Amianto e sorveglianza sanitaria: un brutto passo falso
articolo a cura dell'avv. Rolando Dubini.
Preoccupante passo falso del Governo che nel recepire la direttiva
sull'amianto ha introdotto una periodicità minima della
sorveglianza sanitaria totalmente incongrua e illegittima.
Il Decreto legislativo 25 luglio 2006, n.257 recante Attuazione della
direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi
derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro è stato
pubblicato sulla GU n. 211 del 11-9-2006 ed entra in vigore dal
26-9-2006.Da tale data il decreto abroga il capo III del Decreto
legislativo 15 agosto 1991 n. 277, e modifica il D.Lgs. n. 626/94
inserendo il titolo VI-bis. Non modifica peraltro il DPR 30 giugno 1965
n. 1124, e dunque restano in vigore gli articoli 157 (visita medica
annuale), 160 ( visita medica, controllo Rx. e registro radiologico),
162 (certificazione conforme modello B all. 10 ), quali norme speciali,
ai sensi dell'art. 15 del codice penale Art. 15 Codice Penale.
Materia regolata da più leggi penali o da più
disposizioni della medesima legge penale. Quando più leggi
penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano
la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga
alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti
stabilito".
Anche il decreto 21/01/1987 (Norme tecniche per l'esecuzione di visite
mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi) resta
in vigore).
Poiché in Italia, dal marzo 1992, l'amianto è vietato, le
nuove disposizioni si ad applicano alle situazioni di esposizione
residuali ed in particolare alle attività lavorative che possono
comportare rischio di esposizione ad amianto quali:
1. manutenzione
2. rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto
3. smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti
4. bonifica delle aree interessate
Le disposizioni vanno applicate anche "se vi è il minimo dubbio
sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione".Il
recepimento della Direttiva 2003/18/CEE sull'amianto ha introdotto nel
testo del D. Lgs. n. 626/94 alcune significative novità rispetto
al previgente D. Lgs. n. 277/91.
In questa sede ci occupiamo molto brevemente della sorveglianza
sanitaria degli esposti ad amianto.
Viene fissata una periodicità minima delle visite che, in
relazione alla pericolosità dell'agente in oggetto, appare
eccessivamente dilatata nel tempo, ben tre anni!
" 1. Fermo restando l'articolo 59-quinquies, comma 2, i lavoratori
esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui
all'articolo 16.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta
esposizione;
b) periodicamente, almeno una volta ogni tre anni o con
periodicità fissata dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica;
c) all'atto della cessazione dell'attività comportante
esposizione, per tutto il tempo ritenuto opportuno dal medico
competente;
d) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro ove coincidente con
la cessazione dell'esposizione all'amianto.
In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le
eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare
ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi
individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace,
nonchè esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze
scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta
l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la
tomodensitometria ( art. 59-quinquiesdecies D. Lgs. n. 626/94).
La periodicità scelta è decisamente sconcertante se si
pensa che per il rischio chimico il D. Lgs. n. 626/94 prevede che sia
"di norma annuale", per le vibrazioni è annuale (D. Lgs. n.
187/2005), per i videoterminalisti ultracinquantenni è biennale
(D. Lgs. n. 626/94), mentre per chi è esposto ad un agente
cancerogeno come l'amianto è almeno triennale.
Per quanto riguarda la facoltà del medico competente di decidere
una periodicità differente, ritengo che la possibilità
dimotivazione di una differente periodicità sia esercitabile nel
rispetto del periodo minimo di almeno tre anni: sarebbe paradossale e
contralegem che un termine già esageratamente dilatato di tre
anni potesse essere ulteriormente diluito nel tempo con una
interpretazione che è in contrasto con l'obiettivo di fondo del
D. Lgs. n. 626/94, che è il miglioramento (nel tempo) della
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (titolo e art. 4
c. 2 lett. c del D. Lgs. n. 626/94). Occorre ricordare che l'art. 12
delle preleggi al codice civile prevede che la legge debba essere
interpretata applicando simultaneamente i due concetti
dell'interpretazione letterale e dell'intenzione del legislatore.