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LA QUESTIONE DELLE ANTENNE

 

E’ importante che il singolo cittadino si formi una conoscenza propria sulla questione delle “antenne” che  è trattata con molta confusione. Si è bombardati da notizie ed informazioni di segno opposto: si legge da una parte che l’esposizione ai campi elettromagnetici fa venire il cancro, da un’altra parte che non c’è nessun rischio. E quando il cittadino si rivolge al Comune, piuttosto che all’ASL o all’ARPA, ha solo risposte troppo complicate e difficili.

Ai cittadini occorre sempre battagliare con enti pubblici miopi o addormentati e con aziende dalla scarsa sensibilità, il più delle volte pervase dalla sola “etica” del massimo profitto.

Con questo lavoro vogliamo raccogliere il sostegno di quei cittadini che sono favorevoli ad uno “sviluppo sostenibile” degli impianti di telecomunicazioni : si possono realizzare e migliorare applicando un principio rigoroso di cautela sanitaria e ambientale. I costi sono un po’ più alti, i benefici però rilevanti. Perché questa mentalità si diffonda in Italia occorrono più senso di responsabilità, più senso etico e più coscienza civile da parte delle imprese e del mondo della burocrazia.

Queste semplici domande e risposte sono il primo aiuto che vogliamo dare al cittadino per fornirgli strumenti di comprensione su un problema basilare che lo riguarda : la sua salute, e per  metterlo in condizione di formarsi un opinione senza alcuna strumentalizzazione.

QUALI SONO LE REGOLE CHE SI DEVONO RISPETTARE?

QUADRO NORMATIVO

La Corte Costituzionale (Sentenza 303/2003) dichiara illegittimo il decreto promulgato dal Ministro per le Comunicazioni Gasparri (n. 198 del 2002) che sospendeva in parte le regole esistenti allo scopo di favorire la realizzazione delle nuove reti Umts.

Le norme ora in vigore sono:

Decreto sui livelli massimi (DM 381/1998 e relativo regolamento) : stabilisce i limiti massimi di esposizione ai campi elettromagnetici (20 Volt/metro e un  “obiettivo di qualità” di 6 Volt/metro di campo elettromagnetico per scuole, ospedali, abitazioni, balconi inclusi

Legge Quadro sull’elettrosmog (LS 36/2001) : le aziende devono concordare con regione e comuni i piani di sviluppo

Legge Regionale della Lombardia n. 11 dell’11 maggio 2001

Norme comunali possono essere approvate su aspetti urbanistici, edilizi ed estetico-visuali, incluse le possibili zone interdette

Queste norme ci pongono, in teoria, al  secondo posto nel mondo per la tutela della popolazione dai campi elettromagnetici dopo la Confederazione elvetica

IL PROBLEMA ITALIANO è la rispondenza dei limiti nella realtà perché vi è innanzitutto un fondo elettromagnetico mediamente più elevato, con picchi rilevanti. Il fondo è lo smog persistente dato dalla somma delle emissioni delle singole “ciminiere” antenne TV, radio, reti cellulari e radioamatori.

La maggior parte delle ricerche scientifiche conferma che é opportuno un approccio di massima cautela di fronte ai campi elettromagnetici ad alta frequenza prodotti dalle antenne. 

In tutti i paesi civili i gestori delle reti di telecomunicazioni senza fili hanno adottato criteri di prudenza, in Italia vige ancora la logica del profitto a spese del senso civico e di una corretta etica d’impresa.

COSA PUO’ FARE IL COMUNE

Sindaci e Asl sono tenuti a rispettare le Leggi, il principio di cautela, i pareri dell’Istituto Superiore della Sanità e dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza

Interventi preventivi come autorità sanitaria

Il sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria, ha il diritto-dovere di tutelare la salute dei suoi concittadini.

Prima di rilasciare qualunque concessione o parere in merito all’installazione di antenne è buona prassi che il Comune accerti che i valori di elettrosmog ai quali finora la popolazione è stata esposta non superino i valori indicati dalla legge. A tal fine il sindaco chiede, in veste di autorità sanitaria, all’ARPA la valutazione sulla presenza pregressa di altri campi elettromagnetici (=fondo elettromagnetico), che possono provenire anche da impianti molto distanti. In caso futuro di accertato elettrosmog oltre i limiti di legge lo si potrà imputare alle “nuove” installazioni ad opera dei privati, per le quali l’Amministrazione comunale non ha potuto entrare nel merito ( vedremo in seguito i casi in cui si può ricorrere contro il Comune perché inadempiente) ed eventuali risarcimenti danni sono imputabili a quei privati che hanno concesso lo spazio per l’installazione di ripetitori per telefonia cellulare.

Applicazione corretta della legge della Regione Lombardia n. 11 del 2001

Se i Sindaci applicano correttamente questa legge si possono ottenere i vantaggi per gli utenti (buona ricezione per tutti i cellulari) con il massimo di tutela e prevenzione di fronte ai possibili rischi sanitari, e con il massimo di partecipazione dei cittadini alle decisioni della giunta comunale.

Trasparenza di procedure : sono definite tutte le procedure ed i moduli per presentare le domande, e vi è l’obbligo di pubblicità verso i cittadini dando modo a tutti di sapere se e perché una domanda è autorizzata oppure respinta. Il comune rende pubblici i contenuti del piano di localizzazione fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini associazioni e comitati  da cui possa derivare pregiudiziale all’installazione dell’impianto. Il comune pubblicizza le informazioni e le iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

Pianificazione (art. 4)

Il comune deve individuare le aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, secondo criteri individuati dalla giunta regionale, che tengano conto delle condizioni iniziali di irraggiamento dell’energia elettromagnetica delle aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali e case di cura e di edifici di particolare interesse storico ed artistico e altri monumenti  o zone di interesse paesaggistico e ambientale.

[Il comune provvede a ripartire l’intero territorio comunale in Area 1 e Area 2 e a circoscrivere le aree di particolare tutela, dandone comunicazione all’ARPA ai fini dell’attuazione del comma 9 dell’art. 4 della LR 11/2002 - DGR n. 7351 del 11.12.2001]

E’ fatto divieto di installare impianti entro il limite di 75 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze.

I comuni sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l’obiettivo di minimizzare l’esposizione della popolazione compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi. [definizione delle aree di minimizzazione in cui va raggiunto l’obiettivo di qualità delle emissioni (con tetto max 6 volt/metro) il decreto interministeriale del 10 settembre 1998, n. 381 all’art 4 recita: “misure di cautela ed obiettivi di qualità 1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori, indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico, 0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficaci e, per frequenze comprese tra 3Mhz e 300 Ghz, 0,10 W/m² per la densità di potenza dell'onda piana equivalente.”]

I gestori sono tenuti a presentare ai comuni ed all’ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione che descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti in riferimento in particolare alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.

Controlli: il comune esercita la vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell’ambiente avvalendosi dell’ARPA.

Sanzioni: salvo che il fatto non costituisca reato in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni il titolare è soggetto a pena pecuniaria…

E’ ovvio che prima il Comune deve essere in possesso di valutazioni autorevoli .

Regolamento

Ai sensi dell’art. 8, comma 6 della Legge Quadro 22 febbraio 2001, n. 36 che recita: “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici” il Comune può regolamentare in modo compiuto ed efficace l’installazione di antenne sul proprio territorio adottando un regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. E’ più che mai necessario dotarsi di strumenti per difendersi dalla politica aggressiva e poco scrupolosa dei gestori, perché nel giro di pochi anni vedremo un utilizzo multiplo dei siti oggi previsti per il Gsm-Umts o per il solo Umts, con aumento del campo elettromagnetico prodotto sino ad un fattore 2,7 su bande di frequenza diverse. Infatti è già in fase di completamento la fase sperimentale di una nuova tecnologia di rete europea che segue l’Umts ed è in fase sperimentale la Rete in Banda Larga (ricetrasmissione di grandi quantità di dati incluso il video in qualità alta tipo DVD).

E’ utile ricordare che il Comune per redigere questo regolamento dovrebbe sempre ispirarsi ai principi di minimizzazione, giustificazione e ottimizzazione.

Principio di minimizzazione per tendere al più basso rischio potenziale possibile, giustificazione perché ogni esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici deve essere giustificato dal beneficio che ci si promette di ricavare evitando ogni esposizione non necessaria, ottimizzazione per utilizzare apparecchiature che diano luogo alla produzione dei più bassi livelli di campo elettromagnetico possibile. Il regolamento dovrebbe anche prevedere campagne di rilevazione del campo elettromagnetico per un costante monitoraggio e per ridurre la percezione del rischio nei cittadini.

QUALI SONO I RISCHI PER LA SALUTE?

Antenne per le reti cellulari stanno spuntando come funghi. Ancora antenne per radio e TV cresciute a dismisura nel far west degli anni ’70. E poi elettrodotti posti in tutta fretta nell’epoca del boom industriale. Infrastrutture tecnologiche importanti, non c’è dubbio. Ma anche elementi discutibili dal punto di vista ambientale. E rischi potenziali per la salute dei cittadini dal momento che la ricerca scientifica continua ad accumulare a passi lentissimi sospetti pesanti come macigni fondati su accuse precise.

Ricercatori e medici internazionali e recentemente anche l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’ Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza (ISPELS), nel loro documento congiunto pubblicato il 29 gennaio 1998, invitano ad attuare un principio cautelativo che tenda a minimizzare l’esposizione cronica della popolazione ed in particolare della popolazione infantile, ai campi elettromagnetici ad alta frequenza (radiofrequenza, microonde) tipici delle reti cellulari. L’ISPELS , alle dirette dipendenze del Ministro della Sanità, é l’unico Ente competente per la prevenzione e tiene conto con maggior attenzione degli studi già esistenti e raccomanda di non mettere antenne vicino a scuole ed ospedali.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha indicato che l’inquinamento elettromagnetico è uno dei 4 problemi mondiali sottolineando che si deve procedere all’esposizione al minimo rischio possibile (art. 1 Costituzione OMS, art 32 Costituzione Italiana). Nel maggio 2000 si è concluso con la condanna di Tim il procedimento aperto dall’Authority Antitrust sulle informazioni sui campi elettromagnetici contenute in un opuscolo diffuso nei mesi estivi del 1999. E’ da considerare ingannevole affermare, come Tim aveva fatto, che le onde elettromagnetiche, comprese quelle dei cellulari, non sono dannose per la salute. L’Authority ha preso atto della documentazione scientifica internazionale presentata da alcune associazioni dei consumatori, le quali hanno, tra l’altro, ricordato che l’Agenzia per la protezione per l’Ambiente degli Stati Uniti afferma che l’elettrosmog è una possibile, anche se non ancora definitivamente provata, causa di cancro.

C’è preoccupazione soprattutto per i bambini perché l’assorbimento dell’energia irradiata da parte dei bambini è superiore rispetto agli adulti. E perché le frequenze utilizzate dai telefonini Gsm rientrano in quelle “di risonanza” per i corpi piccoli (i bambini, ma anche i cani e i gatti). Il fattore di rischio è 8-10 volte più alto. Un valutazione scientifica rigorosa deve fare sempre riferimento al peso corporeo (SAR): in generale, più basso è il peso, più elevato è l’assorbimento delle onde elettromagnetiche. Ecco perché nei paesi più avanzati si è scelta la strada della massima prevenzione per i bambini, con le aree scolastiche considerate parchi liberi il più possibile da campi elettromagnetici nelle ore di lezione, che sono grosso modo le ore di maggior traffico telefonico. Ecco anche perché è bene non far usare i telefonini ai ragazzi fino ai 16 anni.

Dice il  falso chi cerca di minimizzare i possibili rischi dicendo che anche gli elettrodomestici emettono campi elettromagnetici. Gli elettrodomestici possono essere dannosi, ma basta allontanarsi di qualche metro per non subire gli effetti. In ogni modo non sono apparecchi che funzionano 24 ore su 24, a differenza delle antenne per telefonia. E poi ciascuno usa i propri elettrodomestici senza coinvolgere gli altri, mentre le antenne per telefonia coinvolgono tutta la popolazione inconsapevolmente, anche chi non vuole o non usa le reti cellulari.

Dice il falso chi dice che tanto siamo immersi in un campo elettromagnetico naturale.  Quest’ultimo è continuo e stabile ed aiuta le cellule viventi a crescere in modo robusto e ordinato. I campi elettromagnetici artificiali sono invece “oscillanti” e causano una disposizione disordinata e fragile dei “mattoni” che compongono la struttura essenziale delle cellule viventi. Oltre certi limiti (che la scienza non ha ancora ben definito) i campi elettromagnetici delle antenne trasmittenti possono indurre cancerogenesi. Esistono anche campi a radiofrequenza oscillante naturali provenienti da stelle e galassie lontane, ma sono di intensità milioni di volte inferiori a quelli artificiali terrestri.

Dice il falso chi dice che ci sono le antenne TV da anni e non provocano nessun danno. Le antenne TV che sono sui tetti sono solo riceventi e non c’é alcun rischio quindi. L’antenna telefonica (stazione radio base) è anche trasmittente, cioè emette onde elettromagnetiche che sono tanto più forti e turbolente quanto più si è vicini all’antenna. Questo riguarda anche le trasmittenti delle TV che di solito sono in montagna. Le antenne Tv vicine a case e scuole sono stati indicate dal Governo, nel maggio 2000, come siti da bonificare al più presto.

Non è informato correttamente chi dice che avere un impianto sopra il palazzo è sicuro per chi abita sotto. Innanzitutto dovrebbe esserci una zona del “campo vicino” prodotto dall’antenna nella quale dovrebbe essere tassativamente vietata la presenza umana. Poi è vero che la quasi totalità degli impianti orienta il segnale in modo da concentrarne la maggior parte tutt’intorno e verso il basso. Ma il valore sotto l’antenna non è mai zero; il più delle volte è comunque pari o di poco inferiore al limite di 6 V/m.

QUAL’E’ LA DISTANZA DI SICUREZZA DA UNA TRASMITTENTE?

Una distanza non è definibile a priori. Gli impianti standard del tipo Stazione radio base per il Gsm presentano un livello di campo elettromagnetico modesto già a 70-80 metri. Il problema risiede nel fatto che ogni antenna trasmittente ha caratteristiche particolari, quasi uniche che derivano da diversi fattori: frequenza, potenza, direttività, orientamento e guadagno (= capacità di concentrare il segnale in una certa direzione), ostacoli fisici, “lobo” prodotto(=spazio volumetrico raggiunto dal segnale), elementi fisici risonanti. Una valutazione realistica è possibile soltanto in loco.

E’ POSSIBILE RIDURRE I CAMPI ELETTROMAGNETICI E AL TEMPO STESSO MIGLIORARE LE COMUNICAZIONI CELLULARI?

Sembra incredibile, ma è vero. Occorre una diversa strutturazione delle reti: una scelta operativa già compiuta in diversi paesi, su iniziativa delle stesse compagnie di telecomunicazione, senza tanti clamori e bracci di ferro e senza castelli di norme burocratiche. Soltanto perché è intelligente ed opportuno così com'é intelligente ed opportuno ridurre al minimo lo smog delle auto.

n Italia le società dichiarano utili cospicui ma investono poco per sviluppare la rete cellulare nel rispetto dei fondamentali interessi di tutti. Diversamente molti Stati stanno promuovendo una tecnologia cosiddetta “a microcelle” o addirittura “picocelle” che ottiene due risultati  contemporanei: migliora notevolmente la qualità delle reti cellulari e riduce ai minimi termini il campo elettromagnetico prodotto (sotto i 6 V/m) minimizzando i possibili rischi sanitari ed ambientali. Dice il falso quindi chi afferma che applicare regole precise per questo settore significa metterlo in crisi. In tutti i paesi industrializzati ci sono regole rigorose e le compagnie telefoniche realizzano grandi profitti. Nessuno nega il diritto di milioni di abbonati, ma la diffusione così elevata dei cellulari e delle stazioni radio base suggerisce precauzione e cautela per evitare conseguenze sulla salute di così tante persone.

              COME POSSIAMO ESSERE SICURI CHE I CONTROLLI SIANO GIUSTI?

Prima di tutto, per le ragioni che dicevamo prima, e vale a dire che ogni antenna ha caratteristiche diverse le une dalle altre, i controlli devono essere fatti in loco. Con i misuratori a banda larga si può verificare quanto campo elettromagnetico totale esiste in un luogo. Con gli analizzatori di spettro e con una particolare procedura  è possibile infine stabilire esattamente da quali sorgenti tali campi sono prodotti e in quale misura per ciascuno di essi. Questa perizia dovrebbe esser fatta subito da un Comune prima di autorizzare qualunque installazione.

Una volta che un gestore fa richiesta d’installazione, l’ARPA (Agenzia regionale per l’Ambiente) verifica in via preventiva se un’antenna rispetterà le norme in vigore. Ma queste valutazioni preventive sono fondate su calcoli teorici spesso riferiti ad altrettanto teorici impianti standard. Ogni situazione reale è diversa e richiede invece esami specifici attenti e approfonditi. Quelle dell’ARPA sono valutazioni sulla carta che non sempre tengono conto del campo elettromagnetico ad alta frequenza già esistente nella zona (il già citato fondo elettromagnetico) e spesso non eseguono direttamente la perizia ma si limitano a verificare sulla carta e quindi a sottoscrivere la valutazione tecnica preventiva prodotta da un perito incaricato dall’azienda titolare dell’impianto. Un esempio di scarsa attendibilità di queste misurazioni è questo: a volte il valore rilevato è comunque inferiore a 1 V/m. Supponiamo per esempio di misurare il campo elettromagnetico nei pressi di una stazione radio base Gsm a 10 canali, tipica delle zone urbane. Ipotizziamo che al momento della rilevazione sia in funzione solo uno dei dieci canali. Se il valore di campo fosse 0,7 V/m una sonda poco sensibile (minimo uguale a 1 V/m) lo leggerebbe come zero. Una sonda adeguata invece rileverebbe il piccolo valore. Quel valore è significativo perché quando sono in funzione tutti i dieci canali in quel punto si hanno 0,7x10 V/m, in pratica ben 7 V/m, che è già un valore superiore all’obiettivo di qualità indicato dal Decreto Interministeriale 381/98.                                                                                                                       

GIORGIO RIBOLDI                                                          MARIELLA MEGNA

Associazione L’altra Lombardia – SU LA TESTA

SEDE NAZIONALE  MILANO 

Marzo 2004