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documenti e iniziative a favore dei compagni vittime della repressione repressione di stato internazionale

IL CARCERE DURO DIVENTA PIU' LUNGO

*Una riflessione sull'audizione del 3/05/07 del ministro della giustizia  Clemente Mastella
in commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della "criminalità organizzata mafiosa o similare"*

Nel percorso di lotta intrapreso abbiamo posto al centro della nostra  prassi la lotta contro la differenziazione,
l'isolamento e  l'annientamento carcerario, per poter effettivamente rilanciare la  solidarietà fra interno ed
esterno. Consideriamo questo il presupposto  per combattere la violenza e il terrorismo dello stato, l'intimidazione  e
la deterrenza che esso esercita. All'inizio di questo percorso proponevamo di mettere al centro della
mobilitazione contro il carcere e la repressione, il regime speciale  applicato con il 41 bis, poiché consideravamo
questo il trattamento  carcerario che, con la sua durezza, informava di sé, dava l'impronta  all'intero sistema. Il
41 bis è solo il nome dato al grado massimo della  violenza esercitata dal carcere, la quale, come in una scala, viene
applicata in gradi e forme più o meno aperte e dure. E' solo un nome che  però incarna un ben preciso orientamento in
materia carceraria; l'art.  41 bis non è stato infatti definito una volta per tutte ma fin dalle sue  origini, in quindici anni,
ha conosciuto varie modificazioni, come ad  esempio l'introduzione del processo in videoconferenza
(1998), la sua  stabilizzazione all'interno dell'ordinamento penitenziario (2002), fino  ad arrivare ai progetti qui
analizzati. E' dunque uno strumento  flessibile che si riflette sull'intera struttura differenziata  carceraria.
Prigionieri trasferiti dalle sezioni di 41 bis alle sezioni Elevato Indice di Vigilanza (EIV) scrivono di aver trovato
in queste  ultime condizioni ben peggiori e questo significa  che l'annientamento  carcerario non viene praticato solo
nelle sezioni di 41 bis ma che esse  lo rafforzano e lo estendono lungo tutti i gradini della scala cercando  di
renderlo normalità ovunque . Ogni livello di resistenza a questa società -- quindi non soltanto  dentro e contro il
carcere -- trova lo stato già predisposto per  isolarlo e vincerlo fino ad applicare se necessario l'armamentario del
41 bis. Questo trattamento mira all'annientamento dell'identità politica e  sociale anche con il processo in
videoconferenza o "a distanza", che  nega all'imputato la presenza nei processi che lo riguardano e, con ciò,  di
rivendicare le proprie ragioni. Ci sono parti dello Stato che oggi, in perfetta sintonia e continuità  con i governi
precedenti, vogliono perpetuare ed estendere, come emerge  dagli stralci quì sotto riportati, le particolari forme di
isolamento e  di restrizione operanti nelle sezioni a 41 bis , ed estenderne  l'applicabilità.

Dall'audizione citata:

·          /"Innanzitutto la durata del regime speciale.
Essa potrebbe  essere utilmente portata a tre anni
prorogabili per i successivi di  durata non inferiore ai due
anni"./

Attualmente il provvedimento ha durata non inferiore ad un
anno e non  superiore ai due ed è prorogabile nelle stesse
forme per i periodi  successivi di anno in anno.

·          /"...il regime speciale può essere applicato
ove
ne ricorrono  altre condizioni, agli autori dei reati
previsti all'art. 4 bis  dell'o.p. 'anche ove tali reati non
costituiscano titolo di attuale  detenzione'"./

Questo può significare che nonostante si sia terminato di scontare una  condanna per "associazione di stampo mafioso",
"associazione  terroristica o eversiva" per le quali è previsto il 41 bis, questo  trattamento può essere
applicato anche nelle detenzioni successive anche  se i "reati" contestati non prevedono formalmente l'applicazione di
questo regime speciale.

Questo carattere preventivo viene esplicitato nel paragrafo successivo:

·          / "Autorevoli opinioni hanno anche di recente
sostenuto  l'opportunità di adeguare la struttura del
regime speciale alla sua  finalità di prevenzione, volta a
impedire il perdurare dei collegamenti  tra le persone condannate per
reati previsti all'art 4 bis o.p. e le  associazioni
criminali di tipo mafioso, terroristico o eversivo. Secondo
tali opinioni, dovrebbe esse normativamente esplicitata la
natura  propria di un 'regime detentivo di prevenzione'
fondato sull'esigenza di  prevenire il compimento di reati
mediante la sospensione dell'ordinario  trattamento per
autori di delitti di cui all'art 4 bis o.p., in  relazione
ai quali sia necessario impedire i collegamenti con una
organizzazione mafiosa, terroristica o eversiva"./

·          /"...la riformata normativa potrebbe
addirittura sganciare il  provvedimento dall'esigenza del controllo
sull'attualità dei  collegamenti con l'esterno, fissandone
i requisiti nella pericolosità  del soggetto, desumibili da
una serie di indicatori..."./

Di seguito ne riportiamo alcuni:

/"b)in indagini in corso sul gruppo criminale;
h)nei contatti delle persone ammesse a colloquio con altri
soggetti  appartenenti al medesimo gruppo criminale;
k)in colloqui straordinari.
L'inapplicabilità o il mancato rinnovo del regime 41 bis
o.p., secondo  questa impostazione deve poter avvenire
solamente in presenza di  elementi specifici e concreti in
grado di supportare il convincimento  del venir meno della
pericolosità sociale del detenuto e della sua  capacità
di mantenere collegamenti con l'esterno"./

In linea con l'essenza stessa del provvedimento, ovvero quella di  spingere il prigioniero a rinnegare se stesso,
diventando di fatto un  "collaboratore di giustizia", in questo passaggio si mira ad  approfondire il carattere
arbitrario e discrezionale nella decisione di  applicare il trattamento di 41 bis.

·   /"Opportuna appare altresì l'introduzione, richiesta
da ultimo dalla  Direzione Nazionale Antimafia, di una norma
sanzionatoria per chiunque  ponga in essere comportamenti
diretti a tenere o consentire collegamenti  tra il detenuto
sottoposto a 41 bis o.p. e gli ambienti esterni.  Infatti,
nel caso di comportamenti del genere risultano inapplicabili
al  detenuto o a i suoi congiunti le fattispecie del
favoreggiamento  personale o della procurata inosservanza di
pena"./

Un attacco esplicito e diretto alla solidarietà e persino agli affetti  nel tentativo di criminalizzare entrambi.

·          /"Altro problema che può trovare un'esplicita
soluzione in  una prospettiva di riforme è quello di
evitare la possibilità oggi assai  concreta di un intervento
giudiziario modificativo del contenuto delle  misure
adottate . Il reclamo deve riguardare soltanto la
legittimità del  provvedimento di applicazione, nel senso
che il tribunale potrà  accogliere o rigettare --
pervenendo se del caso ad un totale  annullamento -- ma non modificare
il provvedimento, aumentando, ad  esempio, il numero dei
colloqui, le ore di socialità o il numero dei  pacchi"./

Ciò equivale a perpetuare il trattamento di 41 bis e ad eliminare la  possibilità di fare ricorso per modificare
il trattamento a cui si è  sottoposti.

·          /"In linea con la disciplina vigente in materia
di benefici  penitenziari a favore dei collaboratori di
giustizia, per i detenuti  sottoposti al 41bis o.p. la
competenza potrebbe essere individuata nel  Tribunale di
Sorveglianza del luogo presso il quale ha sede il Ministro
della Giustizia, autorità che ha emesso il provvedimento
sottoposto a  reclamo. Affidare la competenza al solo
Tribunale di Sorveglianza presso  la Corte di Appello di
Roma, aumentandone, ove necessario l'organico,
assicurerebbe uniformità nell'applicazione della
normativa..."./

Questo evidenzia la decennale volontà dello stato di istituire un  tribunale speciale, come durante il ventennio
fascista, cioè un  tribunale direttamente dipendente dalla volontà del governo.

*Lottare contro il 41 bis assume il significato di ostacolare il  dispiegamento dell'isolamento, del sistema
disgregante fondato sul  premio e la punizione e della sua proiezione intimidatoria e  terroristica all'esterno,
rilanciando così la solidarietà di classe che  è il presupposto di lotte unitarie, sia fuori che dentro il
carcere.*

Va in questo senso la giornata di lotta sotto il carcere di L'Aquila che  del 41 bis é l'emblema.

 31/05/2007
OLGa