Recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa ed esclusione da socio
Facciamo riferimento ai fatti intervenuti nella notte sul 14 febbraio
scorso, che determinarono tra l´altro la
temporanea Sua sottoposizione a misura restrittiva della libertà
personale, non senza rammentare che, in relazione a tali fatti, il 19
febbraio scorso Le fu comunicata da parte nostra la Sua sospensione in
via cautelare del rapporto di lavoro in essere.
In data 2 marzo scorso la sollecitammo a volerci trasmettere ogni
elemento utile eventualmente
in Suo possesso ai fini delle conclusive valutazioni che ci competevano
circa i summenzionati fatti.
In data 8 marzo scorso Lei rispose al nostro invito inviandoci una nota
scritta al riguardo.
Tale Sua nota fu resa oggetto di nostro attento esame, così come
la documentazione
informativa, resa di pubblico dominio dai mezzi di comunicazione di
massa in relazione ai succitati fatti. Quanto da Lei conferito non
sembrò peraltro risultare in modificazioni significative del
quadro
stabilitosi per effetto dei resoconti di stampa circa i fatti stessi.
Non è nostro compito né intendimento valutare o tantomeno
giudicare nel
merito, in quanto alla effettiva rilevanza penale, gli accadimenti che
La coinvolsero.
Relativamente all´accertamento in via giudiziaria
dell´eventuale penale rilevanza, d´altronde, fa fede
l´inequivocabile
precetto in cui all´art. 27 Cost. "L´imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva", rafforzato dalla
formula di
cui all´art. 48 della "Carta dei diritti fondamentali"
dell´Unione Europea, comma primo: "Ogni imputato è
considerato innocente fino a
quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata".
Non intendiamo infine denegare, in alcuna sua lecita forma
d´espressione,
la libertà di pensiero sancita dall´art. 21 della
Costituzione.
Le auguriamo anzi, personalmente di restare indenne da conseguenze
giudiziarie di ogni specie in relazione ai fatti in questione.
Tutto ciò premesso, a un sereno esame delle circostanze ci
sembra innegabile,
e purtroppo irrimediabile, il grave nocumento determinatosi,
specialmente per effetto dell´informazione diffusa, a seguito dei
fatti
stessi. Che tale informazione di stampa abbia travisato i fatti che La
riguardano, come Lei afferma, è certamente plausibile, ma da
parte
nostra ovviamente non siamo nella possibilità di assumere un
tale
ipotetico travisamento quale elemento determinante agli effetti che ci
riguardano, poiché la lesione della Sua affidabilità
personale in
quanto operatrice della cooperativa si è comunque prodotta.
Come Lei è ben noto, infatti, l´attività peculiare
alla nostra cooperativa
obbliga, nei confronti della committenza, al mantenimento di un
connotato fiduciario ineccepibile da parte delle operatrici e degli
operatori in servizio.
Ciò determina, nostro malgrado, l´impossibilità
di adibirLa a qualunque servizio nell´ambito
dell´attività suddetta, né
sussiste alla stato, la possibilità di adibirLa utilmente a
funzioni
diverse da quelle che Lei svolgeva.
Ci dispiace doverLe per tanto comunicare che la situazione venutasi a
stabilire, pur risultando di
origine estranea alla sfera del rapporto di lavoro e non rilevando agli
effetti disciplinari, è tale per intensità e importanza
da non
consentire la prosecuzione anche solo provvisoria dell´ulteriore
rapporto di lavoro, in forma subordinata, con Lei intercorrente.
Ci rammarica doverLe comunicare, conseguentemente, il nostro recesso
con
effetto immediato dal rapporto di lavoro stesso, per giusta causa ex
art. 2119 codice civile.
Data la conseguente Sua impossibilità di adempiere
all´obbligazione lavorativa di cui art. 7, lettera "c", dello
Statuto sociale, ci dispiace doverLe comunicare che il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi alla data del 13 marzo 2007, preso atto di
quanto sopra, ha deliberato la Sua esclusione da socio della Prodest
Milano Società Cooperativa con effetto immediato.