CODICE PENALE ITALIANO (CODICE ROCCO)

Il codice penale attualmente in vigore venne promulgato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1930, n. 251, supplemento ordinario.

Il regio decreto di promulgazione riporta in calce le firme del Re d'Italia Vittorio Emanuele, dell' allora Capo del Governo Benito Mussolini, e del Ministro della Giustizia (Guardasigilli) Alfredo Rocco; anche per questo il codice penale in vigore viene chiamato "codice Rocco".

Il codice penale è organizzato in 3 Libri:

LIBRO PRIMO - Dei reati in generale

LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare

LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare

 

ART. 270

270. (Associazioni sovversive) (1). Chiunque nel territorio dello Stato (4/2) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economico o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (18 Cost.; 7, n. 1, 8, 302 ‑ 312, 363).

  
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato (4/2 ) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

(1) In tema di associazioni vietate si vedano de seguenti disposizioni:

a) art. I del D.L. vo 14 febbraio 1948, n. 43, recante divieto delle associazioni militari, inerente al divieto di associazione militare a scopo politico;

b) arti. 1 ‑ 6 della L. 25 gennaio 1982, n. 17, recante norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione, inerenti al divieto di costituzione di associazioni segrete che perseguano fini politici ed allo scioglimento della loggia P2;

c) art. 1 della L. 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII norma transitoria e finale della Costituzione, in tema di riorganizzazione del disciolto partito fascista.

Si veda inoltre l'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, il quale prevede particolari casi di non punibilità per coloro che recedano o disciolgano l'associazione per finalità di terrorismo o d'eversione.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: primo e secondo comma, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); terzo comma, non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: primo e secondo comma, consentito (384 c.p.p.); terzo comma, non consentito.

Misure cautelari personali: primo e secondo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); terzo comma, non consentite.

Autorità giudiziaria competente: primo e secondo comma, Corte di assise (5d c.p.p.); terzo comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

270 bis. (Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) (1). Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni (270, 271) che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni (2).

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 3 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

(z) L'art. 1 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede particolari casi di non punibilità per coloro che recedono dall'associazione o disciolgono l'associazione per finalità di terrorismo o di eversione.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: primo comma, obbligatorio in flagr (380 c.p.p.); secondo comma, facoltativo in granza (381 c.p.p.). Fermo di indiziato di delitto: consentito c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite (280, 2 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: primo coni Corte di assise (5d c.p.p.); secondo comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

271. (Associazioni antinazionali). Chiunque fuori dei casi preveduti dall'articolo precede (1), nel territorio dello Stato (4/2) promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni (270, 270 bis) che si propongono di svolgere o svolgano un'attività diretta a distruggere o deprimere il sentimento nazionale è punito con reclusione da uno a tre anni.

 Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si applica l'ultimo capoverso dell'artico precedente (1).

(1) La locuzione "dell'articolo precedente contenuta nel disposto di questo articolo, deve in tendersi riferita all'art. 270 di questo codice.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Misure cautelari personali: non consentite.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

272. (Propaganda ed apologia sovversiva antinazionale). Chiunque nel territorio dello Stato (42) fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (270, 270 bis, 271, 302 ‑ 312, 363).

Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni (1).

Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costizionale di questo comma.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Frmo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelaci personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

273. (Illecita costituzione di associazioni venti carattere internazionale) (1). Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato (4) associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire milione a quattro milioni (2) (302 ss., 311 ss.). Se l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa bon inferiore a lire due milioni (3).É

(1)) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.

(2) La multa originaria da L. 5.000 a L. 20.000, è stata aumentata di quaranta volte dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

(3) La multa originaria non inferiore a L. 10.000, è stata aumentata di quaranta volte dal('art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

274. (Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale) (1). Chiunque partecipa nel territorio dello Stato (4/2) ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni (2) (302 ss., 311 ss.).

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza l'autorizzazione del Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, che abbiano sede all'estero (4, 242/3, 363).

(I) La Corte costituzionale, con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo.

(2) La multa originaria da L. 1.000 a L. 10.000, è stata aumentata di quaranta volte dal1'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e successivamente quintuplicata dall'art. 173 della L., 24 novembre 1981, n. 689, in tema di depenalizzazione.

276. (Attentato contro il Presidente della Re­pubblica) (1). Chiunque attenta alla vita, alla in­

columità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica (Z), è punito con l'ergastolo (3)

(290 bis, 301 ss., 311 ss., 363, 364; 77 c.p.m.p.).

(1)      (1)      Questo articolo è stato così modificato dal­l'art. 2 della L. 11 novembre 1947, n. 1317, recante modificazioni al codice penale.

     (2) L'art. 8 della L. 27 maggio 1929, n. 810, che ha ratificato il Trattato lateranense, estende

la tutela penale alla persona del Sommo Pontefi­ce.

     (3) L 'art. S, secondo comma, della L. 29 mag­gio 1982, n. 304, recante misure per la difesa del­l'ordinamento costituzionale, prevede una specifi­ca ipotesi di non applicabilità della pena nell’am­bito di reati per finalità di terrorismo o di eversione.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Corte di assise (5/d c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

          284. (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato). Chiunque promuove un'insurrezione ar­mata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con [la morte (1)] (2)     AI

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con [la morte (1)] (2).

La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito (302, 303, 311 ss.; 77 c.p.m.p.) (3).

(1) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione ha stabilito che non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

11 D.L. vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi penali speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima prevista dal codice penale.

(2) L 'art. 5, secondo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non applicabilità della pena nell ambito di reati per finalità di terrorismo o di eversione.

(3) Si veda la L. 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Corte di assise (51 c.p.p.).

Procedibilità: d'uffcio (50 c.p.p.).

285. (Devastazione, saccheggio e strage). Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio (419) o la strage (422) nel territorio dello Stato (4) o in una parte di esso è punito con [la morte (1)1(302, 303, 311 ss., 363, 364; 77 c.p.m.p.) (2) (3) (4).

(2) L 'art. 5, secondo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non applicabilità della pena nell’ambito di reati per finalità di terrorismo o di eversione.

(3) Si veda la L. 18 aprile 1975, n. 110, re norme integrative della disciplina vigente controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.

  (4) L 'art. 1 del D. L. 27 settembre 1999, n. convertito, senza modificazioni, nella L. 2novembre 1999, n. 438, dispone che per i procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento, ed aventi ad oggetto reati di cui agli arti. 285 e 422 del codice penale il termine di durata massima delle indagini preliminari sia di quattro anni, ove ricorra 1'ipotesi cui alla lett. b) del secondo comma dell'art.: C.P.P.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: obbligatorio in flagranza (380 cpp.

Fermo di indiziato di delitto: consentito C.P.P.).

Misure cautelari personali: consentite (280, c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Corte di (5d C.p.p.).

 Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

286. (Guerra civile). Chiunque commi fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato (4), è punito con l'ergastolo (302 ss., 311, 312, 363, 364).

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con [la morte (1)](2) (3).

  (2)      (2)      Si veda la L. 18 aprile 1975, n. 110, recante torme integrative della disciplina vigente per il Controllo delle armi, munizioni ed esplosivi. k (3) L'art. 5, secondo comma, della L. 29 magio 1982, n. 304, recante misure perla difesa delordinamento costituzionale, prevede una specifia ipotesi di non applicabilità della pena nell'ambito di reati per finalità di terrorismo o di eversione.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).

 Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 c.p.p.).

Autorità giudiziaria competente: Corte di assise 5dc.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

287. (Usurpazione di potere politico o di co­mando militare). Chiunque usurpa un potere politico (347), ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a uindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra 310), il colpevole è punito con l'ergastolo (22); d è punito con [la morte (1)], se il fatto ha commesso l'esito delle operazioni militari (302 s., 311 ss., 363, 364).

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 C.P.P.).

Autorità giudiziaria competente: Corte di assise (5d c.p.p.).

Procedibilità: con l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia (313 c.p.).

 302. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo). Chiunque istiga (115, 414) taluno a commettere uno dei delitti, non colposi (43), preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (241 ss., 276 ss.), per i quali la legge stabilisce [la pena di morte (1) o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se la istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione (303‑306, 311, 312, 212 c.p.m.p.).

(I) La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.

L'art. 27, ultimo comma, della Costituzione ha stabilito che non è ammessa la pena di morte se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Il D.L. vo 22 gennaio 1948, n. 21, ha soppre.~ la pena di morte peri delitti previsti da leggi pe speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 Della 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena di !m te prevista dal codice penale militare di guerra dalle leggi militari di guerra, sostituendola coni pena massima prevista dal codice penale.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (3

Misure cautelaci personali: consentite (280, 2

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

 Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

303. (I ) [(Pubblica istigazione e apologia). Chiunque pubblicamente (2664) istiga (115, 41) a commettere uno o più fra i delitti indicati n l'articolo precedente è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pub camente (2664) fa l'apologia di uno o più fra delitti indicati nell'articolo precedente (302, 31 212 c.p.m.p.)].

(I) Questo articolo è stato abrogato dall' 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.

304. (Cospirazione politica mediante accordo do). Quando più persone si accordano al ime commettere uno dei delitti indicati nell'artico 302, coloro che partecipano all'accordo so puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione sione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata (64).

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo (308, 311) (I) (2).

 (I) La Corte costituzionale, con sentenza dicembre 1962, n. 123, ha stabilito che compete giudice di merito disapplicare gli artt. 330 (o abrogato dall'ars. 11 della L. 12 giugno 1990, 146, recante norme sull'esercizio del diritto sciopero nei servizi pubblici essenziali) 304 e 3 di questo codice in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40 della Costituzione ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell' esimente di cui all'art. 51 di questo codice.

(Z) Per specifici casi di non punibilità ed attenuanti nell'ambito di reati commessi a scopo di terrorismo e di eversione si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).

 Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 C.P.P.).

Autorità giudiziaria competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

305. (Cospirazione politica mediante associazione). Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati (64, 307, 308, 311) (I) (2).

(I) La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, ha stabilito che compete al giudice di merito disapplicare gli artt. 330 (ora abrogato dall'art. Il della L. 12 giugno 1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) 304 e 305 di questo codice in tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40 della Costituzione ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 51 di questo codice.

(z) Per specifici casi di non punibilità ed attenuanti si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: primo comma, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); secondo comma, facoltativo in fagranza (381 c.p.p.);

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 C.P.P.).

Autorità giudiziaria competente: primo comma, Corte d'assise (5d C.p.p.); secondo comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

306. (Banda armata: formazione e partecipazione). Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni (307, 309, 416).

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori (653) (I) (z).

(1) Per specifici casi di non punibilità ed attenuanti, nell'ambito di reati commessi a scopo di terrorismo e di eversione si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304 recanti misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.  

(2) Si veda la L. 18 aprile 1975, n. 110, recante norme interpretative della disciplina vigente per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.

NOTE PROCEDURALI:

 Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384 C.P.P‑).

Misure cautelari personali: consentite (280, 287 C.P.P.).

Autorità giudiziaria competente: primo comma, Corte d'assise (5d C.p.p.); secondo comma, Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

307. (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento (378), dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti (305, 306), è punito con la reclusione fino a due anni (308).

La pena è aumentata se il rifugio o il sono prestati continuatamente (64).

Non è punibile (309) chi commette il fatt favore di un prossimo congiunto (1).

Agli effetti della legge penale, si intenda per «prossimi congiunti» gli ascendenti, i disc denti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini . lo stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, la denominazione di prossimi congiunti, no. comprendono gli affini, allorché sia morto il niuge e non vi sia prole (540).

 (1) Per specifici casi di non punibilità ed a nuanti, nell'ambito di reati commessi a scope terrorismo e di eversione, si vedano gli artt. 1, 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante miis per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito. Misure cautelari personali: non consentite.

Autorità giudiziaria competente: Tribunale t, nocratico (33 ter c.p.p.).

Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).

280. (I) (Attentato per finalità terroristiche o di eversione) (2). Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima (5832), si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave (5830, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

 Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti concorrenti (69) con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

(I) Questo articolo, originariamente abrogato dall'art. 3 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, è stato successivamente aggiunto dall'art. 2 della L. 6 febbraio 1980, n. 15, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

(Z) L'art. 5, secondo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non applicabilità della pena, nell'ambito di reati per finalità di terrorismo e di eversione.

NOTEPROCEDURALI:

Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384

 

289 bis. (I) (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (280) sequestra (605, 630) una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni (Z).

Se dal sequestro deriva comunque la morte (586), quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato (575) si applica la pena dell'ergastolo (2).

Il concorrente (110) che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in

conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.

Quando ricorre una circostanza attenuante (62, 62 bis, 65), alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

(I) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni nella L. IS maggio 1978, n. 191, re‑' tante norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi delitti. Si vedano inoltre gli arti. 9 ter e 10 del medesimo provvedimento, i quali rispettivamente prevedono che le disposizioni del codice penale che richiamano l'art. 630 c.p. si applichino anche al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo e che nei procedimenti per il delitto previsto dall'art. 289 bis c.p. si applichino le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall'art. 630 c.p.

(Z) Si veda anche la L. 26 novembre 1985, n. 718, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, firmata a New York il 18 dicembre 1979.

(3) La disciplina delle attenuanti ed aggravanti va ragguagliata con gli artt. 1 e 4 del D.L. IS dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

NOTE PROCEDURALI:

Arresto: obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.).

Fermo di indiziato di delitto: consentito (384

Misure cautelari personali: consentite (280, 287

Autorità giudiziaria competente: Corte di assise

(5/d c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).