LA CONTRORIFORMA MORATTI
LEGGE N. 53 DEL 28 MARZO 2003

INTRODUZIONE
Tutti i tentativi di riforma della scuola superiore - riforma Gui, Malfatti e Falcucci - dal 1968 fino alla riforma Berlinguer del 1997 – sono falliti sotto i colpi della contestazione studentesca e del corpo docenti. Questa controriforma è la più pericolosa perché vuole azzerare decenni di studi e sperimentazioni per riportarci alla scuola fascista e classista di Gentile.
La controriforma Moratti è una legge delega, vale a dire il Parlamento ha autorizzato il Consiglio dei Ministri a proporre un disegno di legge. Il Governo ha voluto costruire la riforma della scuola senza discutere e far partecipare il Parlamento e tutto il paese.
La controriforma ha la sua applicazione concreta con i decreti attuativi  che saranno efficaci solo dopo l’approvazione di provvedimenti che stanzino le risorse; il governo cioè deve approvare delle leggi di spesa per dare la necessaria copertura finanziaria, a meno che il ministero dell’istruzione non abbia fondi propri.
La prima parte della controriforma è stata avviata nel 2004 e i fondi sono stati trovati grazie ai tagli al personale docente e non docente nelle scuole a metà gennaio 2005 è stato presentato il decreto attuativo per il ciclo delle superiori che ne prevede l’attuazione già dal biennio 2006/2007. Questa riforma danneggia la scuola pubblica favorendo quella privata.
Il progetto governativo é volto a impoverire la scuola nel suo complesso senza nessuna attenzione per gli aspetti didattici e progettuali, con una progressiva ma costante riduzione di fondi, a fronte invece di un esplicito storno di fondi statali a vantaggio della scuola privata.
Nella scuola secondaria gli effetti della riforma sui livelli occupazionali saranno devastanti: su un organico di 240 mila docenti si stima che la riduzione dell’annualità e del monte ore comporterà dalle 89 mila alle 104mila e cinquecento cattedre in meno e un ulteriore perdita di circa 20 mila posti fra gli ATA, senza contare che l’attività didattica potrà essere assegnata dai presidi anche ad “esperti” con contratto privato. Naturalmente i primi a pagare questa ristrutturazione saranno i lavoratori precari, già penalizzati dai tagli organici e alle supplenze imposti dalle ultime finanziarie.
Questo è un chiaro intento di impoverire la scuola pubblica perché non c’è giustificazione nel voler ridurre gli insegnanti con la scusa della regressione demografica. In Lombardia per l’a.s. 2004-2005 ci sono 783 insegnanti in meno a fronte di 2000 iscritti in più

LE RIFORME SCOLASTICHE

Gentile (periodo fascista) L’aveva concepita come riforma liberale della scuola. Il suo scopo era di cristallizzare la struttura classista della scuola.

Bottai: La riforma Bottai (Carta della scuola), non applicata entra in vigore dal 1945 solo per la scuola media: esame d’ammissione dopo l’elementare, accanto alla scuola senza sbocchi (avviamento commerciale). Rimarrà fino al 1961.

Dal 1945 al 1961 dibattito sull’unificazione della scuola dagli 11 ai 14 anni.

 La riforma Fanfani del 1962

Democratica ma ancora classista, approvata dall’allora centrosinistra (DC, socialisti etc.) e, dialetticamente, dal Pci.
Nasce la scuola media unificata , non più separazione tra avviamento e scuola media con il latino che preparava alle superiori e si eleva l’età dell’obbligo scolastico a 13 anni.

1968 l’asilo si trasforma in scuola materna con orientamenti didattici e pedagogici

1991 nella scuola elementare non c’è più il maestro unico. Nasce il gruppo di maestri che si dividono i compiti

La riforma Berlinguer-De Mauro (Legge 59/97 e successivi regolamenti)

L’autonomia scolastica introdotta dalla riforma Berlinguer nel 1997 è il principale strumento di attuazione della riforma Moratti.
E’ uno strumento formidabile per la realizzazione del disegno di dividere e mettere in competizione tra loro le singole scuole,  sulla via della loro totale privatizzazione.
Cos’è, infatti, questa trasformazione delle scuole statali in imprese con cui le famiglie e gli studenti stipulano un contratto sulla base del Piano dell’offerta formativa (DPR 275/99), se non la privatizzazione della scuola pubblica?
Una privatizzazione che si realizza nell’imporre alle scuole il modello privato del "mercato", in cui ognuno produce una specifica merce (la formazione) per rispondere ad una domanda che proviene da un preciso settore di potenziali clienti (studenti e famiglie), adeguandosi contestualmente alla dimensione imprenditoriale: il manager dirige, gestendo risorse e personale (D.Lgs.59/98), gli organi collegiali "garantiscono l’efficacia dell’autonomia", gli insegnanti, divisi nelle nuove figure e gerarchie contrattuali, flessibilizzati, controllati e valutati, "hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento", il personale ATA sarà destinato anche a "funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica”.
Un altro elemento che suscita perplessità della controriforma Moratti, quello del tutor, è stato di fatto anticipato dalla legge Berlinguer perché già adesso l’insieme dei docenti che vengono a contatto con un allievo non coincide col consiglio di classe – persona giuridica astratta piuttosto che una persona pedagogica concreta – e la classe non è più l’unico elemento di riferimento per l’organizzazione delle attività didattiche e dell’organico”, che dovrebbe tendere a diventare di rete, piuttosto che diviso fra le singole scuole.

CONTENUTI CONTRORIFORMA MORATTI

PRINCIPI GENERALI


INTENTO ORIENTATIVO

Fin dalle elementari la tendenza é quella di selezionare chi andrà al liceo e chi all'istruzione professionale, sostituendo ai percorsi individualizzati (che già erano presenti nella scuola e che prevedevano la scelta di differenti strategie per garantire obiettivi comuni) i percorsi personalizzati, che prevedono invece sì differenti strategie ma per differenti obiettivi, cioè esiti diversi a seconda delle «potenzialità» e attitudini, le quali però dipendono, come dimostrato ampiamente, anche dalle condizioni sociali di partenza e meritano un'attenzione della scuola per farle crescere e maturare, piuttosto che ritenerle fisse e immodificabili).  E' facile prevedere, anche conoscendo il peso «psicologico» che il giudizio in uscita dalle scuole medie ha sulle famiglie, specie le meno attrezzate culturalmente, che i licei diventeranno una scuola per i pochi che hanno strumenti e possibilità di andare avanti.  Questo è negativo per due ordini di ragioni.
Uno strettamente didattico: una scuola nella quale vengono «eliminate» le persone che hanno difficoltà è una scuola che toglie alla didattica la possibilità di elaborare tutte le strategie possibili per migliorare il proprio modo di insegnare a tutti; è una scuola nella quale, alla lunga, anche chi «è bravo» sarà danneggiato.
Uno più «sociale»: è una scuola nella quale si perde una grande occasione educativa: quella di insegnare ai ragazzi a vivere in una realtà che è sempre più, molteplice, complessa e composita.  E' una scuola che disabitua i ragazzi a confrontarsi con le difficoltà , proprie e altrui e che risulterà essere un'isola    che intende presentarsi come felice, mentre sarà solo staccata dalla realtà della quale non rispecchierà più la verità e rispetto alla quale non fornirà più agli studenti strumenti di lettura e di interpretazione e quindi capacità di orientamento
Se invece al liceo accederanno anche quegli studenti che avrebbero preferito una preparazione più «tecnica», ma che giustamente rifiutano l'accesso a una scuola professionale fortemente dequalificata, il liceo si troverà a non corrispondere alle aspettative e alle esigenze di chi l’ha scelto, producendo danni che è facile immaginare.

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI

I progetti di sperimentazione, avviati in Lombardia nell’a.s. 2003-2004, elaborati sia dai settori della formazione, sia da quelli dell’istruzione, pur essendo diversi tra loro, incarnano completamente i dettami della riforma Moratti previsti per ogni ordine di scuola. Anche in questi progetti la personalizzazione prevale a discapito dell’individualizzazione, vale a dire non più percorsi diversi per raggiungere stessi obiettivi, ma percorsi diversi per raggiungere obiettivi diversi.
Personalizzare i percorsi equivale a selezionare tra gli obiettivi possibili quello che più si
adatta alla persona, ma una volta trovato, l’obiettivo non può mai più essere cambiato: si
indossa sempre lo stesso abito per tutta la vita. Lo studente che segue un percorso
personalizzato paradossalmente non incontrerà mai difficoltà, tutto è fatto su misura, ma
alla fine si ritroverà esattamente identico a come quando ha iniziato: nessuna crescita
evidente e nessun cambiamento significativo.

OBBLIGO SCOLASTICO

La situazione pre - Moratti
o Art. 34 Costituzione: l’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è
obbligatoria e gratuita.
o Legge 9/99: prevedeva la graduale elevazione dell’obbligo scolastico (a partire
dall’a.s. 99-00) da 8 a 10 anni complessivi (cioè fino a 16 anni di età), disponendo
provvisoriamente la durata novennale dello stesso (cioè fino a 15 anni di età).
o Art. 68 legge 144/99 e DPR 257/00: istituiscono l’obbligo di frequenza ad attività
formative fino al compimento del 18° anno di età, che può assolversi in percorsi
anche integrati di istruzione e formazione nel sistema di istruzione scolastica, nei
cfp di competenza regionale, nell’esercizio dell’apprendistato.
La controriforma Moratti
La disciplina normativa è contenuta nei seguenti provvedimenti:
Art. 34 Costituzione
Legge 53/03 (la cosiddetta riforma Moratti, legge delega) art. 2
DL 59/04 (decreto attuativo relativo alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell’istruzione) art.2 comma 1 lettera c della legge 53/03:
… è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e
formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
Bozza decreto legislativo per le superiori, art. 25: “A partire dall’anno scolastico e dall’anno formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto, il diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al relativo decreto legislativo ricomprende i primi tre anni degli  istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale…”
La legge 9/99 è abrogata, in attesa dei decreti attuativi sulle superiori resta in vigore la
normativa riguardante l’obbligo formativo precedente (ovvero L144 e DPR 257).

La controriforma Moratti sostituisce il concetto di “obbligo” con quello di “diritto - dovere” in modo da rendere l'impegno dello Stato più blando.
Le famiglie hanno il diritto di richiedere l’istruzione per 12 anni, salvo le ultime modifiche proposte,  e lo Stato ha il dovere di fornirlo. E’ evidente che se la scelta verrà fatta dalle famiglie il futuro dei bambini sarà determinato dalle condizioni sociali, culturali ed economiche della famiglia. La scuola della riforma Moratti non è conforme al principio costituzionale che indica la scuola pubblica come strumento di emancipazione ed elemento riequilibratore delle disuguaglianze sociali e culturali.
Poi confonde volutamente, mettendo sullo stesso piano, obbligo scolastico e obbligo formativo
Il primo implica la frequenza della scuola, l'altro significa formazione attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, svolti presso imprese, enti pubblici o privati, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro, con evidente diminuzione della parte volta all’acquisizione di strumenti culturali. Il senso dell'aumento dell'età dell'obbligo scolastico è quello di far sì che una fascia sempre più larga di cittadini abbia una base culturale ampia e condivisa, mentre l'obbligo formativo ha in sostanza lo scopo di far sì che tutti abbiano "un mestiere". Quando la Moratti afferma che l'obbligo formativo sarà innalzato ai 18 anni non dice nulla di nuovo: questo obbligo già c'è, anche se largamente non applicato, quello che invece la Moratti vuol diminuire è l'obbligo scolastico.

Retrocessione dell'età dell'obbligo
Con la Legge 53 l'obbligo scolastico passa dai 15 ai 14 anni, primo caso al mondo, in cui l'età dell'obbligo invece di aumentare, diminuisce. Con la Legge 9/99, l'obbligo veniva portato a 9 anni (dunque: 5 anni di elementari, 3 di medie e il primo anno delle superiori).
Questa legge è cancellata dalla "riforma" Moratti. La Legge 53 fa riferimento al solo art. 34 della Costituzione e dunque assicura l'obbligo scolastico solo fino a 14 anni (deve quindi intendersi soppresso, anche il regolamento che assicurava la gratuità dei primo anno delle superiori).
Il confronto con l’Europa ci vede all’ultimo posto.
Anche il CNPI (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione) ha espresso parere negativo allo schema di decreto sul diritto–dovere, in particolare relativamente ai punti seguenti:
o difformità sul territorio nazionale (non solo da regione a regione, ma anche nelle diverse realtà all’interno della stessa regione).
o la non obbligatorietà della scuola dell’infanzia, che invece è da considerare presupposto e integrazione del diritto - dovere o il “diritto - dovere”, a differenza dell’obbligo, appare giuridicamente troppo debole per essere sanzionato (sulla sanzionabilità si è già espressa in senso contrario l’Assemblea Costituente)
Il significato “sociale” dell’abbassamento dell’obbligo e dell’introduzione del diritto - dovere.
•L’obbligo ai 15 anni ha contato su quattro anni di attuazione. Quando era uscita la legge che innalzava l'obbligo ai 15 anni, le preiscrizioni alle superiori si erano già concluse. Fu necessario riaprirle per 'obbligare" i ragazzi che non intendevano iscriversi alle superiori. In questo modo fu possibile calcolare il numero dei "nuovi obbligati" (circa 70.000) e seguirne il destino scolastico. Al termine dei primo anno delle superiori la stragrande maggioranza di questi studenti (circa 56.000) decideva di proseguire gli studi: i promossi passando alla classe successiva, i non promossi ripetendo la classe frequentata.
Con un calcolo molto approssimativo possiamo dire che in questi cinque anni 200.000 ragazzi sono rimasti a scuola grazie all'obbligo ai 15 anni.
L'innalzamento dell'obbligo dunque non ha sortito l'effetto di riempire le scuole di una massa di chiassosi rompiscatole pronta ad andarsene non appena assolto l'obbligo, ma ha costituito un grimaldello per l'innalzamento dei livello di istruzione di una fascia significativa di gioventù. E dunque possiamo comprendere il carattere classista della riduzione dell'età dell'obbligo.
•Le ricerche sociologiche (cfr. ad es. “Il sistema formativo in Italia: ambiente famigliare e stratificazione sociale. Daniele Checchi, marzo 2003) indicano chiaramente che i ragazzi che interrompono presto gli studi appartengono alle classi sociali più basse. L’Italia è uno dei paesi in cui è più forte la dipendenza tra ambiente famigliare di provenienza e destino scolastico. Il fattore infatti che risulta più influente rispetto al successo scolastico, ancor più che il reddito, è il grado di istruzione dei genitori, in particolare della madre. Vi è quindi un evidenza ben documentata del fatto che la scuola riproduce la stratificazione sociale.
•Uno dei modi con cui si può tentare di ridurre il divario tra i destini scolastici di ragazzi provenienti da classi sociali diverse è sicuramente quello di estendere l’obbligo scolastico.
Un altro fattore è il posticipare il più possibile l’orientamento, ovvero la scelta tra percorsi scolastici che, a nostro avviso, devono avere tutti la stessa valenza formativa e quindi essere “scuola” a tutti gli effetti.

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO

L’art. 4 della legge 53/03 dispone per gli studenti che abbiano compiuto 15 anni, la
possibilità di svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, nell’espletamento del diritto -
dovere, in alternanza scuola - lavoro. Attraverso un accordo tra scuola e azienda lo studente può lavorare senza contratto in azienda durante le ore curricolari per una non ben quantificata quantità di tempo. L’alternanza si configura come un sistema che integra nel percorso scolastico tradizionale moduli di formazione in aula ed esperienze lavorative in azienda secondo modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo. L’esperienza lavorativa, a differenza dell’apprendistato, non costituisce rapporto individuale di lavoro. I cicli in alternanza sono attivati dalle istituzioni scolastiche mediante convenzioni con le imprese e/o loro associazioni. Attualmente, la sperimentazione dei percorsi, pur risultando illegittima, coinvolge istituti in ottantacinque province.
Con l’alternanza scuola - lavoro l’impresa entra prepotentemente nella scuola sostituendosi ad essa. Grazie alla legge Treu ( centrosinistra 1997) e alla legge Biagi ( centrodestra 2003), che introducono forme di apprendistato sotto pagate e senza diritti, l’obbligo formativo può essere assolto completamente in azienda.
Ma anche a chi decide di frequentare quel che rimarrà della scuola pubblica, l’impresa si offre come agenzia formativa per un 15% del monte ore, in modo da diffondere la propria ideologia ed usufruire di manodopera, in questo caso completamnentre gratuita. Invece di estirpare il lavoro minorile, ancora presente nel sommerso, lo si istituzionalizza, dandogli valenza formativa. E’ anche previsto che questa magnanima disponiblità delle imprese sia ricompensata con finanziamenti pubblici, naturalmente sottratti alla scuola.

APPRENDISTATO

La riforma della scuola introdotta dalla legge 53/03 si lega a doppio filo con la nuova disciplina dell’apprendistato contenuta nei provvedimenti di riforma del mercato del lavoro (legge 30/03 e Decreto Legislativo 276/03).
La legge 53/03, infatti, prevede che l’assolvimento del “diritto - dovere” all’istruzione e alla formazione può essere svolto nel canale dell’apprendistato dai 15 ai 18 anni.
Non solo si vuole determinare un’ulteriore selezione tra i giovani che rimangono all’interno del percorso scolastico e quelli che vengono avviati precocemente al lavoro, ma si vuole anche diffondere l’idea che, nella rappresentazione collettiva, il lavoro minorile abbia valenza formativa pari all’educazione formale.
Nel panorama di completa liberalizzazione del mercato del lavoro offerto dalla legge 30/03 e Decreto Legislativo 276/03, i due vecchi contratti a causa mista: apprendistato e contratto di formazione e lavoro risultano sostituiti da un unico contratto a contenuto formativo: l’apprendistato. Ma la legge 30/03 non prevede alcun obbligo preciso da parte dell’azienda di garantire la formazione a chi è assunto in forma di apprendistato.
La nuova disciplina dell’apprendistato regola tre tipologie contrattuali diverse: o apprendistato per l’espletamento del diritto - dovere di istruzione e formazione (15-
18 anni) o apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico - professionale (18-29 anni) o contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (da 17 a 29 anni)
L’apprendistato per l’espletamento del diritto - dovere ha durata che dipende dalla qualifica da conseguire, dai crediti posseduti e dal bilancio delle competenze convenuto con i servizi all’impiego. In buona sostanza la durata è individuale e si può estendere al massimo fino a tre anni. Il monte ore di formazione deve essere “congruo” alla qualifica che l’apprendista deve conseguire secondo gli standard minimi previsti dalla legge 53/03 e può essere svolto in alternativa sia esternamente sia internamente all’impresa. La regolamentazione dei profili formativi e’ rimessa alle Regioni e alle Province Autonome,  d’intesa con il Ministero dell’Istruzione ed il Ministero del Lavoro, sentite le parti sociali più rappresentative a livello nazionale, regionale, territoriale e le associazioni dei datori di lavoro.
L’inquadramento professionale dell’apprendista è di due livelli contrattuali inferiore all’inquadramento del lavoratore qualificato di riferimento.
Il numero degli apprendisti non può essere superiore al 100% delle maestranze specializzate e qualificate. Il Decreto non specifica, nella determinazione del rapporto, se il riferimento è alla totalità dei lavoratori qualificati in servizio presso l’azienda o ai lavoratori qualificati dell’unità produttiva.

Il quadro presentato porta immediatamente all’evidenza alcuni degli elementi di grave pericolosità sia sul versante formativo sia sul versante lavorativo:
•Svuotamento dei Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro perché la competenza relativa alla regolamentazione della formazione viene trasferita alle Regioni e alle Province autonome rompendo la validità nazionale dei profili formativi assicurata dai contratti stessi; il proliferare di standard formativi comporterà poi una serie di difficoltà nella trasferibilità delle competenze acquisite.
• Conseguenza della regionalizzazione è l’assenza della previsione sia delle ore di formazione secondo l’art. 16 della legge 196/97 sia quelle riguardante le ore di formazione per l’assolvimento dell’obbligo formativo (legge 144/99, art. 68).
•Ulteriore effetto della regionalizzazione è l’affrancamento dei benefici contributivi, goduti dall’impresa, dal vincolo dell’effettiva formazione dell’apprendista; almeno fino all’emanazione di provvedimenti per la verifica dello svolgimento della formazione (art. 54, comma 3)
•La possibilità di svolgere la formazione all’interno dell’azienda unita alle indicazioni per la certificazione dei crediti formativi e all’impegno a produrre i criteri di accreditamento delle “imprese formatrici” (art. 51 e 52) pongono in essere l’istituzione delle scuole di impresa con valore equivalente a quelle pubbliche.
•L’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli al disotto di quello di riferimento con tutto ciò che comporta (il lavoratore apprendista non ha diritti di copertura economica in caso di malattia, di infortunio…) soprattutto in relazione all’estensione del contratto di apprendistato fino a 29 anni

I CICLI

Scuola dell’infanzia
dall’età di 2 anni e mezzo (prima si poteva accedere non prima dei tre anni) e per tre anni
Primo ciclo di otto anni
5 anni per le elementari
si possono iscrivere i bambini di 5 anni e mezzo (prima si poteva accedere ai 6 anni)
3 per la secondaria (scuola media)
Secondo ciclo
Dopo l’esame di terza media verrà adottato un “doppio canale”. QUESTA E’ LA VERA RIFORMA DELLA LEGGE, UNA NOVITA’ RILEVANTE E PREOCCUPANTE
Lo studente deve scegliere tra il liceo e la formazione professionale
Vi saranno 8 licei della durata di 5 anni (2+2+1): artistico, classico, scienze umane, economico, linguistico, musicale e coreutica, scientifico, tecnologico. Viene abolito il liceo delle scienze sociali.
L’ultimo anno è di approfondimento, necessario per accedere all’università facendo l’esame di stato
Gran parte degli istituti tecnici (geometra, ragioniere, periti) verranno assorbiti nei licei e verranno aboliti tutti gli istituti professionali.
La competenza rimane allo Stato, ma le Regioni possono inserire insegnamenti collegati con le realtà locali.
Il sistema dell’istruzione e della formazione professionale comprende corsi della  durata di 3 o 4 anni, non rilascia un diploma ma solo qualifiche e dunque non dà accesso all’università. E’ prevista la possibilità, dopo i quattro anni, di frequentare appositi moduli per sostenere un esame che consenta di accedere all’università.
Le aree in cui si articolerà l’istruzione professionale sono: agricoloambientale, tessile-moda, edile e del territorio, grafico-multimediale, meccanica, chimico-biologica, elettrico-elettronicoinformatica, turistico-alberghiera, aziendale-amministrativa, sociale-sanitaria.
Il passaggio dalla formazione professionale ai licei e viceversa è possibile ma subordinato alla valutazione dei crediti formativi e alla frequenza di apposite iniziative didattiche.
La competenza passa alle Regioni
Dai 15 anni, per assolvere l’obbligo formativo, è prevista la possibilità di alternanza scuola-lavoro
Vengono complessivamente proposti 5 diversi percorsi:
percorsi triennali mirati – 3 anni o 1+3 se in alternanza scuola-lavoro per ottenere una qualifica;
percorsi triennali polivalenti per una Qualifica professionale più ampia per accedere a tutti i percorsi di specializzazione o al quarto anno di Diploma;
percorsi annuali di specializzazione - 1 anno o 2 se in alternanza scuola-lavoro;
percorsi quadriennali di tecnico polivalente – 2+2  per il Diploma

ETÀ DI INGRESSO

Viene anticipato l’ingresso a tutti i livelli : due anni e mezzo alla scuola d’infanzia (materna) e cinque anni e mezzo alle elementari e si prefigura, quindi, che bambini di 12 anni che frequentano la seconda media debbano già fare una scelta che riguarda il loro futuro: frequentare il sistema dei licei o il sistema dell’istruzione e della formazione professionale. E siccome i due canali sono, come dimostreremo in seguiti, nettamente separati uno dall’altro, la scelta di questi bambini sarebbe drammatica: università o “mestiere”, a quell’età dovrebbero decidere il proprio destino di vita. Una canalizzazione precoce e classista, determinata solo dalla scelta delle famiglie su cui inciderà il grado di istruzione e la condizione economica.

LE LINGUE

La lingua straniera entra già nel primo anno di scuola elementare, e viene introdotta la seconda lingua nella scuola media ma ci sono già evidenti contraddizioni: i tagli al personale operati nella scuola elementare non hanno permesso la continuazione della sperimentazione dell’insegnamento della lingua straniera che molte scuole avevano già avviato e nella scuola media per introdurre la seconda lingua si riducono le ore di insegnamento della prima!!

IL COMPUTER

Il computer diventa il “compagno di strada” dei ragazzini  ma questa materia non è integrata nell’insegnamento della matematica.
 

LA VALUTAZIONE

La valutazione per promozioni e bocciature avviene ogni due anni
Viene ipotizzata una specifica figura di “valutatore”, “una professionalità da premiare contrattualmente come per il coordinatore”

Ai docenti sono affidate la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi la certificazione delle competenze, e la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo consentito con al massimo un solo debito per superare (la divisione in minicicli biennali sarebbe finalizzata ad ottenere maggiore flessibilità e recuperi).
L’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove ( i famosi quiz a scelta multipla) predisposte e gestite dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INValSI), sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno (la scuola come “lascia o raddoppia”!).
I crediti acquisiti concorrono a costituire il portfolio, che comprende una scheda di valutazione e una d’orientamento; raccoglie la produzione significativa dell’allievo ed è costruito con la sua partecipazione, diventando così anche strumento di autovalutazione.
Sempre l’INValSI – con il soliti orribili test nozionistici - effettuerà verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative. E’ da notare che il ministero e i dirigenti tendono a far apparire questi test come obbligatori; in realtà non lo sono e ogni collegio docenti può decidere di non effettuarli.

I DOCENTI

L’introduzione della figura del tutor a partire dalla scuola primaria elimina di fatto il valore della collegialità nel lavoro del corpo docente.
Il completamente delle cattedre a 18 ore ha  determinato la forte diminuzione di cattedre verticali (cioè un insegnante che segue la stessa classe, in continuità  per più anni) con la conseguenza che gli alunni di una classe si trovano a cambiare anche ogni anno gli insegnanti per una stessa disciplina, ovvero: la continuità didattica, strutturalmente, non può più essere garantita.
Inoltre gli stessi alunni si trovano ad avere insegnanti diversi per quelle materie affini che
fino ad ora erano affidate al medesimo insegnante (ad esempio italiano e storia, diritto ed economia, storia e filosofia, etc.). Si possono ben immaginare le conseguenze per gli studenti, costretti a doversi confrontare con un numero maggiore di insegnanti durante lo stesso anno e a cambiare spesso insegnanti nel corso dei cinque anni, magari dopo aver faticato a costruire un rapporto accettabile sia dal punto di vista psicologico che didattico.
L’orario a 18 ore per tutti i docenti comporterà che non ci saranno ore libere per le supplenze e per i progetti contro la dispersione.
I docenti che, insegnando più discipline, sono presenti per un consistente numero di ore nella stessa classe, diventano spesso un punto di riferimento per i ragazzi, a volte anche per problematiche extrascolastiche, grazie al rapporto di conoscenza reciproca e di fiducia che possono instaurare con  gli studenti, che è fondamento  ineliminabile per la buona riuscita del processo di apprendimento. Suddividere le ore di insegnamento tra i diversi docenti non può che aumentare i risultati negativi. Gli stessi genitori  vedono aumentare i docenti con cui confrontarsi nello stesso anno e li vedono anche avvicendarsi tra loro da un anno all’altro, nell’impossibilità di costruire un rapporto che possa essere sinergico.

IL VOTO IN CONDOTTA

La valutazione del comportamento che era stato abolito negli anni scorsi torna tra i criteri di valutazione.
Il ripristino del voto di condotta, che dovrebbe attestare il grado di maturità sociale e responsabilità, viene giustificato dalla “inscindibile unità di logica ed etica tra istruzione ed educazione”, ma proprio perché inscindibili pare paradossale prevederne poi una valutazione separata, se non per esaltare il carattere “conformistico” del voto di condotta.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Gli Asili Nido nati negli anni '70 hanno rappresentato una grande conquista per le donne, per i bambini e per l'intera società. Nel testo del DdL, però, non c’è alcun riferimento ad essi.
Se l'abbassamento dell'età d’ingresso alla Scuola dell'infanzia dovesse essere interpretato come una parziale risposta alla mancanza o insufficienza dei Nidi, a ben vedere questa anticipazione rischia invece di produrre l’abbassamento della qualità della Scuola dell'infanzia e un abbandono totale di quel po' che resta dei Nidi pubblici. Infatti:
abbassare l'età dei bambini in sezioni già sovraffollate (fino a 28 bambini con un'insegnante al mattino e una al pomeriggio, risultato di una politica aberrante di contenimento dei costi, art. 14 DM 331/98), oltre a vanificare qualsiasi contenuto educativo rischia di mettere a repentaglio anche la pura assistenza;
le stesse strutture delle materne sono spesso inadeguate ad accogliere bambini più piccoli;
se è già da ritenere troppo corto l’attuale ciclo 0-3 (o più spesso 1-3 anni), visto che il senso del lavoro svolto con bambini così piccoli lo si può cogliere, in termini di socializzazione, comunicazione e autonomia, solo verso i 3 anni, la prematura interruzione dello stesso non può che vanificarne gli esiti.
Andrebbe, semmai, previsto un percorso educativo che, al di fuori dell’astrattezza di cicli e scaglioni, unificasse Asilo Nido e Scuola dell'infanzia in un'unica istituzione in cui i bambini potrebbero seguire un unico percorso costantemente calibrato sulle diverse esigenze dell'età.
Ma, purtroppo, mentre la Scuola dell'infanzia è riconosciuta all'interno del sistema formativo-scolastico, si continua a considerare l'Asilo Nido un "servizio a domanda individuale", e la sua stessa identità è così messa in discussione, con troppi EELL che, perseguitati dall'idea del risparmio (ma un risparmio per chi?), iniziano a prevederne la cessione a cooperative e privati foraggiati dai finanziamenti delle leggi regionali.
Tutto questo nonostante la richiesta di Nido sia in continua crescita, non solo per la legittima esigenza di un buon posto dove lasciare il bambino per i genitori che lavorano, ma soprattutto perché esso soddisfa una prima richiesta di contenuti educativi e formativi per il bambino e supporta i genitori anche a vivere in maniera più libera e consapevole maternità e paternità.

PRIMOCICLO ELEMENTARI E MEDIA

Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni (1+2+2), e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni (2+1), in una continuità verticale che dovrebbe prevedere un’ulteriore sviluppo degli istituti comprensivi.
Si ritornerebbe all’insegnante unico sotto le mentite spoglie di “insegnante prevalente”, che nella precedente scansione 2+2+1 avrebbe avuto: 21 ore frontali + 3 di coordinamento nel primo biennio; almeno 15 nel secondo biennio; altri 2 docenti nel team in quinta.
Viene di fatto abolito il tempo pieno e prolungato sostituito da un tempo scuola che elimina la progettualità didattica precedente sostituendola con attività non integrate sul piano didattico-curricolare e la cui sussistenza negli anni futuri è demandata soltanto alla disponibilità dei fondi e degli organici di ciascuna scuola, a dispetto di quanto ufficialmente il ministero continua ad affermare negli organi di informazione di massa. E nella scuola media non aumenterà il tempo prolungato.
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante e la funzione d’orientamento dovrebbe diventare uno dei compiti principali della scuola media, che poi dovrebbe anche seguirne gli esiti nel ciclo successivo.

LICEI E FORMAZIONE PROFESSIONALE


DOPPIO CANALE: LICEI CONTRO ISTRUZIONE  E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Attualmente le scuole superiori sono suddivise in una serie di indirizzi in gran parte raggruppabili in: licei, Istituti tecnici, istituti professionali. Nei primi hanno largo spazio le materie di “cultura generale”, mentre negli ultimi hanno più spazio le materie “professionalizzanti”. Gli istituti tecnici sono a metà strada. In ogni caso si tratta di scuole:
durano cinque anni e al termine c’è un esame di stato che permette poi l’accesso all’università.  Al di fuori del mondo della scuola c’è la formazione professionale. Si tratta di corsi che hanno il fine di preparare ad una professione. Gli istituti professionali che sono scuola e i corsi di formazione professionale che scuola non sono, non hanno dunque nulla in comune. Nei primi, ad esempio, le materie di cultura generale sono il doppio di quelle presenti nei secondi.
In teoria sarebbe possibile passare da un canale ad un altro con apposite “passerelle” oppure alla fine del secondo canale frequentare appositi moduli per sostenere un esame che consenta di accedere all’università. Nei fatti ciò sarà impraticabile, dato che il primo canale avrà un carattere “culturale”, mentre il secondo nettamente “professionalizzante” e potrà essere svolto anche in regime di apprendistato, cioè senza mai andare a scuola. Per uno studente sarà impossibile in questo caso acquisire la preparazione necessaria per saltare da un canale all’altro o per sostenere un esame di maturità.
Oggi, nonostante la separazione tra licei e istituti tecnici è sicuramente meno ampia di quella tra i due canali della riforma, le passerelle sono sempre dai licei verso gli istituti tecnici e mai il contrario. È oltretutto impensabile che uno studente dopo aver seguito un percorso formativo quasi completamente in regime di apprendistato in azienda o in fabbrica possa avere le risorse per passare ad un sistema scolastico di tipo liceale.
In realtà si attua una totale spaccatura tra i due percorsi, accentuata dalla scomparsa degli istituti tecnici e degli istituti professionale.
È chiaro quindi che già il sistema scolastico di oggi non funziona dal punto di vista dell’equità sociale, perché non “garantisce per capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”, cosi come invece è previsto dalla Costituzione. La riforma Moratti con il secondo canale istituzionalizza definitivamente l’iniquità sociale: la maggior parte delle famiglie della classe operaia e della piccola borghesia manderanno i loro figli in istituti e centri d’istruzione e formazione professionale, volendo loro garantire la possibilità di poter lavorare subito dopo aver chiuso il secondo ciclo di studi, non si vedrà mai più nessun studente arrivare all’università provenendo da una scuola che non sia un liceo. Il secondo canale della Moratti non è scuola è avviamento precoce al lavoro. E ripropone vecchi modelli che rinviano al passato disattendendo le esigenze espresse dagli stessi soggetti produttivi e dalle nuove dinamiche della società di oggi.

LA GESTIONE DA PARTE DELLE REGIONI DEL SECONDO CANALE

Secondo la riforma Moratti il canale dell’istruzione e della formazione professionale dovrebbe essere gestito dalle regioni secondo modalità e tempi definiti da un decreto della presidenza del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’istruzione d’intesa con la conferenza stato-regioni Quali saranno i contenuti i programmi i docenti di questo secondo canale scolastico?
Potrebbe verificarsi che solo le regioni potranno occuparsi di tutto ciò che riguarda l’organizzazione scolastica, la gestione degli istituti scolastici e di formazione e la
definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della regione. I lavoratori delle scuole del secondo canale potrebbero diventare dipendenti regionali e non essere più dipendenti statali come i colleghi che lavoreranno nel sistema dei licei. Ci potremo ritrovare con 20 modelli organizzativi di istruzione - formazione diversi, ma anche con 20 contratti dei lavoratori del secondo canale diversi. È evidente che l'attribuzione di competenze esclusive alle regioni su una materia particolarmente delicata come la Scuola comporta l'inevitabile rischio di sperequazioni territoriali nel godimento di diritti fondamentali, che devono invece essere garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Ciò contrasta con il principio dell’unitarietà del sistema educativo nazionale coerente con il dettato costituzionale (art. 33).
Molti sistemi europei, la Germania in primo luogo, comprendono da tempo un canale professionale forte, culturalmente qualificato, che garantisce ai giovani che lo hanno scelto le conoscenze, la cultura e le capacità e la differenziazione necessaria per inserirsi  nel mondo del lavoro; un titolo di studio pari a quello conseguito al liceo. In Italia esistono invece solo pochissimi esempi di scuole professionali di alto livello
E l’affidare la preparazione culturale e professionale di centinaia di migliaia di ragazzi alle stesse Regioni che sono state protagoniste in questi anni della fallimentare esperienza nell’amministrare i fondi europei per i corsi di formazione professionale all’insegna di scandali e sprechi rischia di accentuare la ghettizzazione, di limitarne le capacità di sviluppo e di promozione e di inserimento in un mondo del lavoro che richiede a tutti non solo le necessarie competenze professionali ma anche basi linguistiche e matematiche.
Da giugno 2003 è stata avviata la sperimentazione della riforma in tutte le regioni e senza conoscere il testo del decreto attuativo. Per la sperimentazione del secondo canale ogni regione singolarmente ha firmato un protocollo d’intesa con il ministero dell’istruzione e del lavoro. Per ogni regione è stato predisposto un protocollo diverso quindi sono stati presi accordi diversi. La scuola non è più e non sarà più uguale su tutto il territorio nazionale, ma effettivamente è cominciata a cambiare da regione a regione.

La sperimentazione in Lombardia

In Lombardia la firma del protocollo d’intesa tra regione, MIUR e MLPS risale al settembre 2003. Subito dopo nel dicembre dello stesso anno, attraverso l’accordo territoriale fra la Regione e l’Ufficio scolastico regionale, non solo i centri di formazione professionale, ma anche gli istituti tecnici e professionali statali e paritari hanno cominciato a partecipare alla progettazione di trienni di qualifica riformati. Quanto previsto dalla riforma ha cominciato in questo modo a realizzarsi: gli istituti tecnici, tutti o in parte, e gli istituti professionali con i centri di formazione professionale vanno a confluire senza distinzioni nel secondo canale.
Quel che si prevede è quindi per esempio la scomparsa parziale o completa, peraltro osteggiata anche da Confindustria, dell’istruzione tecnica.

L’ORARIO SETTIMANALE

La situazione attuale
L’orario settimanale che oggi si applica è mediamente di 25 - 30 ore nei licei, 38 - 40 ore nei licei artistici, 36 ore nei tecnici e 36 - 40 ore nei professionali. Quasi tutti i licei attuano delle sperimentazioni che portano mediamente il monte ore settimanale a 28-32 ore. Nel 2001-2002 gli allievi si distribuivano nei vari indirizzi secondo le seguenti percentuali: licei classici 10%, licei scientifici 17%, licei pedagogici 7% licei linguistici 1%, licei artistici 2%, istituti tecnici 38%, istituti professionali 22%, istituti d’arte 3%. Mediamente quindi il 65% degli studenti frequenta settimanalmente con un orario superiore alle 36 ore.
Cosa accade in seguito all’attuazione della riforma Moratti Il modello di riferimento dichiarato per il secondo ciclo è quello del liceo classico (25-27 ore settimanali) attuando così una notevole riduzione di tempo scuola che non può che comportare un impoverimento dei livello di istruzione e una perdita di tutto il patrimonio acquisito in anni di sperimentazioni.  Mentre la prevista impostazione fortemente teorica finirà per penalizzare una parte fondamentale del sapere, perché ci sono tante discipline con poche ore e viene svalutato il concetto stesso di curricolo. Inoltre l’introduzione del concetto di facoltatività di alcune discipline genera forti e gravi differenze tra gli istituti e gli stessi insegnamenti.

LICEI

Vengono ridotte le ore di educazione motoria da 2 a1.
Viene introdotto lo studio della seconda lingua (riducendo le ore di studio della prima!).
Vengono introdotte le attività obbligatorie a scelta dello studente a scapito delle ore curricolari.
Nel Liceo artistico vengono ridotte nel primo biennio le ore di discipline artistiche per introdurre lo studio delle discipline audiovisive.
Il liceo delle scienze sociali viene abolito.

UNIVERSITA’

Per l’accesso al settore terziario è raccomandata la piena attuazione, e l’estensione, dell’obbligo alla selezione (art. 6 comma 1 DM 509/99) con l’attivazione di eventuali moduli di riallineamento svolti da docenti delle secondarie selezionati dalle università.
Le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di un’apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche.
Questa stessa struttura curerà anche la formazione in servizio delle nuove figure di sistema, dei superprofessori: insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

CONCLUSIONI

E’ necessaria una mobilitazione generale di studenti, docenti e genitori per chiedere l’abrogazione della legge 53 perché:
è stabilito un impianto classista con la netta separazione tra il sistema statale dei licei e il sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale: le passerelle previste funzioneranno, di fatto, nella migliore delle ipotesi solo per il passaggio dal primo al secondo sistema.
Nel modello di scuola proposto dalla riforma Moratti le differenze di carattere economico, culturale e sociale presenti nella nostra società, vengono sancite e accentuate. La canalizzazione precoce, addirittura a 12 anni, la separazione netta tra il sistema dei licei e il sistema dell’istruzione e della formazione professionale, l’idea che l’azienda possa occupare il ruolo che spetta solo alla Scuola nel proporre percorsi d’istruzione e di formazione, indicano il tentativo di voler trasformare la Scuola in uno strumento atto a provocare squilibrio sociale esclusivamente funzionale ai nuovi meccanismi di produzione. La scuola della riforma Moratti abdica totalmente alla funzione prioritaria della Scuola Pubblica della Costituzione che dovrebbe essere, appunto, strumento di  emancipazione ed elemento riequilibratore delle disuguaglianze sociali e culturali.
L’istruzione professionale verrà frantumata in 20 sistemi distinti;
si gerarchizzano gli insegnanti con l’introduzione del tutor;
la riduzione dell’orario obbligatorio e la previsione di orari facoltativi e opzionali determinerà, insieme all’eliminazione delle deroghe al completamento a 18 ore delle cattedre, un pesante taglio agli organici e una sostanziale precarizzazione del personale, con cui la riforma si autofinanzierà;
la cosiddetta “liceizzazione” si risolve in una sorta di “didattica dello spezzatino”, con qualche spruzzatina di latino e filosofia negli istituti tecnici, che porterà ad un’ulteriore frammentazione della formazione (molte materie con poche ore), con conseguente aumento della dispersione scolastica;
verrà potenziata la deportazione di studenti verso la formazione professionale –prevalentemente appaltata alle agenzie private - con l’estensione dei percorsi sperimentali integrati.

RIPRENDIAMOCI IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

LIBERIAMO LA SCUOLA DAL LAVORO


STUDENTI INSEGNANTI E GENITORI UNITI
PER RIVENDICARE LA CENTRALITA’ E L’ALTA VALENZA
FORMATIVA DELLA SCUOLA PUBBLICA
COME LUOGO DI FORMAZIONE
DELLA COSCIENZA CIVILE E DEMOCRATICA DEI GIOVANI

   ASSOCIAZIONE L'ALTRA LOMBARDIA - SU LA TESTA                            COLLETTIVO STUDENTI "SU LA TESTA" DI CREMA

aprile 2005