Il codice penale attualmente in vigore venne promulgato con Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1930, n. 251, supplemento ordinario.
Il regio decreto di promulgazione riporta in calce
le firme
del Re d'Italia
Vittorio Emanuele, dell' allora
Capo del Governo Benito Mussolini,
e del Ministro della
Giustizia (Guardasigilli) Alfredo Rocco;
anche per questo il codice
penale in vigore viene chiamato "codice Rocco".
Il codice penale è organizzato in 3 Libri:
LIBRO PRIMO - Dei reati in generale
LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare
LIBRO TERZO - Delle contravvenzioni in particolare
270. (Associazioni
sovversive)
(1). Chiunque nel territorio dello Stato (4/2) promuove,
costituisce,
organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la
dittatura
di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente
una classe
sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti
economico o sociali
costituiti nello Stato,
è punito con la reclusione da cinque a dodici anni (18 Cost.; 7,
n. 1, 8, 302 ‑
312, 363).
Alla stessa pena soggiace
chiunque nel territorio dello Stato (4/2 ) promuove, costituisce,
organizza o
dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni
ordinamento politico e giuridico della società.
Chiunque partecipa a
tali
associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono
aumentate per coloro
che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le
associazioni
predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
(1)
In tema di associazioni vietate si vedano de seguenti
disposizioni:
a) art. I del
D.L. vo 14
febbraio 1948, n. 43, recante divieto delle associazioni militari,
inerente al
divieto di associazione militare a scopo politico;
b) arti. 1 ‑ 6
della L. 25
gennaio 1982, n. 17, recante norme di attuazione dell'art. 18 della
Costituzione, inerenti al divieto di costituzione di associazioni
segrete che
perseguano fini politici ed allo scioglimento della loggia P2;
c) art. 1 della L.
20 giugno
1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII norma transitoria e
finale
della Costituzione, in tema di riorganizzazione del disciolto partito
fascista.
Si veda inoltre
l'art. 1 della
L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa
dell'ordinamento
costituzionale, il quale prevede particolari casi di non
punibilità per coloro
che recedano o disciolgano l'associazione per finalità di
terrorismo o
d'eversione.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: primo e
secondo
comma, obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); terzo comma, non consentito.
Fermo di indiziato di
delitto: primo
e secondo comma, consentito (384 c.p.p.); terzo comma, non consentito.
Misure cautelari
personali: primo
e secondo comma, consentite (280, 287 c.p.p.); terzo comma, non
consentite.
Autorità
giudiziaria competente: primo
e secondo comma, Corte di assise (5d c.p.p.); terzo comma, Tribunale
monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio
(50 c.p.p.).
270 bis. (Associazioni
con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine
democratico) (1).
Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni (270,
271) che
si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione
dell'ordine
democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni
(2).
Chiunque partecipa a
tali
associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
(1) Questo
articolo è stato
aggiunto dall'art. 3 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, nella L. 6 febbraio 1980, n. 15, recante misure urgenti
per la
tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.
(z) L'art. 1 della
L. 29
maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento
costituzionale, prevede particolari casi di non punibilità per
coloro che
recedono dall'associazione o disciolgono l'associazione per
finalità di
terrorismo o di eversione.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: primo comma, obbligatorio in flagr
(380 c.p.p.);
secondo comma, facoltativo in granza (381 c.p.p.). Fermo di
indiziato di
delitto: consentito c.p.p.). Misure cautelari personali: consentite
(280, 2 c.p.p.). Autorità giudiziaria competente: primo
coni Corte di
assise (5d c.p.p.); secondo comma, Tribunale monocratico (33 ter
c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
271. (Associazioni antinazionali). Chiunque
fuori dei
casi preveduti dall'articolo precede (1), nel territorio dello Stato
(4/2)
promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni (270, 270 bis)
che
si propongono di svolgere o svolgano un'attività diretta a
distruggere o
deprimere il sentimento nazionale è punito con reclusione da uno
a tre anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni
è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
Si applica l'ultimo
capoverso
dell'artico precedente (1).
(1) La locuzione
"dell'articolo precedente contenuta nel disposto di questo articolo,
deve
in tendersi riferita all'art. 270 di questo codice.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di
delitto: non
consentito. Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità
giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio
(50 c.p.p.).
272. (Propaganda
ed apologia
sovversiva antinazionale). Chiunque nel territorio dello Stato
(42) fa
propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe
sociale
sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o,
comunque,
per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali
costituiti
nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni
ordinamento
politico e giuridico della società, è punito con la
reclusione da uno a cinque
anni (270, 270 bis, 271, 302 ‑ 312, 363).
Se la propaganda
è fatta per
distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della
reclusione da
sei mesi a due anni (1).
Alle stesse pene soggiace
chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.
(1) La Corte
costituzionale,
con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità
costizionale
di questo comma.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: facoltativo in flagranza (381 c.p.p.).
Frmo di indiziato di
delitto: non
consentito.
Misure cautelaci personali: consentite
(280, 287 c.p.p.).
Autorità
giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità:
d'ufficio (50
c.p.p.).
273. (Illecita
costituzione di
associazioni venti carattere internazionale) (1). Chiunque senza
autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige
nel
territorio dello Stato (4) associazioni, enti o istituti di carattere
internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione
fino a sei mesi o
con la multa da lire milione a quattro milioni (2) (302 ss., 311 ss.).
Se
l'autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni
false o
reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e
della multa bon
inferiore a lire due milioni (3).É
(1)) La Corte
costituzionale,
con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato
l'illegittimità
costituzionale di questo articolo.
(2) La multa
originaria da L.
5.000 a L. 20.000, è stata aumentata di quaranta volte dall'art.
3 della L. 12
luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e
successivamente
quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689, in tema
di
depenalizzazione.
(3) La multa
originaria non
inferiore a L. 10.000, è stata aumentata di quaranta volte
dal('art. 3 della L.
12 luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e
successivamente quintuplicata dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981,
n. 689,
in tema di depenalizzazione.
274. (Illecita
partecipazione
ad associazioni aventi carattere internazionale) (1). Chiunque
partecipa
nel territorio dello Stato (4/2) ad associazioni, enti o istituti, o
sezioni di
essi, di carattere internazionale, per i quali non sia stata conceduta
l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire
duecentomila a due
milioni (2) (302 ss., 311 ss.).
La stessa pena si
applica al
cittadino, residente nel territorio dello Stato, che senza
l'autorizzazione del
Governo partecipa ad associazioni, enti o istituti di carattere
internazionale,
che abbiano sede all'estero (4, 242/3, 363).
(I) La Corte
costituzionale,
con sentenza 28 giugno 1985, n. 193, ha dichiarato
l'illegittimità
costituzionale di questo articolo.
(2) La multa
originaria da L.
1.000 a L. 10.000, è stata aumentata di quaranta volte dal1'art.
3 della L. 12
luglio 1961, n. 603, recante modificazioni al codice penale e
successivamente
quintuplicata dall'art. 173 della L., 24 novembre 1981, n. 689, in tema
di
depenalizzazione.
276. (Attentato
contro il Presidente della Repubblica) (1). Chiunque attenta
alla vita,
alla in
columità o alla
libertà personale del Presidente della Repubblica (Z), è
punito con l'ergastolo
(3)
(290 bis, 301 ss.,
311 ss., 363, 364; 77 c.p.m.p.).
(1)
(1)
Questo articolo è stato così modificato
dall'art. 2 della L.
11 novembre 1947, n. 1317, recante modificazioni al
codice
penale.
(2) L'art. 8 della L. 27 maggio
1929, n. 810, che ha ratificato il Trattato
lateranense, estende
la tutela penale
alla persona del Sommo Pontefice.
(3) L 'art. S, secondo comma, della
L. 29 maggio 1982, n. 304, recante
misure per la difesa
dell'ordinamento costituzionale, prevede una specifica
ipotesi di non
applicabilità della pena nell’ambito di reati per
finalità di terrorismo o di
eversione.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in
flagranza (380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di
delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite
(280, 287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria
competente: Corte di assise (5/d c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio
(50 c.p.p.).
284.
(Insurrezione armata contro i poteri dello Stato). Chiunque
promuove
un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito
con l'ergastolo e,
se l'insurrezione avviene, con [la morte (1)] (2)
AI
Coloro che
partecipano alla
insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni;
coloro che
la dirigono, con [la morte (1)] (2).
La insurrezione si
considera
armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito
(302, 303,
311 ss.; 77 c.p.m.p.) (3).
(1) La pena di
morte per i
delitti contemplati nel codice penale, è stata soppressa e
sostituita con
l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
L'art. 27, ultimo
comma, della
Costituzione ha stabilito che non è ammessa la pena di morte se
non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
11 D.L. vo 22
gennaio 1948, n.
21, ha soppresso la pena di morte per i delitti previsti da leggi
penali
speciali diverse da quelle militari, e l'art. 1 della L. 13 ottobre
1994, n. 589,
ha abolito la pena di morte prevista dal codice penale militare di
guerra e
dalle leggi militari di guerra, sostituendola con la pena massima
prevista dal
codice penale.
(2) L 'art. 5,
secondo comma,
della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa
dell'ordinamento
costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non
applicabilità della pena
nell ambito di reati per finalità di terrorismo o di eversione.
(3) Si veda la L.
18 aprile
1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il
controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in
flagranza (380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di
delitto: consentito
(384 c.p.p.).
Misure cautelari
personali: consentite
(280, 287 c.p.p.).
Autorità
giudiziaria competente: Corte
di assise (51 c.p.p.).
Procedibilità: d'uffcio
(50 c.p.p.).
285.
(Devastazione, saccheggio
e strage). Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello
Stato,
commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio
(419) o la
strage (422) nel territorio dello Stato (4) o in una parte di esso
è punito con
[la morte (1)1(302, 303, 311 ss., 363, 364; 77 c.p.m.p.) (2) (3) (4).
(2) L 'art. 5, secondo comma, della L. 29
maggio 1982, n.
304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale,
prevede una
specifica ipotesi di non applicabilità della pena nell’ambito di
reati per
finalità di terrorismo o di eversione.
(3) Si veda la L. 18 aprile 1975, n. 110, re
norme
integrative della disciplina vigente controllo delle armi, munizioni ed
esplosivi.
(4) L 'art. 1 del D. L. 27 settembre
1999, n. convertito,
senza modificazioni, nella L. 2novembre 1999, n. 438, dispone che per i
procedimenti
penali in corso alla data di entrata in vigore del suddetto
provvedimento, ed
aventi ad oggetto reati di cui agli arti. 285 e 422 del codice penale
il
termine di durata massima delle indagini preliminari sia di quattro
anni, ove
ricorra 1'ipotesi cui alla lett. b) del secondo comma
dell'art.: C.P.P.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in flagranza (380 cpp.
Fermo di indiziato di delitto: consentito C.P.P.).
Misure cautelari personali: consentite (280, c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Corte
di (5d C.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio
(50 c.p.p.).
286. (Guerra civile). Chiunque commi fatto
diretto a
suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato (4), è
punito con
l'ergastolo (302 ss., 311, 312, 363, 364).
Se la guerra civile avviene, il colpevole è
punito con [la
morte (1)](2) (3).
(2)
(2)
Si veda la L. 18 aprile 1975, n. 110, recante torme
integrative della
disciplina vigente per il Controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.
k
(3) L'art. 5, secondo comma, della L. 29 magio 1982, n. 304,
recante misure
perla difesa delordinamento costituzionale, prevede una specifia
ipotesi di non
applicabilità della pena nell'ambito di reati per
finalità di terrorismo o di
eversione.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in flagranza (380
c.p.p.).
Fermo di
indiziato di delitto: consentito (384 c.p.p.).
Misure cautelari personali: consentite (280,
287 c.p.p.).
Autorità giudiziaria competente: Corte
di assise 5dc.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio (50 c.p.p.).
287. (Usurpazione di
potere politico o di comando militare). Chiunque usurpa un
potere politico
(347), ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito
con la
reclusione da sei a uindici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente
assume un
alto comando militare.
Se il fatto è commesso in tempo di guerra
310), il colpevole
è punito con l'ergastolo (22); d è punito con [la morte
(1)], se il fatto ha
commesso l'esito delle operazioni militari (302 s., 311 ss., 363, 364).
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in
flagranza (380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di
delitto: consentito
(384 c.p.p.).
Misure cautelari
personali: consentite
(280, 287 C.P.P.).
Autorità
giudiziaria competente: Corte
di assise (5d c.p.p.).
Procedibilità:
con
l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia (313 c.p.).
302.
(Istigazione a commettere
alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo). Chiunque istiga
(115, 414) taluno a
commettere uno dei
delitti, non colposi (43), preveduti
dai capi primo e secondo di questo titolo (241
ss., 276 ss.),
per i
quali la legge stabilisce [la pena di morte (1)
o] l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la
istigazione non è
accolta, ovvero se la istigazione è accolta ma il delitto non
è commesso, con
la reclusione da uno a otto anni.
Tuttavia, la pena
da applicare
è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il
delitto al quale si
riferisce la istigazione (303‑306,
311,
312, 212 c.p.m.p.).
(I)
La pena di morte per i delitti contemplati nel codice penale,
è stata
soppressa e sostituita con l'ergastolo dal D.L.vo Lgt. 10 agosto 1944,
n. 224.
L'art. 27, ultimo
comma, della
Costituzione ha stabilito che non è ammessa la pena di morte se
non nei casi
previsti dalle leggi militari di guerra.
Il D.L. vo 22
gennaio 1948, n.
21, ha soppre.~ la pena di morte peri delitti previsti da leggi pe
speciali
diverse da quelle militari, e l'art. 1 Della 13 ottobre 1994, n. 589,
ha
abolito la pena di !m te prevista dal codice penale militare di guerra
dalle
leggi militari di guerra, sostituendola coni pena massima prevista dal
codice
penale.
NOTE
PROCEDURALI:
Arresto: facoltativo in
flagranza (381 c.p.p.).
Fermo di indiziato
di delitto:
consentito (3
Misure cautelaci
personali: consentite (280, 2
Autorità
giudiziaria
competente: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità:
d'ufficio (50 c.p.p.).
303. (I ) [(Pubblica istigazione
e apologia).
Chiunque pubblicamente (2664)
istiga
(115, 41) a
commettere uno o
più fra i delitti indicati n l'articolo precedente è
punito, per il solo fatto
dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si
applica a
chiunque pub camente (2664) fa
l'apologia di uno o più fra delitti indicati nell'articolo
precedente (302, 31 212 c.p.m.p.)].
(I)
Questo articolo è stato abrogato dall' 18 della L. 25
giugno 1999, n.
205.
304. (Cospirazione
politica
mediante accordo do). Quando più persone si accordano al ime
commettere uno dei
delitti indicati nell'artico 302,
coloro
che partecipano all'accordo so puniti, se il delitto non è
commesso, con la
reclusione sione da uno a sei anni.
Per i promotori la
pena è
aumentata (64).
Tuttavia, la pena da
applicare è sempre inferiore alla metà della pena
stabilita per il delitto al
quale si riferisce l'accordo (308,
311) (I)
(2).
(I)
La Corte costituzionale, con sentenza dicembre 1962, n. 123,
ha
stabilito che compete giudice di merito disapplicare gli artt. 330 (o
abrogato
dall'ars. 11 della L. 12 giugno 1990, 146, recante norme sull'esercizio
del
diritto sciopero nei servizi pubblici essenziali) 304 e 3 di questo
codice in
tutti quei casi rispetto ai quali l'accertamento degli elementi di
fatto
conduca far ritenere che lo sciopero costituisca valido esercizio del
diritto
garantito dall'art. 40 della Costituzione ed a rendere in conseguenza
possibile
l'applicazione dell' esimente di cui all'art. 51 di questo codice.
(Z) Per specifici
casi di non
punibilità ed attenuanti nell'ambito di reati commessi a scopo
di terrorismo e
di eversione si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982, n.
304,
recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: facoltativo
in
flagranza (381 c.p.p.).
Fermo
di indiziato di delitto: non consentito.
Misure cautelari
personali: consentite
(280, 287 C.P.P.).
Autorità
giudiziaria competente: Tribunale
monocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio
(50 c.p.p.).
305. (Cospirazione
politica
mediante associazione). Quando tre o più persone si
associano al fine di
commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che
promuovono,
costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per
ciò solo, con la
reclusione da cinque a dodici anni.
Per il solo fatto di
partecipare
all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.
I capi
dell'associazione
soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Le pene sono
aumentate se
l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra
indicati (64,
307, 308, 311) (I) (2).
(I) La Corte
costituzionale
con sentenza 28 dicembre 1962, n. 123, ha stabilito che compete al
giudice di
merito disapplicare gli artt. 330 (ora abrogato dall'art. Il della L.
12 giugno
1990, n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici
essenziali) 304 e 305 di questo codice in tutti quei casi rispetto ai
quali
l'accertamento degli elementi di fatto conduca a far ritenere che lo
sciopero
costituisca valido esercizio del diritto garantito dall'art. 40 della
Costituzione ed a rendere in conseguenza possibile l'applicazione
dell'esimente
di cui all'art. 51 di questo codice.
(z) Per specifici
casi di non
punibilità ed attenuanti si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L.
29 maggio 1982,
n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: primo
comma,
obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.); secondo comma, facoltativo in
fagranza
(381 c.p.p.);
Fermo di indiziato di
delitto: consentito
(384 c.p.p.).
Misure cautelari
personali: consentite
(280, 287 C.P.P.).
Autorità
giudiziaria competente: primo
comma, Corte d'assise (5d C.p.p.); secondo comma, Tribunale
monocratico
(33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio
(50 c.p.p.).
306. (Banda
armata: formazione
e partecipazione). Quando, per commettere uno dei delitti indicati
nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono
o
costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla
pena della
reclusione da cinque a quindici anni (307, 309, 416).
Per il solo fatto di
partecipare
alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori
della banda
armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori (653)
(I) (z).
(1) Per specifici
casi di non punibilità
ed attenuanti, nell'ambito di reati commessi a scopo di terrorismo e di
eversione si vedano gli artt. 1, 2 e 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304
recanti
misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
(2) Si veda la L.
18 aprile
1975, n. 110, recante norme interpretative della disciplina vigente per
il
controllo delle armi, munizioni ed esplosivi.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in
flagranza (380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di
delitto: consentito
(384 C.P.P‑).
Misure cautelari
personali: consentite
(280, 287 C.P.P.).
Autorità
giudiziaria competente: primo
comma, Corte d'assise (5d C.p.p.); secondo comma, Tribunale
monocratico
(33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio
(50 c.p.p.).
307. (Assistenza
ai partecipi
di cospirazione o di banda armata). Chiunque, fuori dei casi di
concorso
nel reato (110) o di favoreggiamento (378), dà rifugio o
fornisce il vitto a
taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda
indicate nei
due articoli precedenti (305, 306), è punito con la reclusione
fino a due anni
(308).
La pena è aumentata se il rifugio o il sono
prestati
continuatamente (64).
Non è punibile
(309) chi commette
il fatt favore di un prossimo congiunto (1).
Agli effetti della
legge penale,
si intenda per «prossimi congiunti» gli ascendenti, i disc
denti, il coniuge, i
fratelli, le sorelle, gli affini . lo stesso grado, gli zii e i nipoti:
nondimeno, la denominazione di prossimi congiunti, no. comprendono gli
affini,
allorché sia morto il niuge e non vi sia prole (540).
(1) Per
specifici casi di non
punibilità ed a nuanti, nell'ambito di reati commessi a scope
terrorismo e di
eversione, si vedano gli artt. 1, 3 della L. 29 maggio 1982, n. 304,
recante
miis per la difesa dell'ordinamento costituzionale.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: non consentito.
Fermo di indiziato di
delitto: non
consentito. Misure cautelari personali: non consentite.
Autorità
giudiziaria competente: Tribunale
t, nocratico (33 ter c.p.p.).
Procedibilità: d'ufficio
(50 c.p.p.).
280. (I) (Attentato
per
finalità terroristiche o di eversione) (2). Chiunque, per
finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od
alla
incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con
la reclusione non
inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non
inferiore ad
anni sei.
Se dall'attentato
alla incolumità
di una persona deriva una lesione gravissima (5832), si applica la pena
della
reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione
grave
(5830, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.
Se i fatti
previsti nei commi
precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni
giudiziarie o
penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa
delle loro
funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.
Se dai fatti di cui
ai commi
precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di
attentato
alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità,
la reclusione
di anni trenta.
Le circostanze
attenuanti
concorrenti (69) con le circostanze aggravanti previste nel secondo e
quarto
comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a
queste.
(I) Questo
articolo,
originariamente abrogato dall'art. 3 del D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944,
n. 288,
è stato successivamente aggiunto dall'art. 2 della
L. 6 febbraio
1980, n. 15, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine
democratico e
della sicurezza pubblica.
(Z) L'art. 5,
secondo comma,
della L. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa
dell'ordinamento
costituzionale, prevede una specifica ipotesi di non
applicabilità della pena,
nell'ambito di reati per finalità di terrorismo e di eversione.
NOTEPROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in
flagranza (380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di
delitto: consentito
(384
289 bis. (I) (Sequestro
di persona a scopo di terrorismo o di eversione). Chiunque, per
finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (280) sequestra (605,
630)
una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta
anni (Z).
Se dal sequestro
deriva comunque
la morte (586), quale conseguenza non voluta dal reo, della persona
sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni
trenta.
Se il colpevole
cagiona la morte
del sequestrato (575) si applica la pena dell'ergastolo (2).
Il concorrente (110)
che,
dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo
riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a
otto anni; se il
soggetto passivo muore, in
conseguenza del
sequestro, dopo
la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto
anni.
Quando ricorre una
circostanza
attenuante (62, 62 bis, 65), alla pena prevista dal secondo
comma è
sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena
prevista dal
terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta
anni. Se
concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per
effetto delle
diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi
prevista dal
secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
(I) Questo
articolo è stato
aggiunto dall'art. 2 del D.L. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni nella L. IS maggio 1978, n. 191, re‑' tante norme penali
e
processuali per la prevenzione e la repressione di gravi delitti. Si
vedano
inoltre gli arti. 9 ter e 10 del medesimo provvedimento, i
quali
rispettivamente prevedono che le disposizioni del codice penale che
richiamano
l'art. 630 c.p. si applichino anche al delitto di sequestro di persona
a scopo
di terrorismo e che nei procedimenti per il delitto previsto dall'art.
289 bis
c.p. si applichino le disposizioni processuali vigenti per il
delitto
previsto dall'art. 630 c.p.
(Z) Si veda anche
la L. 26
novembre 1985, n. 718, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale contro la cattura degli ostaggi, firmata a New York il
18
dicembre 1979.
(3) La disciplina
delle
attenuanti ed aggravanti va ragguagliata con gli artt. 1 e 4 del D.L.
IS
dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella L. 6
febbraio 1980,
n. 15, recante misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e
della
sicurezza pubblica.
NOTE PROCEDURALI:
Arresto: obbligatorio in
flagranza (380 c.p.p.).
Fermo di indiziato di
delitto: consentito
(384
Misure cautelari personali: consentite
(280, 287
Autorità giudiziaria
competente: Corte di assise
(5/d c.p.p.). Procedibilità: d'ufficio
(50 c.p.p.).