Sesto S. Giovanni, 4 dicembre 2006
Il 23 novembre 2006 sono state depositate le motivazioni della sentenza
n. 3621 che riguarda 6 operai del reparto Forgia della ex Breda Fucine
di Sesto S.Giovanni che hanno avuto un'esposizione ultradecennale
all'amianto, in cui ci sono affermazioni di interesse generale.
All'eccezione sollevata dall'INPS che i benefici contributivi per
l'amianto spetterebbero solo ai lavoratori che abbiano superato la
soglia prevista con l'art 31 del RL. 277/91 (che prevede:
a) 600 fibre/litro per cm. cubo per il crisotilo;
b) 200 fibre/libro per cm. cubo per tutte le altre varietà di
amianto;
e non nella soglia individuata dall'art. 24 dello stesso D.L. (che
prevede 100 fibre/litro come è riconosciuto attualmente dalla
giurisprudenza), il giudice Dott.sa Manuela Scudieri del tribunale di
Milano - sezione lavoro - ha nuovamente sentito il C.T.U.
- che aveva accertato che i 6 lavoratori ". erano coinvolti
in lavorazioni, che comportavano una forte esposizione diretta,
indiretta e ambientale alI'amianto..e che la stessa doveva aver
superato anche le soglie previste dall'art. 31 D.L. 277/91" -
facendo così cadere le eccezioni dell'INPS riguardo a tale
soglia.
L'eccezione INPS tuttavia ha dato modo al giudice di chiarire un
aspetto generale importante, perché come motiva nella sentenza "
. . la conferma della correttezza di tale impostazione può
rinvenirsi nella nuova disciplina introdotta dall'art. 47 D.L. 269/03
che, pur avendo introdotto una disciplina restrittiva per il
conseguimento del beneficio previdenziale in questione, ha
espressamente previsto come limite di concentrazione media annua le 100
fibre/litro".
Il giudice ricorda anche che "l'art. 31 individua quei
limiti massimi superati i quali le lavorazioni non sono neppure
consentite.".
Vi inviamo copia della sentenza.
Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel
Territorio
p. contatti: cell. 335/7850799
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