCNL. Sino alla elezione della RSU di ciascuna
unione,
secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale trattante
è composta
dai delegati delle RSU degli enti aderenti e dai rappresentanti
territoriali
delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
CAPO II
FORME DI
PARTECIPAZIONE E
RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI
Art. 8
Comitato
paritetico sul
fenomeno del mobbing
1. Le parti
prendono atto
del fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o
psichica in
occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri
dipendenti - nei
confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie
di atti,
atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo
sistematico
ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie
tali da
comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a
compromettere la
salute o la professionalità o la dignità del lavoratore
stesso nell'ambito
dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal
contesto
lavorativo di riferimento.
2. In
relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione
del
Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la
necessità di avviare
adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione
di tali
situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire
il verificarsi
di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del
lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la
qualità e la sicurezza
dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito
delle forme
di partecipazione previste dall'art. 25 del CCNL dell'1.4.1999 sono,
pertanto,
istituiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
contratto,
specifici Comitati Paritetici presso ciascun ente con i seguenti
compiti:
a) raccolta dei dati
relativi all'aspetto quantitativo e
qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di
propria
competenza;
b) individuazione
delle
possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica
dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e
gestionali che
possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di
violenza
morale;
c) formulazione di
proposte
di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle
situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di
tutela del
dipendente interessato;
d) formulazione di
proposte
per la definizione dei codici di condotta.
4. Le
proposte formulate dai Comitati vengono presentate agli enti per i
conseguenti
adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed
il
funzionamento di sportelli di ascolto, nell'ambito delle strutture
esistenti,
l'istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia
nonchè la
definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie
del
presente contratto.
5. In relazione
all'attività
di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, i Comitati propongono,
nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 23
del
CCNL del 1° aprile 1999, idonei interventi formativi e di
aggiornamento del
personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti
obiettivi:
a) affermare una
cultura organizzativa che comporti una maggiore
consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue
conseguenze individuali e
sociali;
b) favorire la
coesione e la
solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica
conoscenza dei ruoli e
delle dinamiche interpersonali all'interno degli uffici, anche al fine
di
incentivare il recupero della motivazione e dell'affezione all'ambiente
lavorativo da parte del personale.
6. I
Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle
organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da
un pari
numero di rappresentanti dell'ente. Il Presidente del Comitato viene
designato
tra i rappresentanti dell'ente ed il vicepresidente dai componenti di
parte
sindacale. Per ogni componente effettivo è previsto un
componente supplente.
Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa
parte anche
un rappresentante del Comitato per le pari opportunità,
appositamente designato
da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le
attività dei due
organismi. Enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti
inferiore a 30, possono concordare la costituzione di un unico Comitato
disciplinandone la composizione della parte pubblica e le
modalità di
funzionamento
7. Gli enti
favoriscono
l'operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti
idonei al loro
funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni
mezzo,
nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I
Comitati
adottano un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono
tenuti a
svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
8. I Comitati di
cui al
presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e
comunque fino alla costituzione dei nuovi. I componenti dei Comitati
possono
essere rinnovati nell'incarico; per la loro partecipazione alle
riunioni non è
previsto alcun compenso.
Art. 9
Interpretazione
autentica
dei contratti collettivi
1. In attuazione
dell'art.
49 del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano controversie sulla
interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno
sottoscritti si
incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per
definire
consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui
al comma
1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera
raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei
fatti e
degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento
a
problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L'ARAN si
attiva
autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.
4. L'eventuale
accordo,
stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 165 del
2001
sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del
contratto
collettivo nazionale.
5. Con analoghe
modalità si
procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano
controversie
sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche di
livello
territoriale. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui
agli artt.
5 e 6 del CCNL dell'1.4.1999, sostituisce la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. E' disapplicata
la
disciplina dell'art. 13 del CCNL del 6.7.1995.
TITOLO III
DISCIPLINA DEL
RAPPORTO
DI LAVORO
CAPO I
SISTEMA DI
CLASSIFICAZIONE
Art. 10
Valorizzazione
delle alte
professionalità
1. Gli enti
valorizzano le
alte professionalità del personale della categoria D mediante il
conferimento
di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma
1, lett.
b) e c) del CCNL del 31.3.1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli
artt. 9,
10, e 11 del medesimo CCNL.
2. Gli incarichi
del comma 1
sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
a) Ipotesi comma 1,
lett. b) dell'art. 8 citato: per
valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative,
acquisite, anche nell'ente, attraverso la maturazione di esperienze di
lavoro
in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o
universitario rilevabili dal curriculum professionale e con
preparazione
culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master,
dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune
delle suddette
alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti,
con
abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b) Ipotesi comma
1, lett. c)
dell'art. 8 citato: per riconoscere e motivare l'assunzione di
particolari
responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della
valutazione
propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il
conseguimento del programma di governo dell'ente.
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente:
a) per la preventiva
disciplina dei criteri e delle
condizioni per la individuazione delle competenze e
responsabilità di cui al
precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
b) per la
individuazione dei
criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di
posizione
e di risultato;
c) per la
definizione dei
criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e
degli
obiettivi, nell'ambito del vigente sistema di controllo interno.
4. L'importo della
retribuzione di posizione relativa agli
incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di € 5.164,56 ad un
massimo
di € 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai predetti
incarichi può
variare da un minimo del 10%ad un massimo del 30% della retribuzione di
posizione in godimento. La retribuzione di risultato può essere
corrisposta
previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati
certificati
dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo
l'ordinamento vigente.
5. Le risorse
previste
dall'art. 32, comma 7, integrano quelle già disponibili negli
enti per la
retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate
alla
remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.
Art.11
Posizioni
organizzative e
tempo parziale
1. All'art. 4 del
CCNL del
14.9.2000, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2.bis I comuni
privi
di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative
derivanti
dall'ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via
temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite
anche al
personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50%
del
rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del
trattamento
economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di
posizione".
Art. 12
Commissione
paritetica
per il sistema di classificazione
1. Al fine di
promuovere,
nell'ambito della vigenza del presente accordo contrattuale, un
migliore e più
efficace riconoscimento della professionalità dei dipendenti
volto ad una
valorizzazione della risorsa umana intesa come concreto strumento per
gestire e
sostenere i processi di riforma e di ammodernamento dei sistemi
organizzativi
degli enti, è istituita, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore
del presente CCNL, una Commissione Paritetica ARAN e Confederazioni ed
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e con la
partecipazione
del Presidente del Comitato di Settore, con il compito di acquisire
tutti gli
elementi di conoscenza idonei al raggiungimento degli obiettivi sopra
indicati
e di formulare alle parti negoziali proposte per una verifica del
sistema di
classificazione che, in particolare devono:
Eventuali decisioni della Commissione, per la parte sindacale, sono adottate sulla base della rappresentatività espressa dalle stesse ai sensi delle vigenti disposizioni.
CAPO II
DISPOSIZIONI
PER LE
UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE
Art. 13
Gestione delle
risorse
umane
1. Le unioni
gestiscono
direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche
per
mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a
tempo pieno o
parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto
nonché di quella
definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli
aspetti a
quest'ultima demandati.
2. Gli atti di
gestione del
personale degli enti locali temporaneamente assegnato all'unione, a
tempo pieno
o a tempo parziale, sono adottati dall'ente titolare del rapporto di
lavoro per
tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni
economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione
dei
necessari elementi di conoscenza forniti dall'unione. Per gli aspetti
attinenti
alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del
salario
accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale
dipendente
dall'unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'unione.
3. Per le
finalità di gestione
indicate nei commi precedenti l'unione costituisce proprie risorse
finanziarie
destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a
sostenere le
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività,
secondo la
disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell'1.4.1999
e
successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del
presente
contratto.
4. Le risorse
finanziarie di
cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità:
a) relativamente al
personale assunto direttamente, anche
per mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un
valore medio pro
capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito
l'unione per la quota di risorse aventi carattere di stabilità e
di continuità;
successivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo
la
disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti gli enti del
comparto; la
quota delle eventuali risorse variabili e non stabili viene determinata
di
volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli
enti del
comparto;
b) relativamente
al
personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti,
mediante un
trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici
del
salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali)
dagli
stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori
interessati e alla
durata temporale della stessa assegnazione; l'entità delle
risorse viene
periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute
nell'ente di
provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.
5. Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell'unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3:
a) la attribuzione di
un particolare compenso
incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di
appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su base
mensile,
strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative;
b) la
corresponsione della
indennità per particolari responsabilità di cui all'art.
17, comma 2, lett. f)
del CCNL dell'1.4.1999 che si può cumulare con il compenso
eventualmente
percepito ad analogo titolo presso l'ente di provenienza.
6. Le unioni di comuni
possono individuare le posizioni
organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina
degli
artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999; al personale incaricato di
una
posizione organizzativa dell'unione la retribuzione di posizione e di
risultato
è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla
durata della
prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello
eventualmente percepito
ad analogo titolo presso l'ente di provenienza, ugualmente
rideterminato in
base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l'importo
complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per
tredici
mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un
massimo di € 16.000; la
complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi,
può
variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva
retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle
eventuali
posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica
dirigenziale trova applicazione la disciplina dell'art. 11 del CCNL del
31.3.1999.
7. La
utilizzazione del
lavoratore sia da parte dell'ente titolare del rapporto di lavoro sia
da parte
dell'unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell'orario di
lavoro
settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo
parziale
secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000.
Art. 14
Personale
utilizzato a
tempo parziale e servizi in convenzione
1. Al fine di
soddisfare la
migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una
economica
gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il
consenso dei
lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si
applica il
presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di
lavoro
d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di
appartenenza. La
convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione,
nel
rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione
degli
oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il
corretto
utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si
configura come
rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la
gestione dei
servizi in convenzione.
2. Il rapporto di
lavoro del
personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle
progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali,
è gestito
dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa
acquisizione dei
necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.
3. La
contrattazione
decentrata dell'ente che utilizzatore può prevedere forme di
incentivazione
economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la
disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le
risorse
disponibili secondo l'art. 31.
4. I lavoratori
utilizzati a
tempo parziale possono essere anche incaricati della
responsabilità di una
posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi
convenzionati
di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5,
è
riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello
eventualmente
in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che
subisce un
corrispondente riproporzionamento.
5. Il valore
complessivo, su
base annua per tredici mensilità, della retribuzione di
posizione per gli
incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di €
5.164,56 ad un
massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato
l'importo può
variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della
retribuzione di
posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova
applicazione la
generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999.
6. Al personale
utilizzato a
tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a
carico
dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei
limiti
indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.
7. La disciplina
dei commi
3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale
utilizzato a
tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi
dell'art. 30
del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle
risorse per
la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione
di
quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.
Art. 15
Posizioni
organizzative
apicali
1. Negli enti
privi di
personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture
apicali
secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle
posizioni
organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del
31.3.1999.
CAPO III
DISPOSIZIONI
PER L'AREA
DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
Premessa
La modifica degli
assetti
istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della
Costituzione, e la
necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per
corrispondere
ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita
ad un
confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle
autonomie,
organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla
rivisitazione
e all'aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel
condividere
l'urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla
necessità di
riconoscere:
Le parti,
in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il
lavoro e
le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano
l'esigenza che i
modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla
valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi.
Autonomia
organizzativa
dei corpi di polizia locale
Le parti
concordano, nel
rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza
di
salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia
locale, sia
con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro
assetto
organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale
del
responsabile del corpo o del servizio dal capo dell'amministrazione.
Formazione e
sviluppo
professionale
Le parti
concordano nel
ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di
professionalità sempre più elevata che possono essere
prioritariamente
acquisiti con significativa esperienza professionale nonchè
mediante percorsi
di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione
professionale
del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli
enti, in
sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui
all'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei
suddetti
percorsi.
Copertura
assicurativa
Le parti, alla
luce della
sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha
stabilito
che l'attività prestata dal "vigile urbano" addetto, a piedi,
alla
viabilità stradale rientra tra le attività protette,
equiparandole a quelle ad
alto rischio previste dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del
1965, in
virtù del principio generale secondo cui "a parità di
rischio
infortunistico deve corrispondere parità di tutela", si
impegnano ad
attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di rendere
concreto
il principio sopra esposto.
Art.16
Indennità
del personale
dell'area di vigilanza
1.
L'indennità prevista
dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995
per il
personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri
mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle
funzioni di cui
all'art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di € 25 lordi
mensili per 12
mensilità ed è rideteminata in € 1.110,84 annui lordi con
decorrenza
dall'1.1.2003.
2.
L'indennità prevista
dall'art. 37, comma 1, lett. b), secondo periodo, del CCNL del 6.7.1995
per il
restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di
cui
all'art. 5 della citata legge n. 65/1986, è incrementata di € 25
mensili lordi
per 12 mensilità ed è rideterminata in € 780,30 annui
lordi a decorrere
dall'1.1.2003.
Art. 17
Prestazioni
assistenziali
e previdenziali
1. Le risorse
destinate a
finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2,
lett. a) e comma
4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e
integrazioni, sono
gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14.9.2000
formati da
rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a
quanto previsto
dall'art. 11, della legge n. 300 del 1970.
Art. 18
Permessi per
l'espletamento di funzioni di pubblico ministero
1. Il personale
della
polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso
il
tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai
sensi
dell'art. 50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha
diritto alla
fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario
all'espletamento dell'
incarico affidato.
CAPO IV
DISPOSIZIONI
SUL RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 19
Partecipazione
del
personale comandato o distaccato
alle
progressioni
orizzontali e verticali
1. Il personale
comandato o
distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare
alle selezioni sia per le progressioni orizzontali che per le
progressioni
verticali previste per il restante personale dell'ente di effettiva
appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le
modalità per
acquisire dall'ente di utilizzazione le informazione e le eventuali
valutazioni
richieste secondo la propria disciplina.
2. Le parti
concordano nel
ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e
accessorio del personale "distaccato" a prestare servizio presso
altri enti, amministrazioni o aziende, nell'interesse dell'ente
titolare del
rapporto di lavoro, restano a carico dell'ente medesimo.
Art. 20
Assenze per
l'esercizio
delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario
1. Il dipendente
autorizzato
dall'ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o
di
vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M.
7.7.1999)
salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha
diritto
di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all'espletamento del
suo
incarico.
2. I periodi di
assenza di
cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della
maturazione
dell'anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali.
Gli stessi
periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative,
di cui
all'art. 14 del CCNL del 14.9.2000, e possono essere fruiti anche in
via
cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di
congedo e di
permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Art. 21
Cause di
cessazione del
rapporto di lavoro
1. All'art. 27
ter, comma 1,
del CCNL del 6.7.1995, la lett. a) è sostituita come segue:
"a) al raggiungimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili nell'ente"
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
DISCIPLINARI
Art. 22
Clausola
generale
1. E' confermata
la
disciplina contenuta nel capo V del CCNL del 6 luglio 1995, fatte salve
le
modificazioni di cui ai successivi articoli.
Art. 23
Modifiche
all'art. 23
(Doveri del dipendente) del CCNL del 6 luglio 1995
1. Al testo
dell'art. 23 del
CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a. la rubrica
dell'articolo "doveri del
dipendente" è modificata in "obblighi del dipendente";
b. al termine del
comma 1,
dopo il punto, è aggiunta la seguente frase "Il dipendente
adegua altresì
il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro
contenuti nel codice di condotta allegato";
c. al comma 3,
lettera d),
le parole "della legge 4 gennaio 1968, n.15" vengono sostituite con
"al DPR del 28 dicembre 2000 n. 445" (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa);
d. al comma 3,
lettera r),
dopo le parole "interessi finanziari o non finanziari propri" e prima
del punto viene aggiunta la frase "o di suoi parenti entro il quarto
grado
o conviventi".
Art. 24
Modifiche
all'art. 24
(Sanzioni e procedure disciplinari) del CCNL 6 luglio 1995
1. Al testo
dell'art. 24 del
CCNL del 6 luglio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è
sostituito dal
seguente comma:
"1. Le violazioni, da
parte dei lavoratori, degli
obblighi disciplinati nell'art. 23 danno
luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento
disciplinare,
all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero
verbale;
b) rimprovero
scritto
(censura);
c) multa di
importo fino ad
un massimo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal
servizio
e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni;
e) sospensione dal
servizio
con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di
sei mesi;
f) licenziamento
con
preavviso;
g) licenziamento
senza
preavviso."
b) Il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
"2. L'ente, salvo il
caso del rimprovero verbale, non
può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
dipendente,
senza previa contestazione scritta dell'addebito e senza averlo sentito
a sua
difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante
dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La
contestazione
deve essere effettuata tempestivamente e comunque nel termine di 20
giorni che
decorrono:
b) dal momento in
cui il
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora ha avuto
conoscenza
del fatto;
c) dal momento in
cui
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, su segnalazione
del
responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ha avuto
conoscenza
del fatto comportante la applicazione di sanzioni più gravi del
rimprovero
verbale e di quello scritto."
c) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
"4. Nel caso in cui, ai sensi dell' art. 55 del D.Lgs. n. 165/2001 la sanzione da comminare non sia di sua competenza, il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del comma 4 dell'art. 55 citato, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento. In caso di mancata comunicazione nel termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla comunicazione."
d) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4 bis:
"4 bis. Qualora, anche nel corso del procedimento, già avviato con la contestazione, emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio, senza ripetere la contestazione scritta dell'addebito."
e) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 9 bis:
"9 bis. Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".
Art. 25
Codice
disciplinare
1. Il testo
dell'art. 25
(codice disciplinare ) del CCNL del 6.7.1995 è sostituito dal
seguente:
"1. Nel rispetto del
principio di gradualità e
proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità
della mancanza, e in
conformità a quanto previsto dall'art. 55 del D.Lgs.n.165 del
2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entità di ciascuna
delle sanzioni
sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a.
intenzionalità del
comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,
tenuto
conto anche della prevedibilità dell'evento;
b. rilevanza degli
obblighi
violati;
c.
responsabilità connesse
alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d. grado di danno
o di
pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e. sussistenza di
circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento
del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio
previsto
dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f. al concorso
nella
mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
2. La
recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, già
sanzionate nel biennio
di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra
quelle previste
nell'ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente
responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più
azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento,
è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più
grave se le suddette
infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione
disciplinare
dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di
importo
pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entità
delle sanzioni in
relazione ai criteri del comma 1, per:
a) inosservanza delle
disposizioni di servizio, anche in
tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non
conforme ai
principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei
confronti del
pubblico;
c) negligenza
nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
mobili
o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità,
debba espletare attività di custodia o vigilanza;
d) inosservanza
degli
obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro
ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di
assoggettarsi
a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel
rispetto di
quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
f) insufficiente
rendimento,
rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei
compiti
assegnati.
L'importo
delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'ente
e destinato ad
attività sociali a favore dei dipendenti.
5. La sanzione
disciplinare
della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino
ad un
massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della
sanzione in relazione
ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle
mancanze previste dal comma 4, che
abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare
gravità delle
mancanze previste al comma 4;
c) assenza
ingiustificata dal
servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali
ipotesi
l'entità della sanzione è determinata in relazione alla
durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla
gravità della
violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati
all'ente, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato
ritardo,
non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai
superiori;
e) svolgimento di
attività
che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o
di
infortunio;
f) testimonianza
falsa o
reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti
minacciosi,gravemente ingiuriosi calunniosi o diffamatori nei confronti
di
altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) alterchi con
vie di fatto
negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
i) manifestazioni
ingiuriose
nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della
libertà di pensiero,
ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970;
j) atti,
comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità
della persona;
k) violazione di
obblighi di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti,
da cui
sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti
o ai
terzi;
j) sistematici e
reiterati
atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano
forme di
violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro
dipendente.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per:
a) recidiva nel biennio
delle mancanze previste nel comma
precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando
le
mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare
gravità;
b) assenza
ingiustificata ed
arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello
indicato
nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15;
c) occultamento,
da parte
del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e
circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o
sottrazione
di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
d) persistente
insufficiente
rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave
incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
e) esercizio,
attraverso
sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e
denigratori,
di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti
di un
altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o
addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;
f) atti,
comportamenti o
molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità
che siano lesivi
della dignità della persona;
Nella
sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente
è privato
della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere
dall'undicesimo,
viene corrisposta allo stesso una indennità pari al 50% della
retribuzione
indicata all'art. 52, comma 2, lett. b) (retribuzione base mensile) del
CCNL
del 14.9.2000 nonché gli assegni del nucleo familiare ove
spettanti. Il periodo
di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini
dell'anzianità di
servizio.
7. La sanzione
disciplinare
del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima,
almeno tre volte nell'anno, nelle
mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o
recidiva, nel
biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che
abbia
comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di
sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al
successivo comma
8, lett. a);
b) recidiva
nell'infrazione
di cui al comma 6, lettera c);
c) ingiustificato
rifiuto
del trasferimento disposto dall'ente per riconosciute e motivate
esigenze di
servizio nel rispetto delle vigenti procedure, adottate nel rispetto
dei
modelli di relazioni sindacali previsti, in relazione alla tipologia di
mobilità attivata.
d) mancata ripresa
del
servizio nel termine prefissato dall'ente quando l'assenza arbitraria
ed
ingiustificata si sia protratta per un periodo superiore a quindici
giorni.
Qualora il dipendente riprenda servizio si applica la sanzione di cui
al comma
6;
e)
continuità, nel biennio,
dei comportamenti rilevati attestanti il perdurare di una situazione di
insufficiente rendimento o fatti, dolosi o colposi, che dimostrino
grave
incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) recidiva nel
biennio,
anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti
e
comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza
morale o
di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di
procurargli
un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto
lavorativo;
g) recidiva nel
biennio di
atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano
lesivi
della dignità della persona;
h) condanna
passata in
giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non
attinente in
via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per
la sua
specifica gravità;
i) violazione dei
doveri di
comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti
di
gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non
consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
j) reiterati
comportamenti
ostativi all'attività ordinaria dell'ente di appartenenza e
comunque tali da
comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi
agli
utenti.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel
biennio, negli ambienti di lavoro,
di vie di fatto contro dipendenti o terzi, anche per motivi non
attinenti al
servizio;
b) accertamento
che
l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque,
con mezzi fraudolenti, ovvero che la sottoscrizione del contratto
individuale
di lavoro sia avvenuta a seguito di presentazione di documenti falsi;
c) condanna
passata in
giudicato:
1. per i delitti
già
indicati nell' art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all'art.
316 del
codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il
personale
degli enti locali il riferimento è ai delitti previsti dagli
artt. 58, comma 1,
lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d)
ed e),
e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati
nell'art. 58,
comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del
D.Lgs.n.267 del 2000.
2. per gravi
delitti
commessi in servizio;
3. per i delitti
previsti
dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
d) condanna
passata in
giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai
pubblici
uffici;
e) condanna
passata in
giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur
non
attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazioni
intenzionali
degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, anche
nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri
di cui al
comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del
rapporto di
lavoro.
9. Le mancanze non
espressamente previste nei commi da 4 a
8 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi
riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli
obblighi
dei lavoratori di cui all'art. 23 quanto al tipo e alla misura delle
sanzioni,
ai principi desumibili dai commi precedenti.
10. Al codice
disciplinare
di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante
affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di
pubblicità
è tassativa e non può essere sostituita con altre.
Art. 26
Rapporto tra
procedimento
disciplinare e procedimento penale
1. Dopo l'art. 25
del CCNL
del 6.7.1995, come sostituito dal precedente articolo, è
aggiunto l'art. 25 bis
"Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale":
"1. Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra la denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.
2. Al di fuori dei casi
previsti nel comma 1,
quando l'ente venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento
penale a
carico del dipendente per i medesimi fatti oggetto di procedimento
disciplinare, questo è sospeso fino alla sentenza definitiva.
3. Qualora l'ente
sia venuta
a conoscenza dei fatti che possono dal luogo a sanzione disciplinare
solo a
seguito della sentenza definitiva di condanna, il procedimento è
avviato nei
termini previsti dall'art.24, comma 2.
4. Fatto salvo il
disposto
dell'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001, il procedimento
disciplinare
sospeso ai sensi del presente articolo è riattivato entro 180
giorni da quando
l'ente ha avuto notizia della sentenza definitiva e si conclude entro
120
giorni dalla sua riattivazione.
5. Per i soli casi
previsti
all'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 il procedimento
disciplinare
precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando
l'ente ha avuto
comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i
successivi
120 giorni dalla sua riattivazione.
6. L'applicazione
della
sanzione prevista dall'art. 25 (codice disciplinare), come conseguenza
delle
condanne penali citate nei commi 7, lett. h) e 8, lett. c) ed e), non
ha
carattere automatico essendo correlata all'esperimento del procedimento
disciplinare,
salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge n. 97 del 2001
e
dall'art. 28 del codice penale relativamente alla applicazione della
pena
accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
7. In caso di
sentenza
penale irrevocabile di assoluzione pronunciata con la formula "il fatto
non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" si applica
quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. e l'ente dispone la chiusura del
procedimento disciplinare sospeso, dandone comunicazione
all'interessato. Ove
nel procedimento disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti
oggetto
del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state
contestate altre violazioni, il procedimento medesimo riprende per
dette
infrazioni.
8. In caso di
sentenza
definitiva di proscioglimento, prima del dibattimento, ai sensi
dell'art.129
cpp, pronunciata con la formula il fatto non sussiste o perché
l'imputato non
lo ha commesso, si procede analogamente al comma 7.
9. In caso di
sentenza
irrevocabile di condanna trova applicazione l'art. 653, comma 1 bis del
c.p.p.
10. Il dipendente
licenziato
ai sensi dell'art. 25 (codice disciplinare), comma 7, lett. h) e comma
8, lett.
c) ed e), e successivamente assolto a seguito di revisione del processo
ha
diritto, dalla data della sentenza di assoluzione, alla riammissione in
servizio nella medesima sede o in altra su sua richiesta, anche in
soprannumero, nella posizione economica acquisita nella categoria di
appartenenza all'atto del licenziamento ovvero in quella corrispondente
alla
qualifica funzionale posseduta alla medesima data secondo il pregresso
ordinamento professionale.
11. Dalla data di
riammissione di cui al comma 10, il dipendente ha diritto a
tutti gli
assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento,
tenendo
conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, escluse
le
indennità comunque legate alla presenza in servizio, agli
incarichi ovvero alla
prestazione di lavoro straordinario. In caso di premorienza, gli stessi
compensi spettano al coniuge o il convivente superstite e ai figli. "
Art. 27
Sospensione
cautelare in
caso di procedimento penale
1. Il testo
dell'art. 27
(Sospensione cautelare in caso di procedimento penale) del CCNL del
6.7.1995 è
sostituito dal seguente:
1. " Il dipendente
che
sia colpito da misura restrittiva della libertà personale
è sospeso d'ufficio
dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello
stato di
detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente
può essere
sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso
in cui
venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione
della
libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti
direttamente
attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se
accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi
dell'art.
25 (codice disciplinare) commi 7 e 8 (licenziamento con e senza
preavviso).
3. L'ente, cessato
lo stato
di restrizione della libertà personale, di cui al comma 1,
può prolungare anche
successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla
sentenza
definitiva, alle medesime condizioni del comma 2.
4. Resta fermo
l'obbligo di
sospensione per i delitti già indicati dall'art. 1, comma 1,
lett. a), b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c) ed e) della
legge n. 16
del 1992; per le medesime finalità, nei confronti del personale
degli enti
locali trova applicazione la disciplina degli artt.58, comma 1, lett.
a), b)
limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59,
comma
1, lett. a) limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58
comma 1, lett.
a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 267 del
2000.
5. Nel caso dei
delitti
previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001, trova
applicazione la
disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga
condanna
anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione
condizionale della
pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97
del 2001.
6. Nei casi
indicati ai
commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 25-bis in tema di
rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale.
7. Al dipendente
sospeso dal
servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti
un'indennità pari al
50% della retribuzione base mensile di cui all'art. 52, comma 2, lett.
b) del
CCNL del 14.9.2000, la retribuzione individuale di anzianità ove
acquisita e
gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso
accessorio,
comunque denominato.
8. Nel caso di
sentenza
definitiva di assoluzione o di proscioglimento, ai sensi dell' art. 25
bis,
commi 7 e 8, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione
cautelare, a
titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con
quanto dovuto al
lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o
compensi
comunque collegati alla presenza in servizio, agli incarichi ovvero a
prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento
disciplinare
riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 25 bis, comma 7,
secondo
periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni
eventualmente
applicate.
9. In tutti gli
altri casi
di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna
penale,
ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al
dipendente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se
fosse
stato in servizio, escluse le indennità o compensi comunque
collegati alla
presenza in servizio, agli incarichi ovvero a prestazioni di carattere
straordinario; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del
comma 1
e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare
riattivato.
10. Quando vi sia
stata
sospensione cautelare del servizio a causa di procedimento penale, la
stessa
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque
non
superiore a cinque anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare
è revocata
di diritto e il dipendente riammesso in servizio. Il procedimento
disciplinare
rimane, comunque, sospeso sino all'esito del procedimento penale.
11. Qualora la
sentenza
definitiva di condanna preveda anche la pena accessoria della
interdizione temporanea
dai pubblici uffici, l'ente sospende il lavoratore per la durata della
stessa.
Art. 28
Disposizioni
transitorie
per i procedimenti disciplinari
1. I procedimenti
disciplinari in corso alla data di stipulazione del presente contratto,
sono
portati a termine secondo le procedure vigenti alla data del loro avvio
con la
notifica della contestazione.
2. Alle infrazioni
disciplinari accertate ai sensi del comma 1, si applicano – qualora
più
favorevoli – le sanzioni previste dall'art. 25 (codice disciplinare)
del CCNL
del 6 luglio 1995, senza le modifiche apportate dal presente contratto.
3. In sede di
prima
applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare di cui all'art.
25 deve
essere obbligatoriamente affisso in ogni posto di lavoro in luogo
accessibile a
tutti i dipendenti, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del
presente
CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della
affissione.
4. Per le
infrazioni
disciplinari commesse nel periodo ricompresso tra la data di
sottoscrizione del
presente CCNL e quella di decorrenza della efficacia del codice
disciplinare,
trova applicazione quanto previsto dai commi 1 e 2.
TITOLO V
TRATTAMENTO
ECONOMICO
CAPO I
ISTITUTI DI
CARATTERE
GENERALE
Art.29
Stipendio
tabellare
1. Gli stipendi
tabellari
sono incrementati, tenendo conto
dell'inflazione
programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 –
2003, del
recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio
precedente
nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso
derivanti dalle
modifiche introdotte dall'art. 33, comma 1, della legge n. 289 del
27.12.2002
(finanziaria 2003) pari allo 0,5%.
2. Ai sensi del
comma 1, il
trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo
delle
diverse categorie, come definito dalla tabella A allegata al CCNL del
5.10.2001, è incrementato degli importi mensili lordi, per
tredici mensilità,
indicati nella tabella A allegata al presente contratto, con le
decorrenze ivi
previste.
3. A decorrere dal
1 gennaio
2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla
tabella C allegata al
CCNL del 14.9.2000, cessa di essere corrisposta come singola voce della
retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare;
detto
conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento
economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle
vigenti
disposizioni.
4. I più
elevati importi di
indennità integrativa speciale attualmente in godimento da parte
del personale
delle categorie B e D, rispetto all'importo conglobato nello stipendio,
sono
conservati come assegno personale non riassorbibile ed utile ai fini
del
trattamento di pensione e di fine servizio. Gli stessi importi
sono
ricompresi nella nozione del trattamento economico di cui all'art. 52,
comma 2,
lett. b), del CCNL del 14.9.2000.
5. A seguito della
applicazione della disciplina dei commi 2 e 3, gli importi annui del
trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo del sistema di
classificazione sono rideterminati, a regime, con decorrenza
dall'1.1.2003
secondo le indicazioni delle allegate tabelle B e C.
6. Sono
confermati: la
tredicesima mensilità, secondo la disciplina dell'art. 3 del
CCNL del
5.10.2001, la retribuzione individuale di anzianità e gli altri
assegni
personali a carattere continuativo e non riassorbibile.
Art. 30
Effetti dei
nuovi
stipendi
1. Nei confronti
del
personale cessato o che cesserà dal servizio con diritto a
pensione nel periodo
di vigenza del presente contratto di parte economica relativa al
biennio
2002-2003, gli incrementi di cui al comma 2 dell'art. 29. hanno effetto
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti nella tabella A,
ai fini
della determinazione del trattamento di quiescenza; agli effetti della
indennità premio di fine servizio, dell'indennità
sostitutiva del preavviso,
nonché di quella prevista dall'art. 2122 del c.c.
(indennità in caso di
decesso), si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto.
2. Salvo diversa
espressa
previsione del CCNL dell'1.4.1999 e del CCNL del 14.9.2000 gli
incrementi dei
valori delle posizioni iniziali e di sviluppo del sistema di
classificazione
previsti dall'art. 29, comma 2, e dalle allegate tabelle B e C, hanno
effetto,
dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico
per la
cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un espresso
rinvio alle
medesime posizioni.
3. Il
conglobamento sullo
stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui
all'art. 29,
comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità di
determinazione della
base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento
all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.
Art. 31
Disciplina
delle
"risorse decentrate"
1. Le risorse
finanziarie
destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse
umane e
della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate)
vengono
determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a
valere per
l'anno 2004, secondo le modalità definite dal presente articolo.
2. Le risorse
aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità determinate
nell'anno 2003
secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni
previste
dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo
che
resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni
successivi.
Le risorse del presente comma sono rappresentate da quelle derivanti
dalla applicazione
delle seguenti disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma
1, lett.
a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati
dall'incremento
delle dotazioni organiche, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L'importo è
suscettibile di
incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni
della
disciplina dell'art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, limitatamente
agli
effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.
3. Le risorse di
cui al
comma 2 sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche
di
eventualità e di variabilità, derivanti dalla
applicazione delle seguenti
discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle
condizioni
ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma
4, comma
5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche
ivi
compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove
attività,
del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001,
art. 54
del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL.
4. Le risorse
decentrate di
cui al comma 3 ricomprendono anche le somme destinate alla
incentivazione del
personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione
vigente
e dei relativi decreti ministeriali attuativi.
5. Resta
confermata la
disciplina dell'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 sulla
conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di
riferimento.
Art. 32
Incrementi
delle risorse
decentrate
1. Le risorse
decentrate
previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un
importo
pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito
all'anno 2001.
2. Gli enti
incrementano
ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con
decorrenza
dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte
salari
dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto
della
specifica disciplina del presente articolo.
3. Enti locali:
l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è
consentito agli enti
la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate
correnti;
4. Camere di
Commercio: l'incremento
percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore
degli enti la
cui spesa del personale risulti inferiore al 41% delle entrate
correnti.
5. Regioni: l'incremento
percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito a favore
degli enti la
cui spesa del personale risulti inferiore al 35% della spesa corrente
depurata
della spesa sanitaria.
6. Gli altri enti
del
comparto, diversi da quelli indicati nei commi precedenti, incrementano
le
risorse decentrate sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,50%
su base
annua del monte salari riferito all'anno 2001, ove nel bilancio
sussista la
relativa capacità di spesa.
7. La percentuale
di
incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle
medesime
condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del
monte
salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed
è destinata
al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte
professionalità).
8. Gli incrementi
indicati
nel presente articolo, commi 2 e 7, non trovano applicazione da parte
degli
enti locali dissestati o strutturalmente deficitari, per i quali non
sia
intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato.
9. E' confermata
per il
personale che viene assunto in profili della categoria A o in profili
collocati
nella categoria B, posizione economica B1, o che vi perviene per
effetto della
progressione verticale, ivi compreso il personale che ha fruito della
progressione economica orizzontale, di cui all'art. 5 del CCNL
del
31.3.1999, l'indennità di € 64,56 annue lorde, di cui all'art.
4, comma 3, del
CCNL del 16.7.1996.
10. Dalla data di
sottoscrizione del presente contratto collettivo, non trova più
applicazione la
disciplina dell'art. 5 del CCNL del 5.10.2001.
Art. 33
Istituzione e
disciplina
della indennità di comparto
1. Al fine di
conseguire un
progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale
del
comparto delle regioni e delle autonomie locali con quella del restante
personale pubblico, è istituito un compenso denominato: indennità
di
comparto.
2.
L'indennità di comparto
ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente. Essa
viene corrisposta
per dodici mensilità.
3.
L'indennità di comparto è
ridotta o sospesa negli stessi casi di riduzione o sospensione previsti
per il
trattamento tabellare. Essa non è utile ai fini della
determinazione della base
di calcolo dell'indennità di fine servizio. L'istituzione della
indennità di
comparto non modifica le modalità di determinazione della base
di calcolo in
atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2,
commi 9 e
10 della legge n. 335 del 1995.
4.
L'indennità viene
corrisposta come di seguito indicato:
a) con decorrenza
dell'1.1.2002, nelle misure indicate
nella colonna 1 della tabella D allegata al presente CCNL;
b) con decorrenza
dal
1.1.2003, le misure di cui alla lett. a) sono incrementate degli
importi
previsti dalla colonna 2 della medesima tabella D; a tal fine vengono
prelevate
le corrispondenti risorse nell'ambito di quelle previste dall'art. 32
comma 1;
c) con decorrenza
31.12.2003, ed a valere per l'anno 2004, l'importo della
indennità di comparto
è corrisposto nei valori indicati nella colonna 4 della ripetuta
tabella D i
quali riassorbono anche gli importi determinati ai sensi delle lettere
a) e b);
a tal fine vengono prelevate le corrispondenti risorse stabili dalle
disponibilità dell'art. 31, comma 2.
5. Le quote di indennità di cui alle lettere b) e c) del comma 4, prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 31, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti.
Art. 34
Finanziamento
delle
progressioni orizzontali
1. Si conferma che
gli oneri
relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che
ha
beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali,
di cui
all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle
risorse
decentrate previste dall'art. 31, comma 2.
2. Gli oneri di
cui al comma
1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota
della
tredicesima mensilità.
3. Dalla data di
decorrenza
dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell'art. 31, comma
2,
vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.
4. Gli importi
fruiti per
progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio
per
qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria
superiore per
progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità
delle risorse
decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle
riclassificazioni;
la contrattazione decentrata definisce le finalità di
utilizzazione delle
predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori
progressioni orizzontali.
5. E' disapplicata
la
disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.
Art. 35
Integrazione
delle
posizioni economiche
1. Con decorrenza
dal
31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004, il numero delle posizioni
economiche
delle quattro categorie previste dal CCNL del 31.3.1999, è
integrato con la
previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui
valore
economico è indicato nella tabella C allegata al presente CCNL.
2. I criteri di
riferimento
da utilizzare per le selezioni sono quelli già indicati
nell'art. 5, comma 2,
lett. a) per la posizione economica A 5 e nella lett. d) per le
posizioni B7,
C5 e D6 .
3. Anche per il
finanziamento degli oneri conseguenti alle progressioni economiche di
nuova
istituzione, si conferma il vincolo di utilizzazione delle risorse di
cui
all'art. 31 comma 2.
CAPO II
COMPENSI, INDENNITA' E ALTRI BENEFICI ECONOMICI
Art. 36
Modifiche
all'art. 17 del
CCNL dell'1.4.1999
1. Il compenso per
l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
di cui all'art.
17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 può essere
determinato, in sede di
contrattazione decentrata, entro i seguenti valori annui lordi: da un
minimo di
€ 1.000 sino ad un massimo di € 2.000.
2. All'art. 17,
comma 2, è
aggiunta la seguente lettera:
i) Compensare le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; compensare, altresì, i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; compensare ancora le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; compensare, infine, le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile. L'importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi.
Art. 37
Compensi per
produttività
1. L'art. 18 del
CCNL
dell'1.4.1999 è sostituito dal seguente:
"1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa.
2. I compensi
destinati a incentivare la
produttività e il miglioramento dei servizi devono essere
corrisposti ai
lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di
valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al
livello di
conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi
strumenti di
programmazione degli enti.
3. La valutazione
delle
prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti
dirigenti nel
rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema
permanente di
valutazione adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali
previsto;
il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal
servizio di
controllo interno.
4. Non è
consentita la
attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla
base di
automatismi comunque denominati.
5. Per le Camere
di
Commercio le eventuali risorse rese disponibili dagli enti secondo la
disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. n), del CCNL dell'1.4.1999, devono
essere destinate al finanziamento della componente variabile collegata
al
risultato e alla valutazione della prestazione. Le ulteriori risorse
derivanti
dalla eventuale applicazione della disciplina dell'art. 15, comma 5,
del CCNL
dell'1.4.1999 sono rese disponibili, previa contrattazione decentrata
integrativa, per la incentivazione delle prestazioni e dei risultati
del
personale, previa analisi economico finanziaria delle iniziative di
ampliamento
o di miglioramento dei servizi che valuti l'incidenza degli oneri del
personale
connessi a tali iniziative."
Art. 38
Personale
distaccato alle
associazioni degli enti
1. Al personale
distaccato,
ai sensi dell'art. 271, comma 2, del D. Lgs. n.267 del 2000 presso gli
organismi nazionali e regionali delle autonomie locali, compete il
trattamento
economico previsto dall'art. 52, comma 2, lett. c) del CCNL del
14.9.2000 ivi
compresa la tredicesima mensilità e la indennità di
comparto disciplinata
dall'art. 33; i relativi oneri sono confermati a carico dell'ente di
appartenenza.
Art. 39
Dipendenti in
distacco
sindacale
1. Il comma 1
dell'art. 47
del CCNL del 14.9.2000, relativo alla tutela del trattamento economico
del
personale in distacco sindacale, è completato, prima del punto,
con la seguente
disciplina: "ivi comprese le quote della tredicesima mensilità,
nonché la
indennità di comparto disciplinata dall'art. 33."
2. Il comma 2
dell'art. 47
del CCNL del 14.9.2000 è integrato come segue: "In sede di
contrattazione
decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato
ai fini
dell'art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell'1.4.1999 e successive
modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla
progressione
economica orizzontale."
Art. 40
Straordinario
per
calamità naturali
1. Le risorse
finanziarie
formalmente assegnate agli enti, con i provvedimenti adottati per far
fronte
elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare
prestazioni
straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime
finalità, anche a favore del personale incaricato della
responsabilità di uno
posizione organizzativa.
2. La disciplina
del comma 1
trova applicazione con effetto dal gennaio 2002.
Art. 41
Indennità
di rischio
1. La misura della
indennità
di rischio di cui all'art. 37 del CCNL del 14.9.2000 è
rideterminata in € 30
mensili lorde, con decorrenza dal 31.12.2003.
Art. 42
Benefici
economici per
gli invalidi per servizio
1. L'art. 50 del
CCNL del
14.9.2000 è integrato come segue:
"2. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale che abbia conseguito il riconoscimento della invalidità con provvedimento formale successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. In tal caso la domanda può essere presentata dall'interessato o, eventualmente, dagli eredi, entro i successivi sessanta giorni, e il trattamento economico da prendere a base di calcolo corrisponde a quello dell'ultimo mese di servizio."
Art. 43
Tredicesima
mensilità
1. Il comma 5
dell'art. 3,
del CCNL del 5.10.2001 è così sostituito:
"Nel caso di
servizio
prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del
rapporto
di lavoro nel corso dell'anno, la tredicesima mensilità è
dovuta in ragione di
un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato e, per le frazioni di
mese, in
ragione di un trecentosessantacinquesimo per ogni giorno di servizio
prestato
nel mese, ed è calcolata con riferimento alla retribuzione
individuale mensile
di cui al comma 2 spettante al lavoratore nel mese contiguo a servizio
intero."
CAPO III
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
Art. 44
Disposizioni
per il
personale dell'Agenzia nazionale
per la gestione
dell'albo
dei segretari comunali e provinciali
1. Il personale
dell'Agenzia
nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e
provinciali,
inserito nel comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per
effetto
dell'art. 10, comma 1, del CCNQ 18.12.2002, è inquadrato, con
decorrenza dall'
1.1.2002, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di
classificazione
del comparto delle regioni e delle autonomie locali, previsti
dall'allegato A
del CCNL del 31.3.1999.
2. Le risorse per
le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
di cui all'art.
31 del presente CCNL, presso l'Agenzia, sono costituite da quelle
già destinate
nell'anno 2003 alla contrattazione decentrata integrativa secondo la
disciplina
del CCNL precedentemente applicato e sono integrate con le
modalità stabilite
dall'art. 32 del presente CCNL, secondo le decorrenze ivi previste.
ART. 45
Conferma di
discipline
precedenti
1. Per quanto non
previsto
nel presente CCNL, e in attesa della sottoscrizione del testo unificato
delle
disposizioni contrattuali del comparto, restano confermate, ove non
disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di
lavoro già
stipulati dal 6.7.1995 al 5.10.2001. E', in via esemplificativa,
confermata la
disciplina dell'art. 17 del CCNL del 6.7.1995 sull'orario di lavoro e
sulla
relativa quantificazione in 36 ore settimanali; dell'art. 18 del CCNL
del
6.7.1995 e successive modificazioni e integrazioni; tutte le altre
disposizioni
contrattuali in materia di orario e sue articolazioni e tutele ivi
compreso
l'art. 22 del CCNL dell'1.4.1999 e gli artt. 22, 23, 24 e 38 del CCNL
del
14.9.2000.
2. E' confermata,
anche per
il quadriennio 2002-2005, la disciplina dell'art. 23 del CCNL
dell'1.4.1999,
relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso
l'impegno degli
enti per un finanziamento annuale delle relative attività con
risorse
finanziarie non inferiori all'1% della spesa del personale.
Art. 46
Personale
addetto alle
case da gioco
1. Al personale
dipendente
dagli enti locali addetto alle case da gioco si applicano i benefici
economici
derivanti dal presente contratto. E', comunque, fatto salvo il
trattamento
economico nelle componenti e nella dinamica a qualunque titolo vigente,
in
considerazione della particolare professionalità di tale
personale non
rientrante nei compiti di istituto propri degli enti.
Art. 47
Personale
dipendente dal
comune di Campione d'Italia
1. I benefici
economici
previsti dal presente contratto per i dipendenti del comparto
Regioni-Autonomie
locali di applicano anche ai dipendenti del comune di Campione d'Italia.
NOTA A VERBALE DELL'ARAN
Con riferimento
all'ultimo
periodo dell'art. 30, comma 3, si precisa che al personale in servizio
all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS,
verrà
applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente
alla misura
della indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre
2002, che
continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute
previdenziali
secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il
suddetto
personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale
sullo stipendio
tabellare è utile ai fini della indennità premio di fine
servizio.
Dichiarazione congiunta n. 1
Le parti
concordano
nell'affermare che le iniziative selettive degli enti per favorire lo
sviluppo
professionale del personale attraverso i passaggi interni alla
categoria
superiore, sono tutte riconducibili alla disciplina dell'art. 4 del
CCNL del
31.3.1999. Le diverse espressioni utilizzate come: concorsi interni,
selezioni
interne, passaggi interni, ecc, sono da ritenere come equivalenti anche
quando
dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una
professionalità acquisibile esclusivamente dall'interno. La
espressione
formalmente corretta deve essere individuata in quella utilizzata nella
rubrica
del citato art. 4: "progressione verticale nel sistema di
classificazione". Le parti concordano anche nel ritenere che la
regolazione e la attuazione delle "progressioni verticali" debbano
essere ricomprese nella attività di gestione di diritto comune
secondo la disciplina
dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs.n.165
del 2001.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti
concordano
nell'affermare che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei
contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia
nozione di
"attività di gestione delle risorse umane" affidate alla
competenza
dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante
adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri
del privato
datore di lavoro, secondo la disciplina dell'art. 5, comma 2, del
d.lgs. n. 165
del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle
relazioni
sindacali.
Dichiarazione congiunta n. 3
Le parti assumo
l'impegno di
avviare, entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente
CCNL, il
confronto per l'esame del testo unificato delle vigenti disposizioni
contrattuali predisposto dall'ARAN.
Dichiarazione congiunta n. 4
Le parti
concordano
sull'opportunità di sensibilizzare gli enti del comparto
affinché adottino
tutte le iniziative, nel rispetto di quanto espressamente previsto
dall'art.10,
comma 7, del CCNQ del 7.8.1998, affinché i diversi livelli di
relazioni
sindacali previsti dalla vigente contrattazione collettiva nazionale si
svolgano al di fuori dell'orario di lavoro, in modo da assicurare il
corretto
svolgimento delle relazioni sindacali stesse, evitando ogni possibile
ricaduta
negativa connessa alla fruibilità delle prerogative sindacali.
Dichiarazione congiunta n. 5
Le parti
concordano sulla
necessità che le unioni di comuni, come entità
istituzionali autonome, diano
piena attuazione alla disciplina del CCNQ del 7.8.1998 in particolare
per gli
aspetti relativi alla quantificazione e utilizzazione del monte ore dei
permessi sindacali di ente.
Dichiarazione congiunta n. 6
Le parti
concordano nel
ritenere che, con riferimento al personale assunto con rapporto a
termine,
sulla base di fonti legislative speciali nazionali o regionali, gli
oneri
relativi ad eventuali prestazioni aggiuntive o alla applicazione di
istituti
tipici del salario accessorio debbano trovare copertura nelle risorse
assegnate
dalle predette fonti legislative ovvero attraverso un adeguato
finanziamento a
carico del bilancio degli enti interessati nel rispetto dei relativi
equilibri
e a condizione che sussista la necessaria capacità di spesa.
Dichiarazione congiunta n. 7
Le parti
confermano
l'impegno comune ad assumere ogni utile iniziativa per definire
consensualmente
la disciplina relativa alla istituzione del fondo per la previdenza
complementare per il personale dei comparti delle regioni e delle
autonomie
locali e del servizio sanitario nazionale.
Dichiarazione congiunta n. 8
Le parti
condividono
l'esigenza di garantire parità di equilibrio economico nei
confronti dei
dipendenti impegnati sulle medesime posizioni di lavoro e con analoghe
professionalità.
A tal fine
assumono
l'impegno di valutare la praticabilità di soluzioni perequative
del trattamento
economico in atto, anche in sede dei prossimi rinnovi contrattuali,
perché si
pervenga al conseguimento del risultato condiviso, con la necessaria
gradualità.
Dichiarazione congiunta n. 9
Con riferimento
alla
disciplina dell'art. 5, le parti concordano nel ritenere che la
eventuale
iniziativa riconosciuta alle "associazioni nazionali rappresentative
degli
enti" per la attivazione della contrattazione decentrata territoriale,
deve intendersi riconosciuta anche alle articolazioni territoriali
delle
medesime associazioni nazionali, ove esistenti e operative.
Dichiarazione congiunta n. 10
Le parti
concordano
nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale
distaccato
a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione
uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale
cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di
fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni
demografiche. Il
predetto articolo prende in considerazione, quindi,disciplinandola
compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la
unitarietà e
la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le
proprie
prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due
datori di
lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in
cui un
dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi
dell'art. 53
del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Dichiarazione congiunta n. 11
Con riferimento al
contenuto
dell'art. 14, comma 7, le parti prendono atto che la espressione
secondo la
quale "i relativi oneri sono a carico delle risorse per la
contrattazione
decentrata dell'ente di appartenenza", per gli effetti relativi alla
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative,
non ha
inteso in alcun modo innovare la attuale disciplina sul finanziamento
delle
stesse posizioni organizzative che resta confermata secondo le vigenti
previsioni dall'art. 11 del CCNL del 31.3.1999 (per gli enti senza
dirigenza) e
dall'art. 17, comma 2, lett. c) (per gli enti con dirigenza).
Dichiarazione congiunta n. 12
Con riferimento al
contenuto
dell'art. 15, le parti concordano nell'affermare che la disciplina ivi
prevista
ha come destinatari tutti gli enti del comparto delle regioni e delle
autonomie
locali che non abbiano personale con qualifica dirigenziale.
Dichiarazione congiunta n. 13
Con riferimento
alla
disciplina dell'art. 19, le parti concordano nell'affermare che gli
oneri
relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del
"personale
comandato" (la cui nozione implica l'utilizzo di un lavoratore
nell'interesse
dell'ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico degli
enti che
utilizzano il lavoratore.
Gli oneri possono
essere
sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all'ente titolare
del
rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli
enti
interessati. Per gli istituti tipici del salario accessorio, trova
applicazione
la disciplina vigente nell'ente utilizzatore.
Dichiarazione congiunta n. 14
Con riferimento
alla
disciplina dell'art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che
l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del
personale
collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di
classificazione,
per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal
presente CCNL al
personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di
accesso
dall'esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del
CCNL medesimo
e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.
Questo incremento
specifico
deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra
l'incremento
stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3,
rispetto a
quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale
retributivo,
(C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11
mensili
ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre
aggiungersi la
quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in
pratica, in una
corrispondente rideterminazione dell'importo già in godimento a
titolo di
progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso
importo
determina anche un altrettanto corrispondente aumento del "fondo per le
progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 del CCNL
dell'1.4.1999.
Per le stesse
motivazioni
anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate
con
effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il
costo
complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o
che saranno
effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà
essere
calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui
deve aggiungersi
la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico
delle risorse
decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.
Dichiarazione congiunta n. 15
Con riferimento
alla
disciplina dell'art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che
il
termine "attualmente" debba essere riferito alla data di
sottoscrizione definitiva del CCNL. L'assegno ad personam, pertanto,
per il
differenziale di I.I.S. deve essere riconosciuto a tutto il personale
in
servizio alla predetta data che avesse comunque acquisito il valore
superiore
della I.I.S. corrispondente alle posizioni di accesso B3 e D3.
Dichiarazione congiunta n. 16
Con riferimento
alla
disciplina dell'art. 29, comma 4, le parti concordano nel ritenere che
l'assegno personale non riassorbibile attribuito al personale della
categoria B
con posizione iniziale in B3, per la conservazione del differenziale
della
I.I.S., debba essere correttamente conservato per il solo periodo di
permanenza
nella medesima categoria B su qualunque posizione di sviluppo
economico.
L'assegno cessa di essere corrisposto in caso di progressione verticale
in
categoria C.
Dichiarazione congiunta n. 17
Con riferimento
alla
disciplina dell'art. 31, relativa alla quantificazione delle risorse
decentrate, le parti concordano nell'affermare che gli enti che abbiano
sottoscritto contratti decentrati integrativi relativi all'anno 2003
prima
della sottoscrizione del presente CCNL, per definire i criteri e le
condizioni
per dare applicazione alla disciplina dell'art. 5 del CCNL del
5.10.2001,
debbano correttamente e legittimamente rispettare gli impegni assunti e
dare,
di conseguenza, piena applicazione agli accordi stipulati.
Dichiarazione congiunta n. 18
Con riferimento
alla
disciplina dell'art. 31, comma 2, le parti concordano nel ritenere che
le
disposizioni contrattuali citate come fonte di finanziamento delle
risorse
decentrate stabili conservano la loro efficacia anche per gli anni
successivi
al 2003 per eventuali ulteriori incrementi delle medesime risorse, nel
rispetto
delle relative specifiche prescrizioni. Tra queste disposizioni sono
ricomprese: l'art. 15, comma 1, lett. i) (economie per riduzione posti
di
dirigente) e l) (risorse del personale trasferito) del CCNL
dell'1.4.1999; art.
4, comma 2, (recupero ria e assegni personali) del CCNL del 5.10.2001.
Dichiarazione congiunta n. 19
Con riferimento
alla
disciplina dell'art. 31, comma 2, le parti concordano nel chiarire che
le
risorse calcolate con riferimento all'anno 2003 devono intendersi,
naturalmente, al netto degli importi già destinati, fino a tutto
il 2003
compreso, al finanziamento di altri istituti stabili secondo la vigente
disciplina contrattuale. Diversamente si produrrebbe un
ingiustificato
aumento degli oneri a carico dei bilanci degli enti. Pertanto non
entrano
nel computo delle predette risorse le somme utilizzate per il pagamento
delle
seguenti voci retributive:
a) progressione
economica nella categoria, le cui risorse
continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma
2, del
CCNL dell'1.4.99;
b) retribuzione di
posizione
e di risultato, limitatamente agli enti con dirigenza, le cui risorse
continuano a far parte dello specifico fondo di cui all'art. 17, comma
2, lett.
c) del CCNL dell'1.4.99;
c) incremento
indennità del
personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7,
secondo
periodo, del CCNL del 14.9.2000 e art. 6 del CCNL del 5.10.2001;
d) quota di
incremento della
indennità di comparto per l'anno 2003, di cui all'art. 33, comma
4, lett. b)
del presente CCNL;
e) quota degli
oneri per la
riclassificazione del personale secondo il CCNL del 31.3.1999 (art. 7,
comma
7).
Dichiarazione congiunta n. 20
Con riferimento
alla
disciplina per l'incremento delle risorse decentrate di cui all'art.
32, commi
1, 2, 6 e 7, le parti concordano che le somme corrispondenti alle
diverse
percentuali ipotizzate devono essere calcolate e rese disponibili come
valore
annuale e quindi con riferimento all'intero anno 2003, ove sussistano
le
condizioni e i requisiti prescritti. Le predette somme concorrono, nel
medesimo
anno 2003, alla quantificazione delle altre risorse decentrate
disponibili nel
medesimo anno secondo la previgente disciplina; di fatto saranno
trasferite,
come una tantum, sulle risorse dell'anno 2004, stante la
impossibilità materiale
di utilizzazione nel corso del 2003 e si aggiungeranno (come una
tantum) a
quelle di identica derivazione pertinenti al medesimo anno;
contribuiranno, in
via prioritaria, alla copertura degli oneri del 2003 derivanti dal
pagamento
della seconda quota della indennità di comparto. Dal 2004
troverà anche piena
attuazione la disciplina dell'art. 31.
Dichiarazione congiunta n. 21
Con riferimento
alla
disciplina dell'art. 32, le parti concordano nel ritenere che il
periodo
temporale da considerare per l'accertamento del possesso dei requisiti
di
bilancio indicati nei commi 3, 4 e 5 debba essere individuato nell'anno
2001,
in coerenza con analoghe previsioni contrattuali.
Dichiarazione congiunta n. 22
Con riferimento
disciplina
dell'art. 34, comma 5, le parti concordano nel ritenere che, per gli
enti che
abbiano sottoscritti accordi decentrati secondo l'art. 5 del CCNL del
5.10.2001, trova applicazione la clausola derogatoria prevista dal
comma 8,
dello stesso art. 5 a decorrere dall'anno di riferimento dell'accordo.
Dichiarazione congiunta n. 23
Le parti
concordano nel
ritenere che la disciplina contrattuale relativa alla aspettativa non
retribuita per dottorato di ricerca, prevista dall'art. 12 del CCNL del
14.9.2000, sia stata integrata, in senso migliorativo, dall'art. 52,
comma 57,
della legge n. 448/2001 attraverso il riconoscimento di un più
ampio diritto
alla fruizione anche di una aspettativa retribuita, sempre per
dottorato di
ricerca e che tale integrazione non è in alcun modo in contrasto
con la sempre
vigente previsione contrattuale. Gli enti, pertanto, accolgono le
istanze dei
propri dipendenti ove sia accertata la sussistenza delle condizioni
prescritte
dal legislatore.
Dichiarazione congiunta n. 24
Le parti
concordano nel
ritenere che per il primo inquadramento del personale trasferito agli
enti nel
periodo dal gennaio 2002 al dicembre 2003, debbano essere applicati i
medesimi
criteri previsti dal Titolo II del CCNL del 5.10.2001, con gli
adeguamenti resi
necessari dalle novità introdotte dal presente CCNL.
Devono intendersi,
in
particolare, confermati i criteri di equiparazione tra le posizioni
giuridiche
acquisite nell'ente di provenienza e quelle corrispondenti nell'ente
ricevente
secondo le previsioni dell'art.27, commi 1 e 4, del CCNL 5.10.2001.
Sui punti di
seguito
indicati l'orientamento condiviso delle parti può essere
così riassunto:
Incrementi
contrattuali
a) il personale
inquadrato dopo il gennaio 2002 conserva
il valore dell'incremento stipendiale e della eventuale
indennità di
amministrazione già acquisiti nell'amministrazione di
provenienza; dal gennaio
2003 matura l'incremento stipendiale previsto dal presente CCNL;
b) il personale
inquadrato
dopo il gennaio 2003 conserva gli incrementi contrattuali (per
stipendio e per
eventuale indennità di amministrazione) già acquisiti
nell'amministrazione di
provenienza con effetto dell'1.1.2002 e dall'1.1.2003;
c) è
esclusa, in ogni caso,
la duplicazione dei benefici contrattuali.
Determinazione del trattamento economico di primo inquadramento
a) si sommano tutte le
voci già previste dall'art. 28,
commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001 negli importi annui, compresa la
tredicesima ove dovuta, acquisiti nell'ente di provenienza al momento
della
decorrenza dell'inquadramento;
b) si sommano
tutte le voci
retributive previste nell'ente ricevente nei valori annui vigenti alla
stessa
data del primo inquadramento, compresa la tredicesima ove dovuta;
questa somma
ricomprende anche i valori annui della nuova indennità di
comparto;
c) se dalla
sottrazione del
valore b) al valore a) dovesse risultare un valore differenziale
positivo, si
riconosce al lavoratore un assegno personale non riassorbibile; se il
valore
differenziale risultasse negativo, si conferma integralmente il
trattamento
economico correlato all'inquadramento.
Le parti concordano nel ritenere che analoghi criteri possano essere utilizzati dagli enti in sede di inquadramento di personale trasferito, anche volontariamente, da pubbliche amministrazioni anche di diverso comparto.
Dichiarazione congiunta n. 25
Le parti
concordano che
nell'ambito dei lavori della Commissione paritetica per il sistema di
classificazione di cui all'art. 12, saranno prese in considerazione
anche le
conseguenze derivanti da pronunce giurisprudenziali che abbiano inciso
sull'inquadramento del personale.
DICHIARAZIONE A VERBALE C.S.A.
Il CSA rileva che
lo sforzo
posto in essere in questa tornata contrattuale per un adeguato recupero
del
potere d'acquisto delle retribuzioni a seguito dei processi inflattivi
in atto,
risulta ancora insufficiente e pertanto nella successiva fase di
rinnovo per il
biennio 2004-2005, si dovranno conseguire ulteriori incrementi
retributivi
rispetto all'inflazione programmata dal Governo.
In merito alla
parte
normativa si critica la pochezza delle questioni affrontate e stante la
complessità delle questioni aperte sui tavoli contrattuali degli
Enti, il CSA
ritiene necessario:
Dare certezza ai
tempi di
lavoro della Commissione istituita per la rivisitazione
dell'ordinamento
professionale;
Rafforzare il Capo
III Area
di Vigilanza con particolare riferimento alla mancata specifica
sull'ordinamento professionale;
Valorizzare le
professionalità dell'Area Educativo Scolastica richiamando la
vigente normativa
nazionale in materia di Docenza;
Rafforzare i
criteri
oggettivi nell'assegnazione e pesatura delle Posizioni organizzative;
Fornire alle
Regioni
specifici elementi di indirizzo per l'individuazione di ulteriori e
diversi
criteri per le alte professionalità;
Assicurare il
compenso
legato alla produttività di cui all'art. 37 comunque a tutto il
personale e
nell'ambito del lavoro ordinario al fine di elevare i livelli di
produttività;
Elevare la quota
destinata
alla formazione all'1,5% del monte salari.
Il CSA inoltre
ribadisce che
gli Enti debbono adottare tutte le misure atte a dare adeguata
valorizzazione
alle professionalità attualmente presenti nelle posizioni
infracategoriali D3 e
B3 riconosciute nell'ambito ordinamentale dell'Ente in relazione al
CCNL 31/3/1999.
In particolare per
la
categoria D3 si debbono ricercare soluzioni economiche riconducibili
alla piena
applicazione dell'art. 17/2° lett f) del CCNL del 1.4.1999 o
dell'art. 8 del
CCNL del 31.3. 1999.
Unitamente a
ciò si deve
procedere celermente alla dissolvenza della categoria A anche mediante
processi
di riqualificazione del personale interessato che consentano una
sostanziale
equiparazione dell'attuale ordinamento degli Enti Locali a quello degli
altri
comparti.
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE C.S.A.
Il Coordinamento
Sindacale
Autonomo, nel confermare la Dichiarazione a verbale presentata
unitamente
all'ipotesi di accordo del 16 ottobre 2003 esprime, con la stipula del
CCNL del
Comparto Regioni e Autonomie Locali la seguente
DICHIARAZIONE A
VERBALE
Si sottolinea
l'esigenza di
affrontare la trattazione, nell'ambito della Commissione bilaterale
prevista
all'art. 12, di un articolato specifico riservato ai professionisti
degli enti
pubblici, anche in virtù dell'esplicita previsione contenuta
nell'art. 40 del
D.Lgs. 165/2001 ove si prevede che "per le figure professionali che, in
posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di
direzione o che
comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca
sono
stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di
comparto".
Ciò anche
in ossequio alla
disciplina prevista dall'art. 2095 del Codice Civile come modificato
dalla
Legge 13 maggio 1985 n. 190
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE Di.C.C.A.P.
Il Di.C.C.A.P. ,
considerato
che:
pur in presenza
del
riconoscimento di alcune richieste specifiche avanzate per conto della
Polizia
Locale e dei dipendenti le Camere di Commercio, non può non
denunciare
l'insufficienza del tavolo contrattuale unico per affrontare e
risolvere le
questioni legate alle suddette professioni.
Si ritiene,
pertanto, di
firmare il presente contratto ribadendo comunque la necessità di
individuare
specifiche aree di contrattazione relative ai settori sopra richiamati.
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE Di.C.C.A.P.
Di.C.C.A.P: questa
organizzazione sindacale, ritenendo che il presente contratto, come i
precedenti del comparto delle autonomie locali, si applichino, per
effetto
della legge 165/01 ai dipendenti delle associazioni fra camere di
commercio e
delle aziende speciali delle stesse, anche in considerazione che le
prime sono
finanziate con fondi pubblici a bilancio negli enti camerali stessi e
le
seconde hanno bilanci indissolubilmente legati a quelli dei medesimi
enti, si
riserva di agire in ogni sede nei confronti di qui datori di lavoro che
non
diano corretta applicazione alle norma contrattuali.
Questa
organizzazione
sindacale rilevato che nel presente contratto nulla è previsto,
per i
dipendenti delle camere di commercio, circa la specifica
modalità di calcolo
dell'indennità di anzianità, per la parte accessoria
quiescibile e
pensionabile, in particolare delle posizioni organizzative, si ritiene
libera
di agire in ogni sede a tutela dei legittimi diritti dei dipendenti
camerali.
L'istituzione
dell'indennità
di comparto, evidenzia ancor più la sperequazione a sfavore dei
giovani
neoassunti all'interno del personale camerale dovuta alla disomogenea
distribuzione della specifica indennità prevista per le camere
di commercio.
Questa organizzazione invita la controparte a superare il contenzioso
in atto
individuando idoneo strumento per riconoscere e valorizzare la
conclamata
specificità professionale del personale camerale.
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE USAE
USAE: questa
Confederazione,
pur lamentando l'inadeguata quantizzazione dell'aumento salariale, che
in
realtà non copre l'effettivo deprezzamento del valore della vita
rispetto alla
differenza di acquisto tra lira ed euro, apprezza lo sforzo fatto
dall'Agenzia
al fine di perequare i diversi CCNL restringendo così la forbice
relativa al
divario tra questi. Ciò nonostante, lamenta, ancora una volta,
la mancata
concessione della specifica contrattazione relativa all'Area di
vigilanza e si
riserva di intervenire, a prò della specifica categoria, nel
corso delle
riunioni dell'apposita Commissione prevista dall'art. 12 di questi
accordi.
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE USAE
USAE: sulla base
dell'ordinamento professionale esistente, pur nella logica
condivisibile di
valorizzare le esperienze acquisite nell'ente, al fine di evitare un
ingiustificato appiattimento professionale, si dichiara quanto segue:
- relativamente a
D3
acquisito come categoria di ingresso (concorsi espletati dall'ente)
s'impone
come irrinunciabile il riconoscimento di un valore giuridico;
- di conseguenza,
in
qualsiasi tipo di selezione finalizzata ad incarichi o altro, occorre
tener in
adeguata considerazione tale requisito identificabile comunque come
punteggio
aggiuntivo rispetto ad altri dipendenti diversamente collocati nella
categoria
D.
firmato
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL
Con riferimento
alla
disciplina dell'art. 32, comma 7, le Organizzazioni sindacali
confederali CGIL
FP– CISL FPS – UIL FPL, unitariamente concordano nel ritenere che negli
enti
ove la entità delle risorse disponibili in base alla percentuale
dello 0,20%
del monte salari del 2001 (nel rispetto delle condizioni prescritte)
non ne
consenta la utilizzazione per la incentivazione degli incarichi di alta
professionalità in quanto inferiori al valore minimo previsto
dal CCNL, le
medesime risorse, costituendo integrazione di quelle destinate
all'incremento
del trattamento accessorio del personale, debbano essere inserite tra
quelle
decentrate stabili (art. 31, comma 2) per essere utilizzate sia per il
completamento del finanziamento della indennità di comparto sia
per ulteriori
finalità di incentivazione secondo la disciplina adottata in
sede di
contrattazione decentrata integrativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL
Le Organizzazioni
sindacali
confederali CGIL FP– CISL FPS – UIL FPL, alla luce della formulazione
letterale
del testo contrattuale, unitariamente ribadiscono che la intera
disciplina
dell'art. 10 sulla valorizzazione delle alte professionalità ha
carattere di
generalità e trova, quindi, applicazione nei confronti di tutti
gli enti del
comparto.
CGIL
FP
CISL
FPS
UIL
FPL
DICHIARAZIONE A VERBALE USAE
L'USAE nel firmare
il CCNL
ribadisce la propria insoddisfazione per quanto riguarda
l'insufficiente e
troppo generica normativa contrattuale in materia di disciplina delle
attività
implicati l'iscrizione agli albi professionali.
A tal proposito il
sindacato
fa presente che, su questo argomento, non sono più accettabili
né rinvii, né
altre normative contrattuali generiche e pertanto auspica che, in sede
di
Commissione paritetica ARAN-OO.SS. si giunga alla piena, corretta e
definitiva
applicazione di quanto disposto dal Parlamento con le seguenti leggi:
1- Legge n. 59 del
15 marzo
1997 che all'art. 11 – comma 4 – lettera d così, tra l'altro
recita:
"...d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti ............, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgono qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca".
2- Decr.
Legs. n. 165 del 30 marzo 2001 che, all'art.40 ultimo periodo del comma
2
recita: "Per le figure professionali che, in posizione di elevata
responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione
ad albi oppure tecnico-scientifici e di ricerca, sono stabilite
discipline
distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto".
3- Legge n. 145
del 19
giugno 2002 che con l'art. 7 aggiunge al suddetto comma 2 dell'art. 40
del D.L.
165: "I professionisti degli enti pubblici, già appartenenti
alla X
qualifica funzionale, i ricercatori e i tecnologi degli enti di
ricerca,
compresi quelli dell'ENEA, costituiscono, senza alcun onere aggiuntivo
di spesa
a carico delle amministrazioni interessate, unitamente alla dirigenza,
in
separata sezione, un'area di contrattazione autonoma, nel rispetto
della distinzione
di ruoli e funzioni".
L'USAE, infine,
ribadisce
anche in questa sede, che, per una maggiore chiarezza contrattuale e
per il
pieno e corretto rispetto della volontà espressa, e più
volte confermata, dal
legislatore, è necessaria una specifica contrattazione per i
professionisti,
data la loro specificità per la prestazione di "lavoro
intellettuale", specificità chiaramente riconosciuta dal codice
civile.
Il Segretario
Generale USAE
Adamo Bonazzi
ALLEGATO
Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 1
Disposizioni di
carattere
generale
1. I
princìpi e i contenuti
del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli
obblighi
di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il
corretto adempimento
della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il
personale
militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia
penitenziaria,
nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello
Stato - si
impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio.
2. I contratti
collettivi
provvedono, a norma dell'art. 54, comma 3, del decreto legislativo 30
marzo
2001, n. 165, al coordinamento con le previsioni in materia di
responsabilità
disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme
di
responsabilità dei pubblici dipendenti.
3. Le disposizioni
che
seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano
applicabili norme
di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente
disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi
enunciati
dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere
integrate
e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi
dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2
Principi
1. Il dipendente
conforma la
sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la
Nazione con
disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento
e imparzialità
dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente
assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla
cura
dell'interesse pubblico che gli è affidato.
2. Il dipendente
mantiene
una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni
o
svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni,
anche solo
apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna
attività che
contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si
impegna ad
evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto
dell'orario
di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di
energie allo
svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo
più
semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le
responsabilità
connesse ai propri compiti.
4. Il dipendente
usa e
custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non
utilizza
a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.
5. Il
comportamento del
dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i
cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne
ostacola l'esercizio
dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui
abbiano
titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte
le notizie e
informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione
e i
comportamenti dei dipendenti.
6. Il dipendente
limita gli
adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli
indispensabili e
applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività
amministrativa,
agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle
attività
loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in
vigore.
7. Nello
svolgimento dei
propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni
tra
Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze,
favorisce
l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità
territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai
cittadini
interessati.
Art. 3
Regali e altre
utilità
1. Il dipendente
non chiede,
per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di
festività, regali o
altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti
che abbiano
tratto o comunque possano trarre benefìci da decisioni o
attività inerenti
all'ufficio.
2. Il dipendente
non chiede,
per sé o per altri, né accetta, regali o altre
utilità da un subordinato o da
suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o
altre
utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto
grado, o
conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.
Art. 4
Partecipazione
ad
associazioni e altre organizzazioni
1. Nel rispetto
della
disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica
al
dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed
organizzazioni,
anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo
svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di
partiti politici
o sindacati.
2. Il dipendente
non
costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed
organizzazioni, né li
induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.
Art. 5
Trasparenza
negli
interessi finanziari.
1. Il dipendente
informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di
collaborazione in
qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio,
precisando:
a) se egli, o suoi
parenti entro il quarto grado o
conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui
ha avuto
i predetti rapporti di collaborazione;
b) se tali
rapporti siano
intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in
attività o
decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui
affidate.
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.
Art. 6
Obbligo di
astensione
1. Il dipendente
si astiene
dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che
possano coinvolgere
interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o
conviventi; di
individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia
causa
pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di
individui od
organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente;
di enti,
associazioni anche non riconosciute, comitati, società o
stabilimenti di cui
egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene
in ogni
altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
Sull'astensione decide
il dirigente dell'ufficio.
Art. 7
Attività
collaterali
1. Il dipendente
non accetta
da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre
utilità per
prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri
compiti
d'ufficio.
2. Il dipendente
non accetta
incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che
abbiano, o
abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in
decisioni o
attività inerenti all'ufficio.
3. Il dipendente
non
sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.
Art. 8
Imparzialità
1. Il dipendente,
nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la
parità di
trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con
l'amministrazione da
cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno
prestazioni che
siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.
2. Il dipendente
si attiene
a corrette modalità di svolgimento dell'attività
amministrativa di sua
competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione,
ancorché
esercitata dai suoi superiori.
Art. 9
Comportamento
nella vita
sociale
1. Il dipendente
non sfrutta
la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere
utilità che non gli
spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali
nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa
altrimenti intendere, di
propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere
all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 10
Comportamento
in servizio
1. Il dipendente,
salvo
giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti
il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Nel rispetto
delle
previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di
lavoro a
quelle strettamente necessarie.
3. Il dipendente
non
utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per
ragioni di
ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche
dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi
di
trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi
compiti
d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee
all'amministrazione.
4. Il dipendente
non accetta
per uso personale, né detiene o gode a titolo personale,
utilità spettanti
all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni
di
ufficio.
Art. 11
Rapporti con il
pubblico
1. Il dipendente
in diretto
rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di
ciascuno e
fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al
comportamento proprio
e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche
egli
rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia
tenuto
motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o
la mancanza di
tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e
risponde
sollecitamente ai loro reclami.
2. Salvo il
diritto di
esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti
sindacali
e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche
che vadano
a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene
informato
il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.
3. Il dipendente
non prende
impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o
altrui inerenti
all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia
nell'amministrazione o
nella sua indipendenza ed imparzialità.
4. Nella redazione
dei testi
scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un
linguaggio
chiaro e comprensibile.
5. Il dipendente
che svolge
la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce
servizi al
pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e
di quantità
fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si
preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di
consentire agli utenti
la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle
modalità
di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
Art. 12
Contratti
1. Nella
stipulazione di
contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a
mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette
ad alcuno
utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o
aver facilitato la
conclusione o l'esecuzione del contratto.
2. Il dipendente
non
conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto,
fornitura,
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia
stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso
in cui
l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio,
finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia
concluso
contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal
partecipare
all'adozione delle decisioni ed alle attività relative
all'esecuzione del
contratto.
3. Il dipendente
che stipula
contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel
biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed
assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto
il
dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle
situazioni di
cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto
il
dirigente competente in materia di affari generali e personale.
Art. 13
Obblighi
connessi alla
valutazione dei risultati
1. Il dirigente ed
il
dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le
informazioni
necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti
dall'ufficio
presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con
particolare
riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento
dell'attività
dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di
trattamento tra le
diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici,
specie
per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle
procedure; osservanza
dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita
risposta a
reclami, istanze e segnalazioni.