Slai Cobas Sindacato dei Lavoratori Autorganizzati Intercategoriale
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Slai Cobas Regione Lombardia tel n. 339 195 66 69
Milano, 27 febbraio 2004
Eliana De Martiis
Direttore Organizzazione e Personale
Via Taramelli, 20
20124 MILANO
Oggetto: diritto convocazione assemblee lavoratori
In una nota in data 12.02.2004, il Direttore del Personale comunicava
all’esecutivo RSU e non a tutte le componenti RSU, come prassi avrebbe
voluto, che da quella data le convocazioni delle assemblee del
personale si sarebbero dovute convocare “formalmente con firma riferita
all’intero esecutivo”.
Al di là di alcuni aspetti del tutto marginali, ci preme
sottolineare alcune norme contrattuali, attualmente vigenti e a cui
invitiamo tutti ad attenersi.
Escludiamo, ovviamente, che il regolamento della RSU del 2002, in
quanto codice di autoregolamentazione, possa modificare di per
sé ed a posteriori accordi sindacali sottoscritti dalle parti e
pienamente vigenti. Ci riferiamo in modo particolare al Protocollo
d’Intesa sulle Relazioni Sindacali per il personale non
dirigenziale,sottoscritto dalle rappresentanze sindacali e
dall’amministrazione regionale il 13 marzo 2000, e all’Accordo
Collettivo Quadro nazionale del 7 agosto 1998, valido in tutti i
comparti della Pubblica Amministrazione. Peraltro, il CCNL del
Comparto Regione-Autonomie Locali, siglato il 22 gennaio 2004, non
interviene in alcun modo sull’esercizio di diritti sindacali, lasciando
dunque invariata la normativa precedente.
Vogliamo qui richiamare in particolare l’art. 2, c. 2 dell’Accordo
Quadro nazionale il quale recita: “ Le assemblee, che riguardano la
generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere
indette singolarmente o congiuntamente, …, dai soggetti indicati
nell’art. 10”.
L’art. 10, c. 1 elenca poi i soggetti titolari dell’indizione, a
partire da “i componenti delle RSU”.
Significativamente il Protocollo d’Intesa, siglato nel nostro Ente,
riprende parola per parola le formulazioni dell’Accordo Nazionale,
rispettivamente all’art. 20, c. 2 e all’art. 16, c. 1.
Ricordiamo, inoltre, che nel primo semestre del 2002, l’allora
responsabile delle Relazioni Sindacali dott. Dal Gesso aveva dovuto
riconoscere il diritto alla convocazione di assemblea ad un singolo
delegato, precisamente un delegato di Como, in quanto il Protocollo di
Relazioni Sindacali allora ed oggi in vigore e mai modificato,
costituiva il riferimento normativo a cui appellarsi.
Si ritiene, quindi, di confermare il diritto e la possibilità di
convocazione di assemblea, da parte dei singoli delegati RSU, onde
evitare spiacevoli incomprensioni ed inutili contrasti su una materia
così delicata come quella sull’esercizio dei diritti sindacali.
Siamo certi pertanto che l’amministrazione regionale non terrà
conto di quanto formulato nella nota del 12 febbraio 2004.
In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti
per la
componente RSU Slai Cobas
GIORGIO
RIBOLDI
(coordinamento
nazionale Slai Cobas)